Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38259 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38259 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ONOFRIO FABRIZIO nato a BORGO SAN LORENZO il 03/02/1966

avverso la sentenza del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 14/07/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Ragusa, in data 15-1-2016, nei confronti di
D’ONOFRIO FABRIZIO in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla omessa concessione della attenuante del danno patrimoniale di
speciale tenuità.
Il motivo è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse
e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità,

come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.

216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270,
Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, il
giudice di appello ha ampiamente motivato circa la sussistenza di un danno non solo patrimoniale
ma anche alla persona che esclude la possibilità di concedere l’invocata attenuante.

Peraltro la somma frutto della rapina non può farsi rientrare nell’importo di tenue entità (160 euro).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della

causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018
Il onsigliere Est nsore

Il Presi
UGO E ESCIENZO

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