Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38278 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38278 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMANTEA FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 23/01/1956

avverso la sentenza del 06/07/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE di APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 06/07/2017, confermava la condanna
alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, in data 06/12/2012,
nei confronti di AMANTEA FRANCESCO in relazione al reato di cui all’ art. 648 cod.pen..
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con
riferimento al giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva.
Il motivo è inammissibile perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come
motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod.
proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata,
che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se

incompleto o comunque non corretto. Peraltro, la corte di appello, ha fatto comunque riferimento,

nella determinazione della pena e quindi anche nella valutazione del bilanciamento tra opposte
circostanze, alla gravità del fatto ed alla entità del danno e tale valutazione non pare censurabile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della

causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018
I

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