Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3826 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3826 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LORITO ANTONIO N. IL 16/07/1946 parte offesa nel procedimento c/
ANGELUCCI VIRGINIA N. IL 18/06/1956 parte offesa nel
procedimento c/
o n4u.exuAQJ
avverso ildecr4to n. 2753/2011 GIP TRIBUNALE di CHIETI, del
28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che il Tribunale di Chieti, giudice per le indagini preliminari, disponeva l’archiviazione
con riferimento al reato di cui all’art. 589 c.p., con violazione delle norme sulla circolazione
stradale, del quale era indagata la dirigente comunale Paola Chiola;
– Rilevato che le persone offese dal reato, Lorito Antonio e Angelucci Virginia, proponevano
ricorso per cassazione avverso detta decisione, deducendo la violazione del principio del
contraddittorio in ragione della mancata considerazione da parte del Tribunale della questione,

l’incidente, qualità dalla quale, secondo l’assunto dei ricorrenti, derivava l’impossibilità di
riferirne la gestione e manutenzione all’associazione “Il Carletto”, cui era affidato dal Comune
in concessione il Parco Villanesi, così da farne discendere l’esonero dell’amministrazione
comunale da responsabilità;
– Rilevato che, a mente dell’art. 409, 5° c.p.p. “l’ordinanza di archiviazione è ricorribile per
cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127 comma 5 c.p.p.”, e cioè per vizi attinenti
alla corretta instaurazione del procedimento camerale finalizzato al vaglio dell’opposizione e al
corretto svolgimento dell’udienza a ciò predisposta (con riferimento alla fissazione, per il
combinato disposto dell’art. 410 c.p.p., comma 3 e dell’art. 409 c.p.p., comma 2, di udienza in
camera di consiglio con avviso a p.m., indagato e persona offesa e all’applicazione delle regole
indicate nell’art. 127 c.p.p.);
– rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha ampliato la nozione di violazione del
contraddittorio, al fine di evitare che le ragioni dell’opponente siano trascurate e non ricevano
alcuna risposta, sia pure in termini di inammissibilità (così Cass. Sez. 4, Sentenza n. 20388 del
16/04/2008 Rv. 240226: “Non è azzardato affermare … che la mancata presa in esame
dell’opposizione, sia pure ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità, è equivalente,
sotto il profilo della parità degli effetti, alla mancata notificazione della richiesta di
archiviazione perché in entrambi i casi il giudice emette il provvedimento senza tener conto
delle ragioni della persona offesa (in un caso non posta in grado di esprimerle; nell’altro perché
il giudice non ne tiene conto) ponendo quindi in essere una palese violazione del principio del
contraddittorio”; nello stesso senso, con riguardo all’archiviazione disposta nel procedimento
dinanzi al Giudice di Pace, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 35504 del 20/06/2013, Rv. 256526);
-considerato che, tuttavia, una situazione di mancata considerazione delle ragioni
dell’opposizione non può ravvisarsi nella specie, avendo il giudice dell’archiviazione esaminato
la questione della proprietà comunale dell’area, ritenendola del tutto irrilevante ai fini della
responsabilità dell’imputato in ragione del trasferimento della custodia – con i connessi
interventi di manutenzione, delimitazione degli accessi, predisposizione di misure atte a evitare
danni a terzi, ritenuti di esclusiva competenza del gestore – in capo all’associazione derivante
dal rapporto concessorio;

sollevata con l’opposizione, relativa alla qualità di strada pubblica del luogo ove era avvenuto

- che, di conseguenza, il ricorrente, piuttosto che dolersi dell’omessa valutazione
dell’opposizione proposta, censura la valutazione compiuta dal giudice del merito riguardo alle
ragioni in forza delle quali è stata disposta l’archiviazione: in questi termini l’impugnazione
esula dall’ambito consentito nel giudizio di legittimità con riferimento al provvedimento
impugnato e va dichiarata inammissibile;
– ritenuto che dalla pronuncia d’inammissibilità consegue la condanna degli istanti al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione

P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9/10/2013
Il Consigliere Est.

Il President

pecuniaria ex art.616 C.P.P.

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