Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38272 del 21/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38272 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SILVESTRI GRAZIANO N. IL 23/09/1959
avverso la sentenza n. 277/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Palermo ha
confermato il decisum di prime cure, con cui Graziano Sivestri era stato
dichiarato responsabile dei reati ex artt. 44, lett. b), 64 e 71, 65 e 72, 93,
94 e 95, d.P.R. 380/01, e condannato alla pena ritenuta di giustizia;

eccependo vizio di motivazione relativamente alla affermazione di
responsabilità del Silvestri, nonché contestando il rigetto della assunzione
di una prova necessaria ed indispensabile;
-che la argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito si
palesa logica e corretta, sia in ordine alla sussistenza dei reati contestati,
sia in relazione alla ascrivibilità di essi in capo al prevenuto, specificando,
peraltro, le ragioni del diniego della riapertura della istruttoria
dibattimentale per assumere la testimonianza dell’ing. Ciro Zangara, in
quanto inconferente ai fini del decidere: il decidente ha dato contezza di
avere proceduto a compiuta analisi valutativa delle emergenze istruttorie,
da cui è emerso che i lavori realizzati dall’imputato sono abusivi, in
quanto eseguiti in difetto di titolo abilitativo; peraltro non risultano
rispettate le disposizioni in materia di edificazioni in c.a. e antisismica;
-che la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di assunzione del teste,
ing. Zangara, invocata dalla difesa del Silvestri, essendo risultato che
nessuna istanza di sanatoria era stata presentata al competente ufficio
dell’ente territoriale, con la conseguente inutilità di sentire il teste
indicato sulla esistenza o meno della pratica di sanatoria degli abusi
commessi;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 21/6/2013.

Ammende della somma di euro 1.000,00.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA