Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38278 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 38278 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPOZUCCA IVANO N. IL 21/09/1944
avverso la sentenza n. 2172/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
08/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ì’i t Lo C /4-..c,
che ha concluso per

Udito, per la part civile, l’Avv
Udit difensoreAvv.

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Data Udienza: 26/05/2015

1. Capozucca Ivano ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di
Ancona,
in data 8-5-2014, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna
emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’art. 372 cp per aver dichiarato , in
sede di deposizione testimoniale, di aver eseguito più accessi all’interno dell’abitazione di
Zitti Elisa e Torreggiani Marinella , il primo dei quali nell’ottobre-novembre 2003, e di aver
verificato la presenza di umidità nella stanza da letto e nel soggiorno- cucina.
2.11 ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione ,poiché la Corte d’appello
ha affermato la sussistenza del reato per avere il Capozucca dichiarato di avere scattato
alcune foto, all’epoca del primo accesso, circostanza mai contestata. I giudici di merito
avrebbero poi dovuto vagliare con estrema cautela le deposizioni di Torreggiani Marinella e
del genero, Micucci Mario, inficiate da un grande risentimento, per l’esito negativo del
procedimento civile, e da un preciso interesse all’esito del presente processo penale,
mentre il teste Cognigni, che era del tutto disinteressato , è stato ingiustificatamente
ritenuto inattendibile. Tanto più che il teste Micucci dapprima ha affermato che il
Capozucca non era mai entrato nella casa prima del maggio 2006, poi ha ammesso che
egli era assente da casa la mattina e per buona parte del pomeriggio di tutti i giorni
lavorativi. Così come non sono state correttamente valutate le deposizioni Muccichini e
Finocchi. D’altronde l’accesso dell’ing. Capozucca, avvenuto poco prima dell’inizio dei lavori
di ristrutturazione, nell’ottobre- novembre 2003,
era finalizzato alla verifica della
sussistenza di eventuali lesioni strutturali e non dell’umidità, come confermato dai testi
Cossignani e Muccichini, e, per questo motivo, vennero spostati i mobili e vennero
scattate delle foto. Altri visitatori non potevano accorgersi delle macchie di umidità,
nascoste dai mobili. E’ per questo che i testi escussi hanno dichiarato di non aver visto le
macchie mentre dal 2006 in avanti Zitti e Torreggiani le hanno mostrate, come si evince
dalle testimonianze Baffo, Garzone e Tomassini. D’altronde l’imputato non aveva alcun
interesse nella vicenda e dunque alcun motivo per dichiarare il falso. Il sopralluogo del
CTU, nominato dal giudice civile, avviene invece nel maggio 2008 e quindi la situazione di
umidità è molto diversa da quella, modesta, che vi era in precedenza. Dunque, dalle
risultanze della CTU emerge la conferma che il problema dell’umidità non è sorto nel 2006
ma è precedente all’inizio dei lavori. Inattendibile è il teste Torresi, che ha, in realtà,
imbiancato la stanza interessata molti anni prima dei fatti, agli inizi del 2000. Anche dalla
deposizione del teste Melappioni non si desume nulla che escluda che, dietro i mobili della
camera, agli inizi del 2003 o nel 2004, potessero esservi macchie di umidità. Anche le
prove fotografiche sono state travisate, poiché esse non confermano la versione dei testi
interessati ma anzi la smentiscono. E’ dunque provato che, nel 2003-2004, all’epoca alla
quale risale il primo accesso nell’abitazione Zitti -Torregiani , da parte del Capozucca, la
parete era completamente interessata da un vistoso fenomeno di umidità di risalita dal
terreno, fenomeno che, nel 2008, epoca alla quale risale l’accesso del CTU è ancora più
evidente.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Le doglianze formulate esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di
legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla
cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato
del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre
la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti
di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro
disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e
convincente risposta alle deduzioni delle parti , e se abbiano esattamente applicato le regole
1

RITENUTO IN FATTO

2

della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate
conclusioni, a preferenza di altre ( Sez. U. ,13-12-1995 Clarke ,Rv. 203428).
2. Nel caso di specie,dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado, nel contesto di un ampio
ed analitico apparato argomentativo, preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo la
Corte territoriale pervenuta alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un
itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile ,sotto il profilo della razionalità , e sulla
base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta
illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si evince dalle considerazioni formulate
dalla Corte d’appello alle pagine 8-18. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio
sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice
di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico ,
con una esauriente analisi delle risultanze agli atti , si sottraggono al sindacato di legittimità
(Sez. U. 25-11-1995 , Facchini , Rv. 203767). Per converso, occorre osservare come tutte le
censure formulate dal ricorrente si collochino al di fuori dell’area della deducibilità nel giudizio
di cassazione, ricadendo sul terreno del merito. Nè questa Corte ha motivo di discostarsi dal
consolidato principio di diritto secondo il quale , a seguito della modifica dell’art 606 cpp ad
opera dell’ad 8 I. 20-2-2006 n. 46, è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di
travisamento della prova , che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio
convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e
incontestabilmente diverso da quello reale , mentre esula dall’area della deducibilità nel
giudizio di cassazione il vizio di travisamento del fatto ,essendo precluso al giudice di
legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il
proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di
giudizio ( ex plurimis , Sez. 3, n. 39729 del 18-6-2009, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 259-2007 , Rv. 238215).Costituisce infatti ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte ,
che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione , non deve stabilire se
la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il
senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento , atteso che l’art.
606, comma 1, lett e) cpp non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati
processuali o una diversa interpretazione delle prove . In altri termini , il giudice di legittimità
, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge , non può divenire giudice del
contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun
elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito , essendo consentito alla
Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione (cfr , ex
plurimis , Cass. Sez fer. ,n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi ; Cass Sez 5, n. 32688 del 5-7-2004
, Scarcella ; Cass. , Sez. 5 , n. 22771 del 15-4-2004 , Antonelli ). L’illogicità di quest’ultima,
come vizio denunciabile, deve quindi essere evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità, al riguardo, essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza , restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi
disattese le deduzioni difensive che , anche se non espressamente confutate , siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata , purchè, come nel caso in disamina, siano
spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U. 24-11-1999, Spina
).Né può integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa -e , per il
ricorrente, più adeguata-valutazione delle risultanze processuali (Sez. U. ,30-4-1997 ,
Dessimone, Rv. 207941) . Il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett e) cpp , legittima il ricorso per cassazione implica infatti che il ricorrente dimostri che l’iter
argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano della razionalità e , per
altro verso , che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un’altra
interpretazione o di un altro iter , in tesi egualmente corretti sul piano logico. Ne consegue
che, una volta che il giudice, come nel caso di specie,abbia coordinato logicamente gli atti
sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura
o interpretazione, munite di eguale crisma di razionalità ( Sez. U. 27-9-1995 , Mannino , Rv.
202903). Dedurre vizio di motivazione della sentenza significa pertanto dimostrare che essa è
manifestamente carente di logica e non già, come hanno fatto i ricorrenti nel caso in disamina ,
opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa
ricostruzione fattuale (Sez. U. 19-6-1996, Di Francesco, Rv. 205621).

2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille , determinata secondo equità ,
in favore della Cassa delle ammende.

PQM

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 26-5-2015.

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 1000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE
AMMENDE.

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