Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3826 del 05/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3826 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLOSIO DANIELE N. IL 14/01/1988
avverso l’ordinanza n. 13513/2012 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
24/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consiglier
lette/s~e le conclusioni del PG Do

lAit2A5-1. LU )n–1.

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/12/2014

9056/2014

1. Il Tribunale di Monza emetteva nei confronti di Colosio Daniele decreto
penale di condanna per il reato di cui all’art. 186 co.2 lett. C e co.2 sexies cds
commesso il 21.10.2012, atto che, dopo due inutili accessi effettuati
dall’ufficiale giudiziario, veniva notificato all’imputato ai sensi dell’art. 157, co.
8, cod.proc.pen., mediante deposito nella casa comunale, affissione di avviso
nella casa di abitazione e invio di raccomandata; la raccomandata veniva
ricevuta il 13 maggio 2013
dalla madre convivente del Colosio. L’ufficiale
giudiziario provvedeva altresì ad inviare all’imputato una ulteriore
raccomandata ex art. 7, ult. co ., legge n.890/1982, indirizzandola però
erroneamente a Monza anziché a Villasanta.
2. L’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, in data 30 maggio 2013
presentava opposizione e chiedeva la definizione del procedimento mediante
patteggiamento. Sosteneva che l’errore in cui era incorso l’agente postale
nell’inviare la raccomandata ex art. 7 1.890/92, indirizzandola a Monza, un
comune diverso da quello dove il Colosio aveva la residenza, non aveva
sentito al Colosio stesso di avere conoscenza né legale né reale dell’atto,
conoscenza che era stata acquisita solo il 16 maggio con il ritiro da parte del
Colosio dell’atto presso la casa comunale.
Il Tribunale di Monza dichiarava inammissibile l’opposizione in quanto tardiva
(presentata due giorni dopo la scadenza del termine computato dalla data della
notifica, 13 maggio del 2013.
3. Avverso tale provvedimento il difensore proponeva, in data 22.10.2013,
“opposizione a decreto penale/ istanza di rimessione nei termini per
impugnare”, argomentando che la notifica del decreto penale era viziata
atteso che la raccomandata inviata ex art. 7 legge 890/82 era stata
erroneamente indirizzata al Colosio nel comune di Monza anziché in quello di
Villasanta (dove egli era effettivamente residente) e quindi non era mai stata
ricevuta dall’interessato e altresì che il 13 maggio egli non aveva avuto
conoscenza effettiva del decreto penale, non essendo stato l’atto notificato a
mani proprie; solo il 16.5. 2013 , con il ritiro da parte del Colosio dell’atto
depositato presso la casa comunale, egli aveva avuto conoscenza del
provvedimento.
4. Il Tribunale di Monza rigettava l’istanza in questione; rilevava che la
notifica ex art. 157, co.8, si era regolarmente perfezionata con il doppio
accesso dell’ufficiale giudiziario, il deposito nella casa comunale, l’affissione di
avviso nella casa di abitazione e l’invio di raccomandata; in tale tipo di notifica
non era infatti richiesto l’invio di ulteriore raccomandata al destinatario e
pertanto era irrilevante la circostanza dell’erronea indicazione del comune di
residenza; neppure poteva essere accolta la richiesta di restituzione in temine
in quanto tardiva sia in relazione al 30 maggio 2013 (data in cui era stata
presentata la opposizione già ritenuta tardiva) sia rispetto alla data del

RITENUTO IN FATTO

5. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore
del Colosio lamentando 1) violazione di legge con riferimento all’art. 175
cod.proc.pen., da interpretarsi alla luce della giurisprudenza Cedu che richiede
la effettiva conoscenza dell’atto; il giudice quindi avrebbe dovuto indagare tale
aspetto mentre si era limitato a motivare sulla correttezza del procedimento di
notifica senza tenere conto che la notifica a mani di un soggetto diverso non
può da sola costituire prova della conoscenza; il Colosio ha dichiarato di aver
avuto conoscenza dell’atto solo il 16 maggio e nel termine di 15 giorni da tale
data ha presentato l’opposizione dimostrando in tal modo di non voler
rinunciare all’opposizione; 2) manifesta illogicità di motivazione in relazione
alla ritenuta tardività della richiesta di restituzione nel termine; la data di
decorrenza del termine di 30 gg entro cui deve essere presentata l’istanza di
restituzione in termine andava individuata nel 14.10.2013, data in cui è stato
notificato al Colosio il provvedimento con cui era stata ritenuta tardiva la sua
opposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve in primo luogo precisarsi che del tutto improprio è lo sviluppo
processuale che si è avuto nel presente caso, atteso che avverso il
provvedimento con cui è stata dichiarata inammissibile l’opposizione a decreto
penale, perchè tardiva, l’interessato avrebbe dovuto presentare ricorso per
cassazione, rimedio espressamente e tassativamente stabilito nella specie
dall’art. 461 ult. co ,. cod.proc.pen. per contestare le ragioni del provvedimento
adottato.
Il Tribunale di Monza, adito dall’interessato, avrebbe a sua volta dovuto
trasmettere gli atti a questo Corte. Né diversamente avrebbe potuto ritenere
per il fatto che l’opposizione era rivolta anche ad ottenere la rimessione in
termini, atteso che la richiesta di restituzione in termini presuppone che la
impugnazione non sia stata già presentata -come invece nella specie era
avvenuto – né erano state formulate richieste attinenti alla esecutività del
provvedimento.
2.Deve pertanto essere annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e
devono essere in questa sede valutate le questioni poste, che risultano
fondate.
Risulta infatti corretta la deduzione del ricorrente secondo cui non si sarebbe
dovuta ritenere tardiva la proposta opposizione a decreto penale, in quanto
l’imputato solo il 16 maggio aveva avuto conoscenza effettiva del decreto
stesso e dunque il termine per impugnare decorreva da quella data.
Vale in proposito richiamare l’art. 175 cod.proc.pen. che prevede per il decreto
penale la necessità, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, che
vi sia la effettiva conoscenza del provvedimento, parificando tale situazione a
quella della sentenza contumaciale per la evidente natura del decreto ste

16.5.2013, in cui , volendo accedere alla tesi del ricorrente, egli aveva avuto
conoscenza del decreto penale.

3. In conclusione deve essere annullato senza rinvio il provvedimento
impugnato e ritenuta tempestiva la opposizione a decreto penale, gli atti
vanno trasmessi al Tribunale di Monza per il giudizio.

P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi
gli atti al Tribunale di Monza per il giudizio.
Così deciso il 5.12.2014.

che è emesso senza previo contraddittorio; nonché la giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo sez. III 21.1.2014 n.5920 Rv.258919; sez. III 30.4.2014 n.
20795 Rv. 259633) secondo cui in tema di restituzione del termine per
proporre opposizione a decreto penale di condanna, la regolarità formale della
notificazione è idonea ad integrare la prova della effettiva conoscenza dell’atto
solo ove la stessa avvenga a mani dell’interessato, non incombendo su
quest’ultimo l’onere di allegare esplicitamente le ragioni determinative della
mancata conoscenza.
Pertanto non poteva darsi per certo che il Colosio avesse avuto conoscenza del
decreto penale in data 13 maggio 2013 atteso che notifica non era stata
effettuata a mani proprie essendo stata ricevuta la raccomanda dalla madre;
solo il 16.5. 2013 , con il ritiro da parte del Colosio dell’atto depositato presso
la casa comunale, egli aveva avuto conoscenza del provvedimento e la
opposizione depositata il 30 successivo era pertanto in termini.

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