Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38264 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38264 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMINATO VINCENZO nato a NAPOLI il 04/08/1968

avverso la sentenza del 07/06/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 07/06/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 04/11/2015, nei confronti
di NOMINATO VINCENZO in relazione al reato di cui all’ art. 642 cod.pen..
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità.
Il motivo è inammissibile poiché la doglianza in punto affermazione di responsabilità non risulta
essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di
inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di
specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare
In ogni caso la corte di appello nell’escludere l’applicabilità dell’art. 131 bis cod.pen. ha anche

ricostruito gli elementi per affermare la responsabilità dell’imputato con valutazione conforme a

quella operata in primo grado e rispetto alle quali si deduce una alternativa lettura di dati di fatto
non proponibile nella presente sede di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della

causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018
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