Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38265 del 21/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38265 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZINELLI GIUSEPPE N. IL 03/08/1949
avverso la sentenza n. 479/2011 TRIBUNALE di MONTEPULCIANO,
del 31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Data Udienza: 21/06/2013
Zinelli Giuseppe propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di
Montepulciano con la quale è stato condannato alla pena dell’ammenda per il reato di cui
all’articolo 23 comma 1 e 57 comma 2 dLvo 81/08 perché il quadro elettrico generale utilizzato
come quadro di cantiere risultava aperto e facilmente accessibile a contatti accidentali, le scale
a mano utilizzate erano prive di dispositivi antisdrucciolevoli e per il reato di cui all’articolo 90
comma 3 e 157 comma 1 lettera a) dLvo 81/08 per la mancata nomina del coordinatore per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori.
Deduce il ricorrente in questa sede la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
contestando tra l’altro che la proprietà dell’area valga come prova della committenza del
lavoro.
Il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato su censure di merito
correttamente facendo riferimento la decisione impugnata a quanto riferito dallo stesso
imputato all’atto dell’ispezione.
Né in questa sede si rende possibile una rivalutazione del merito della decisione in presenza di
congrua ed adeguata motivazione.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 21.6.2013
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