Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38263 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38263 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOCENTINI GIANNI N. IL 05/06/1984
avverso la sentenza n. 436/2011 TRIBUNALE di AREZZO, del
05/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
– che il Tribunale di Arezzo con sentenza del 05/12/2011 ha dichiarato Nocentini Gianni colpevole
del reato di cui all’art. 95 del DPR n. 380/2001, a lui ascritto per avere eseguito interventi edilizi su

un fabbricato preesistente in zona sismica, senza aver depositato il progetto alle competenti autorità

e senza la prescritta autorizzazione, condannandolo alla pena di € 1.200,00 di ammenda;
– che il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la sentenza ha affermato la

necessari gli adempimenti prescritti dalla normativa in materia sismica, essendo consistiti, tra
l’altro, nella apertura di un muro portante, nel rifacimento di un solaio in legno e nella costruzione
di un terrazzo sulla parete tergale del fabbricato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato il quale, denunziando
violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, deduce che il giudice di merito non ha
accertato il grado di sismicità dell’area di ubicazione del fabbricato, non essendo previsti gli
adempimenti di cui alla normativa citata nelle zone a bassa sismicità, né per gli interventi minori;
denuncia l’omesso esame delle risultanze favorevoli all’imputato in ordine alla natura dei lavori
eseguiti e carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; denuncia l’errato
inserimento nel fascicolo processuale della c.n.r., non essendo avvenuta l’acquisizione con il
consenso delle parti; denuncia, infine, carenza di motivazione in ordine all’accertamento di fatto ed
all’elemento psicologico del reato;
– che il ricorso è manifestamente infondato;
– che, infatti, il giudice di merito ha correttamente applicato il consolidato indirizzo interpretativo di
questa Corte in punto di utilizzabilità della c.n.r. inserita nel fascicolo del dibattimento in assenza di
opposizione delle parti (sez. 3, sentenza n. 24410 del 2011, RV 250806, citata dalla stessa sentenza;
conformi: sentenze n. 23608 del 2006 Rv. 234904, n. 33387 del 2008 Rv. 241573); che, peraltro,
l’accertamento di fatto è altresì fondato su una deposizione testimoniale e su altre risultanze
istruttorie;
– che anche in punto di affermazione di colpevolezza dell’imputato la sentenza ha correttamente
applicato i consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte, secondo i quali qualsiasi
intervento, salvo quelli di manutenzione ordinaria, ove eseguito in zona sismica, deve essere
preceduto dalla denuncia al competente ufficio (sez. 3, sentenza n. 45958 del 2005 ed altre) e che
l’omessa denuncia di lavori in zona sismica è configurabile anche in caso di esecuzione di lavori in
zona inclusa tra quelle a basso indice sismico (sez. 3, sentenza n. 22312 del 2011);

utilizzabilità della c.n.r. inserita nel fascicolo del dibattimento e che gli interventi rendevano

- che, peraltro, gli interventi accertati hanno interessato parti strutturali del fabbricato e la natura a
bassa sismicità della zona costituisce mera asserzione del ricorrente mentre dalla contestazione
risulta che si trattava di zona sismica di 2° categoria;
– che nel resto i motivi di ricorso si esauriscono nella censura fattuale e generica dell’accertamento
di merito non proponibile nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia
sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi
offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro
probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata, anche in punto di elemento
psicologico del reato, che è costituito dalla mera colpa, nonché in punto di diniego delle attenuanti
generiche;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 21.06.2013.
Il Consigliere estensore
/129.4.

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