Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38277 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38277 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARPACI GIUSEPPE EMILIO N. IL 28/07/1960
avverso la sentenza n. 1445/2005 CORTE APPELLO di MESSINA, del
24/06/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Messina ha
confermato il decisum di prime cure, con cui Giuseppe Emilio Scarpaci era

stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 349 cod.pen., 44,

lett. b, d.P.R. 380/01 e di violazione alla normativa antisismica, e

-che il prevenuto, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione
contestando quanto assunto dal decidente in ordine alla inapplicabilità,
nella specie, della sanatoria presentata dall’interessato; eccependo la
insussistenza del delitto di violazione dei sigilli; ha, di poi, censurato la
eccessività della pena inflitta, rilevando, peraltro, che le violazioni
contestate si sono prescritte anteriormente alla pronuncia di secondo
grado;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, si palesa logica e corretta, sia in
ordine alla sussistenza dei reati, che alla ascrivibilità di essi in capo al
prevenuto;
-che i motivi di annullamento, formulati dal prevenuto, risultano del tutto
privi di fondamento, oltre che generici, perché ripetitivi delle doglianze
libellate in sede di appello, in difetto di specificità nel criticare le
esplicitazioni della Corte territoriale ( Cass. 8/1/2003, n. 49 );
-che la inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezzaei
motivi, non consente un corretto instaurarsi del rapporto di
impugnazione e preclude di rilevare e dichiarare la sussistenza di cause di
non punibilità ( Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca );
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

condannato alla pena ritenuta di giustizia;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 21/6/2013.

Ammende della somma di euro 1.000,00.

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