Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38261 del 21/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38261 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TORCOLACCI SAURO N. IL 14/06/1967
avverso la sentenza n. 263/2012 TRIB.SEZ.DIST. di FANO, del
10/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Data Udienza: 21/06/2013
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
3. In premessa occorre rilevare che lo stesso risulta proposto dal difensore non abilitato al
patrocinio dinanzi a questa Corte.
In ogni caso esso risulta inoltre comunque articolato su censure di merito insindacabili in
questa sede in presenza di congrua motivazione.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 21.6.2013
1. Torcolacci Sauro ha proposto, per il tramite del difensore, appello avverso la sentenza in
epigrafe con la quale il tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, lo ha condannato alla
pena dell’ammenda per i reati di cui agli articoli 122 e 159 Dlgs n. 81/08.
2. Con i motivi d’impugnazione si chiede l’assoluzione dell’imputato.
L’appello va convertito in ricorso per cassazione trattandosi di condanna alla sola pena
dell’ammenda.