Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38273 del 21/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38273 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROFETA IGNAZIO N. IL 25/09/1980
avverso la sentenza n. 572/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;
Data Udienza: 21/06/2013
Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Palermo con sentenza del 08/11/2012 ha dichiarato inammissibile, per
genericità, l’appello proposto da Profeta Ignazio avverso la sentenza del Tribunale di Termini
Imerese in data 13/01/2011, con la quale il Profeta era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli
art. 81 cpv. c.p., 44 lett. b), 71 e 95 del DPR n. 380/2001, a lui ascritto per avere eseguito lavori
edili senza il permesso di costruire, e condannato alla pena di mesi tre di arresto ed € 18.000,00 di
ammenda;
trattamento sanzionatorio era carente del requisito della specificità richiesto dall’art. 581, primo
comma lett. c), c.p.p.;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale, denunziando
vizi di motivazione e violazione di legge, contesta che il citato motivo di appello fosse carente del
requisito della specificità, con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la
prescrizione del reato;
– che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente escluso la
specificità del motivo di gravame, richiesto dall’art. 581, comma 1 lett. c), c.p.p., non risultando
puntualmente indicate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto esposti a sostegno della censura;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di E 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 21.06.2013.
– che la sentenza ha affermato che il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva censurato il