Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38260 del 21/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38260 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZENOBI AGOSTINO N. IL 01/10/1975
avverso la sentenza n. 521/2010 TRIBUNALE di SULMONA, del
08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 21/06/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata Agostino Zenobi è stato
dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 11 co. 3,
lett. f), e 30, L. 394/91, per avere introdotto all’interno del PALM una
balestra sportiva, marca Barnett e n. 2 frecce, ed è stato condannato alla
pena ritenuta di giustizia, concessi i doppi benefici di legge;
-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo vizio di motivazione in relazione alla affermazione di
responsabilità dello Zenobi; nonché violazione di legge in ordine alla
concessione della sospensione condizionale della pena;
-che la argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, è da
ritenere logica e corretta, sia quanto alla sussistenza del reato in
contestazione, che alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto, con
effettuazione di puntuali richiami alle emergenze istruttorie ( deposizione
teste Tania Novelli; dichiarazioni dello stesso Zenobi ), comprovanti la
fondatezza della tesi accusatoria;
-che il secondo motivo di annullamento si rivela del tutto generico;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 21/6/2013.
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