Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38276 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38276 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LICCIARDELLO CORRADO ALFIO N. IL 02/09/1972
avverso la sentenza n. 435/2010 TRIBUNALE di MESSINA, del
21/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 21/06/2013

Licciardello Corrado ha proposto, per il tramite del difensore, appello avverso la sentenza in
epigrafe con la quale il tribunale di Messina lo ha condannato alla pena dell’ammenda per i
reati di cui all’articolo 44 lett.a) DPR 380/01.
L’appello è stato convertito in ricorso per cassazione trattandosi di condanna alla sola pena
dell’ammenda.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
3. In premessa occorre rilevare che lo stesso risulta proposto dal difensore non abilitato al
patrocinio dinanzi a questa Corte.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 21.6.2013

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