Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38267 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38267 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLI GIUSEPPE N. IL 25/02/1947
avverso la sentenza n. 335/2009 TRIB.SEZ.DIST. di AVOLA, del
25/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 21/06/2013

Napoli Giuseppe ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di
Siracusa, sezione distaccata di Avola, lo ha condannato per il reato di cui all’articolo 81 del
codice penale 17 r.d. 773/31 in relazione all’art. 6 L. 2144/36 alla pena dell’ammenda
limitatamente alla condotta relativa alla mancata predisposizione dell’aggiornamento
professionale del personale dell’istituto di vigilanza privato Metroservice disposto nel
Regolamento del Questore di Siracusa. In particolare si contesta la violazione dell’art. 3 del
regolamento per il mancato rispetto ella cadenza semestrale per le esercitazioni di tiro.
Con i motivi di appello si eccepisce la nullità del decreto di citazione per omessa indicazione
delle guardie giurate che non avevano tenuto regolarmente le esercitazioni al tiro ed inoltre
l’insussistenza del reato con riferimento al mancato aggiornamento professionale.
L’appello va convertito in ricorso per cassazione trattandosi di condanna alla sola pena
dell’ammenda.
Ciò posto del ricorso alle inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato su
censure di merito.
In relazione al primo motivo è pacifico nella giurisprudenza della Corte che, al fine di stabilire
la determinatezza dell’imputazione, occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale ed
escludere le dette nullità ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare
agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l’accusa è stata formulata.
Nella specie si indica – come riconosce lo stesso ricorrente il nominativo di una delle guardie
giurate che non hanno tenuto le esercitazioni al tiro e, per quanto concerne l’identificazione
delle altre, si rimanda al’esame dei libretti di tiro ed al libro matricola della società (acquisiti in
udienza) per l’individuazione.
Eventuali dubbi della difesa avrebbero potuto pertanto essere soddisfatti attraverso la
documentazione richiamata e, peraltro, il reato è configurabile in relazione alle violazioni
relative a ciascuna guardia giurata.
Di merito sono invece i rilievi oggetto del secondo motivo con cui si contesta l’interpretazione
rigorosa della lettera del regolamento a fronte di una sostanziale osservanza dell’obbligo di
predisporre le esercitazioni.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 21.6.2013

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