Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3827 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3827 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARCIA DONCA LUIS WILLIAM N. IL 25/08/1960
avverso la sentenza n. 13285/2011 TRIBUNALE di MILANO, del
26/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA
1. L’imputato Garda Donca Luis William, a mezzo del suo difensore, propone
appello, poi qualificato come ricorso per cassazione, contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stato condannato per la violazione di cui all’art. 116 C.d.S.

3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500= a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 613, co. 1°, c.p.p., in quantoltrugESO è stato
proposto da un difensore (l’Avv. Federico Gianmaria De Micheli, del Foro di Monza) non
iscritto nell’Albo speciale della Corte di Cassazione al momento della presentazione del
ricorso.

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