Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38266 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38266 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA MARCA GENNARO N. IL 19/09/1946
avverso la sentenza n. 228/2009 TRIB.SEZ.DIST. di EBOLI, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata Gennaro La Marca è stato
dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 5, lett. b), L. 283/62, perché
deteneva, nel caseificio Tre Stelle, in particolare all’interno di tre cisterne
in plastica, di 1.000 litri cadauna, per la successiva trasformazione panna
le dette cisterne non fossero idonee al contenimento di prodotti destinati
all’alimentazione umana, ed è stato condannato alla pena ritenuta di
giustizia;
-propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, eccependo la
insussistenza di prova in ordine al cattivo stato di conservazione del
prodotto;
-che la stessa difesa ha inoltrato in atti memoria nella quale specifica
ulteriormente le ragioni poste a fondamento del motivo di annullamento
formulato;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di ritenere logica e corretta la argomentazione motivazionale,
adottata dal decidente in ordine alla concretizzazione del reato in
contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto: dalla
istruttoria dibattimentale è emerso che in sede di una ispezione nel
caseificio Tre Stelle, i Carabinieri NAS rinvenivano tre cisterne in plastica,

della capacità di 1.000 litri cadauna, di cui una con rivestimento metallico,
contenenti sostanze destinate al consumo alimentare umano; i
contenitori in plastica, oltre a non presentare la dicitura “per alimenti”,
prevista dalla legge, recavano vecchie etichette riferite al precedente
contenuto, come ” colla aceto vinilica” e “detergente alcalino per
industria alimentare”;

t

i

grezza derivante dalla lavorazione e destinata ad un burrificio, nonostante

-che, come a giusta ragione rilento dal Tribunale, con richiamo al
principio in materia affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini
della configurabilità della contravvenzione prevista dall’art. 5, lett. b), L.
283/62, che vieta l’impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la
distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di
conservazione, non è necessario che quest’ultimo si riferisca alle
caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso
concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono
uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso
contrario, a regole di comune esperienza ( Cass. S.U. 19/12/2001, n. 443;
Cass. 11/3/2010, n. 15094);
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 21/6/2013.

detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la

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