Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38273 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 38273 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAVALIERE GIOVANNI N. IL 05/07/1974
avverso la sentenza n. 377/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
03/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la pa civile PAvv
,

Data Udienza: 26/05/2015

1. Cavaliere Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di
Lecce, in data 3-2-2014, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa
in primo grado, in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 5, DPR 309/90,in relazione
alla detenzione, a fini di spaccio, di complessivi gr 9,12 di cocaina , pari a 30,8 dosi. Reato
commesso il 25-1-2010.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ,poiché
lo stupefacente detenuto era destinato ad uso personale, come si evince dalle disponibilità
finanziarie dell’imputato, che, all’epoca dei fatti , era agente di commercio; dall’assenza
assoluta di materiali e di strumenti idonei alla pesatura e al confezionamento di dosi; dal
mancato rinvenimento di somme di danaro in contanti nella disponibilità dell’imputato;
dalli assenza di collegamenti con tossicodipendenti o con spacciatori; dalla mancanza di
un percorso giudiziario riferibile ad un passato da spacciatore ; dall’assenza di sostanze da
taglio, non essendo tale la creatina, sostanza dopante, che il Cavaliere deteneva per
migliorare le sue prestazioni sportive. Gli involucri detenuti erano comunque soltanto 3 e
non 4 , poiché il quarto conteneva soltanto una sostanza zuccherina, come accertato dal
consulente tecnico del pubblico ministero.
2.1.Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge, poiché la pena applicata non è
conforme alla normativa attualmente vigente, essendo stato il fatto commesso il 25-12010 ed essendo stata ritenuta l’ipotesi di cui all’ad 73, comma 5, DPR 309/90.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del
fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo,
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua ,
esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle
ragioni del decisum .Nel caso di specie , la Corte d’appello ha inferito la sussistenza
della finalità di spaccio dal dato ponderale ( circa 9, 41 gr di cocaina); dal numero
delle dosi ricavabili (30,8 dosi medie) ; dalle modalità di confezionamento della droga,
suddivisa in tre involucri ; dall’avvenuta operazione di “taglio” con la creatina ; dalle
modalità di occultamento delle dosi, in due punti diversi dell’abitacolo dell’auto su cui il
Cavaliere viaggiava .
enucleabile una
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso
in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e
sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
2.11 secondo motivo è invece fondato. All’epoca nella quale il reato venne commesso,
l’art 73, comma 5, DPR 309/90 prevedeva una circostanza attenuante, in relazione alla
quale era comminata la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro
3000 ad euro 26.000. Attualmente invece questa norma contempla , per i fatti di lieve
entità, un titolo autonomo di reato (Cass. Sez. 3,n. 27955 del 12-6-2014 , Gibertp ,
per il quale la legge 16 maggio 2014 n. 79 prevede la pena della reclusione da sei mesi
a quattro anni e della multa da euro 1032 a euro 10.329.Come si vede , uno scenario
normativo radicalmente nuovo, la cui profonda alterità rispetto a quello inerente sia
all’epoca del commesso reato che all’epoca dell’emanazione della sentenza impugnata,
impone una rivalutazione , da parte del giudice di merito, del trattamento sanzionatorio
da applicarsi al caso in disamina.
3. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla misura della pena ,
con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce , per nuovo giudizio sul punto.
Il ricorso va rigettato nel resto.
1

RITENUTO IN FATTO

PQM

ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE ALLA MISURA DELLA PENA
E RINVIA PER NUOVO GIUDIZIO SUL PUNTO AD ALTRA SEZIONE DELLA CORTE
D’APPELLO DI LECCE. RIGETTA NEL RESTO IL RICORSO.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 26 5 2015 .

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