Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38276 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38276 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PORCELLUZZI GENNARO nato a BARLETTA il 25/10/1964

avverso la sentenza del 12/01/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 12/01/2017, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 25/06/2012, nei confronti di PORCELLUZZI
GENNARO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 648 cod.pen..
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla omessa concessione delle attenuanti generiche.
Il motivo è inammissibile; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è
giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, facente leva sui precedenti dell’imputato,
che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419),
anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice

di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma
è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo

disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della

causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018
)

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