Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38263 del 06/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38263 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIRINIOUI YOUSSEF nato il 15/05/1987
avverso la sentenza del 18/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
Data Udienza: 06/07/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 1&/0.6/2017, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data I 05720 , nei confronti di MIRINIOUI
YOUSSEF confermava la condanna in relazione al reato di afr a ‘ 628 CP (più grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– vizio di motivazione con riferimento alle condizioni psichiche dell’imputato;
– carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con altri fatti
separatamente giudicati.
Il ricorso è inammissibile.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di
cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le
più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Il primo motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti
mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con
motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento
specificando che le modalità di consumazione dei fatti denotano per la piena capacità dell’imputato
al momento di commissione degli stessi. Ed avendo il giudice del merito ricavato il dato della piena
capacità da modalità di ricostruzione del fatto il ricorso prospetta una lettura alternativa non
deducibile non sussistendo nel predetto ragionamento vizio di illogicità manifesta.
In relazione alla richiesta di continuazione, il ricorso è reiterativo di doglianze già proposte e sulle
quali la corte di appello ha dato adeguata risposta sottolineando l’inesistenza di elementi positivi
per ritenere l’unicità del disegno criminoso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/07/2018
Il Cnsigliere Este
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