Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38259 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38259 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AMBROSIO PASQUALINA N. IL 22/07/1967
avverso la sentenza n. 110/2011 TRIB.SEZ.DIST. di AVERSA, del
04/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata Pasqualina D’Ambrosio è stata
riconosciuta responsabile del reato di cui agli artt. 5 lett. b) e d), e 6, L.
283/62, perché deteneva per la vendita kg. 7 di mitili e vongole in cattivo
stato di conservazione ed insudiciati, ed è stata condannata alla pena

-che la difesa della prevenuta ha proposto ricorso per cassazione,
contestando la valutazione delle prove da parte del Tribunale, perché non
compiuta ed incoerente; vizio di motivazione in punto di affermazione di
responsabilità della D’Ambrosio;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di ritenere logica e corretta la argomentazione motivazionale,
adottata dal decidente, il quale ha dato contezza di avere sottoposto a
compiuto esame valutativo tutte le emergenze istruttorie, da cui ha tratto
la convinzione della sussistenza del reato in contestazione e
dell’ascrivibilità di esso in capo alla prevenuta;
-che, peraltro, le doglianze mosse in ricorso si rivelano del tutto
generiche;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 21/6/2013.

ritenuta di giustizia;

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