Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38270 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38270 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONTORNI FABIO nato a ABBADIA SAN SALVATORE il 02/02/1977

avverso la sentenza del 12/09/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 12/09/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SIENA, in data 17/12/2015, nei confronti di
CONTORNI FABIO in relazione al reato di cui all’ art. 629 cod.pen. (più grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di estorsione in
luogo della ipotesi di esercizio arbitrario.
Il motivo è inammissibile; il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione
inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere
dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo

grado, non potendo, nel caso di cosiddetta ‘doppia conforme’, essere superato il limite costituito dal

devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere

alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal
primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n.

47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 – 29/01/2014,
Capuzzi, Rv. 258438). Nel caso in esame il giudice di appello ha ricostruito l’origine del debito nella

precedente cessione di eroina sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e ciò in misura

del tutto conforme a quanto ricostruito in primo grado e genericamente contestato con il ricorso che
neppure indica con precisione gli atti dai quali emergerebbero rapporti di diverso genere. Ne deriva
affermare che la richiesta di pagamento di somme avveniva a fronte di un precedente rapporto non
tutelabile in sede giudiziaria sicchè la stessa richiesta si profila del tutto arbitraria.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della

causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

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