Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38269 del 13/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38269 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CROCCO IVAN N. IL 18/09/1981
avverso la sentenza n. 3668/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di FOGGIA, del 07/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 13/02/2014

1. Avverso la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Foggia il 7
giugno 2013, con la quale è statrpplicata nei suoi confronti, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., la penaíanni uno di reclusione ed euro
2200,00 di multa in ordine ai reati di detenzione di armi comuni da
spari e relativo munizionamento (artt. 2 e 7 L. 895/1967) e di
omessa denuncia all’autorità della detenzione di materiale
esplodente, propone ricorso al giudice di legittimità grotet~ (in
realtà atto di appello rimesso a questa Corte ai sensi dell’art. 568
c.p.p., co. 5) Crocco Ivan, chiedendone l’annullamento per difetto
di motivazione.
A sostegno dell’impugnazione il ricorrente, del tutto genericamente,
assume che il giudice di prime cure non avrebbe argomentato
adeguatamente in ordine alla colpevolezza dell’imputato.
La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte con
gli adempimenti processuali di rito.
2. Il ricorso è manifestamente infondato ai sensi dell’art. 606 co. 3
c.p.p., dappoichè il giudice del merito ha sufficientemente dato
conto di ogni determinazione conseguente al patteggiamento
intervenuto tra le parti per la definizione del processo, di guisa che
l’esposta lamentela del ricorrente si appalesa strumentale e
dilatoria.
D’altra parte giova rammentare che la richiesta di pena concordata
ovvero l’adesione alla pena proposta dall’altra parte comporta la
rinuncia a far valere le proprie eccezioni e difese (Cass. pen.
25.11.193, Arvieri, m. 197720) e che la necessità di una
motivazione della sentenza, in ipotesi di applicazione dell’art. 444
c.p., risulta soddisfatta anche se questa sia articolata succintamente
(Cass. sez.un., 27 marzo. 1992, Di Benedetto, m. 191135; Cass.
pen., sez. VI, 8 marzo 1991, Caratti, m. 201809).
Quanto infine all’accertamento negativo circa le condizioni di
applicabilità dell’art. 129 c.p.p., è sufficiente, secondo autorevole e
consolidato insegnamento, una motivazione meramente enunciativa
quando, come nel caso che ci occupa, dal processo non emergano
elementi concreti che potrebbero giustificare l’applicazione dell’art.
129 c.p. (Cass. sez. un., 27 sett. 1995, Serafino, m. 202270).
3. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle

1

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1500,00.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 13 febbraio 2014

P. Q. M.

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