Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38272 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 38272 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1)
2)

Anna Lai, nata a Cagliari il 24.7.1951;
Roberta Cocco, nata a Cagliari il 21.9.1983

avverso la sentenza del 6 maggio 2014 emessa dalla Corte d’appello di
Cagliari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Vincenzo Geraci, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato Bracciani, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari ha
confermato la sentenza emessa il 22 dicembre 2011 dal G.u.p. del locale

Data Udienza: 29/04/2015

Tribunale, in sede di giudizio abbreviato, con cui Anna Lai e Roberta Cocco
sono state condannate ad un anno di reclusione ciascuna per il reato di cui
all’art. 372 c.p., con sospensione condizionale della pena, per avere reso falsa
testimonianza all’udienza del 28 novembre 2008 dinanzi al Tribunale di
Cagliari, nel corso del processo per l’evasione di Bernardo Fanni, negando che
l’imputato si fosse allontanato dall’abitazione ove era detenuto e affermando

vicino ospedale.

2.

Entrambe le imputate hanno proposto ricorso per cassazione con

distinti atti, ma formulando i medesimi motivi.
Infatti, nei ricorsi si deduce il vizio di motivazione e l’erronea applicazione
dell’art. 372 c.p., sostenendo che i giudici di merito non abbiano interpretato
correttamente le dichiarazioni rese dalle due testimoni, in quanto dal verbale
dell’Il luglio 2008 non risulta alcuna deposizione in contrasto con quanto
accertato dalla polizia giudiziaria. Non sarebbe vero che le imputate avrebbero
voluto precostituire un alibi al loro congiunto dicendo che si era sentito male,
dal momento che il Fanni si è effettivamente recato all’ospedale dopo essere
stato visto all’interno della pizzeria; ed infatti le ricorrenti sostengono di
essersi limitate a dichiarare che il Fanni era dovuto andare in ospedale per un
malore, circostanze entrambi corrispondenti a ciò che è effettivamente
accaduto.

3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto entrambi non deducono alcuna
manifesta illogicità della motivazione, limitandosi a proporre una versione
alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza. A questo proposito
deve ribadirsi che il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né
la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito, ma è
circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due
requisiti che lo rendono insindacabile, cioè l’esposizione delle ragioni
giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di difetto o
contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza
delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Peraltro,
l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente
(“manifesta illogicità”), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i,

2

che era stato colto da malore e che per questo era stato accompagnato al

dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In altri
termini, l’illogicità della motivazione, deve risultare immediatamente
percepibile, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla
Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a

sindacato della Corte non sono mutati neppure a seguito della nuova
formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito
della legge 20 febbraio 2006, n. 46, là dove si prevede che il sindacato del
giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato
deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia sia “effettiva” e
non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni
che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia
“manifestamente illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali,
da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole
della logica; non sia internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da
insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità
logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente
“incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed
esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per Cassazione: c.d.
autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata
sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione, infatti, non è tuttora consentito
di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella
prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi
da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non sembra affatto
consentito che, attraverso il richiamo agli “atti del processo”, possa esservi
spazio per una rivalutazione dell’apprezzamento del contenuto delle prove
acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del
merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di
controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri
di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del
merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore
capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la

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riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo. I limiti del

Corte nell’ennesimo giudice del fatto. Pertanto la Corte, anche nel quadro
nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della
cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 per

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuna a quello della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 aprile 2015

Il Consigli re estensore

ognuna.

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