Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38260 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38260 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOSCOLO SEBASTIANO nato a VENEZIA il 21/02/1977

avverso la sentenza del 27/02/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 27/02/2017, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GUP dello stesso Tribunale in data 16-6-2016, nei confronti di BOSCOLO
SEBASTIANO confermava la condanna in relazione al reato di cui alli art. 628 CP (più grave) ed
altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge in
relazione alla omessa concessione della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen.
Il motivo è inammissibile; ed infatti secondo l’orientamento di questa corte la concessione della
circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio
cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al

valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa
abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del
soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del

19/01/2017, Rv. 269241). In applicazione di detto principio deve pertanto essere escluso che il
danno di oltre 3.500 euro cagionato alla banca possa ritenersi giustificare l’invocata attenuante.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

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