Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38275 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38275 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO LUCIO N. IL 01/08/1966
avverso la sentenza n. 11815/2010 TRIB.SEZ.DIST. di POZZUOLI, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 21/06/2013

– che il Tribunale di Napoli — Sezione Distaccata di Pozzuoli con sentenza del 15/11/2012 ha
affermato la responsabilità penale di RUSSO Lucio per il reato di cui agli articoli 19 e 30 legge
394\91 (navigazione a motore in area marina protetta segnalata — acc. in Procida 22\8\2009);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali, in quanto non risultava provata la consapevolezza, da
parte dell’imputato, di trovarsi in area marina protetta;
— che, nella specie, risulta accertato che il predetto era stato sorpreso in area protetta istituita con
apposito decreto ministeriale e delimitata da pali e boe come confermato dai testimoni escussi;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
!attuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del fatto. e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 21/6/2013

Ritenuto:

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