Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38267 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38267 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL MOUDEN ABDELLATIF nato a TAMEZMOUTE( MAROCCO) il 09/10/1984

avverso la sentenza del 31/03/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 31/03/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in data
04/02/2013, nei confronti di EL MOUDEN ABDELLATIF in relazione al reato di cui all’ art. 648
cod.pen. (più grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato e con riguardo alla
sussistenza del dolo.
Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello si è correttamente conformata – quanto alla
qualificazione giuridica dei fatti accertati – al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità

(da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell’11/12/2013 – 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il

delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio
contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato

che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione
dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni

distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la

circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la

cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato
impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da
escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n.
12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di
commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le
fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le
quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa
volontà espressa o implicita del legislatore.

E la sussistenza del dolo viene anche correttamente motivata sulla base di plurime emergenze di
fatto esposte a pagina 4 della motivazione quali il possesso di plurimi capi di abbigliamento tutti
contraffatti.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della

causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

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