Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38258 del 21/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38258 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORLEO MANFREDI FRANCESCO N. IL 13/03/1951
avverso la sentenza n. 1977/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 21/06/2013
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA n lla camera di consiglio del 21/6/2013
Ritenuto:
che la Corte di appello di Palermo con sentenza del 18\10\2012 ha confermato la sentenza
1\4\2011 del Tribunale di Marsala — Sezione Distaccata di Partanna, che aveva affermato la
responsabilità penale di CORLEO Manfredi Francesco in ordine al reato di cui agli artt. 110
cod. pen. e 6, lett. d) n. 1 d.l. 172\08 per l’illecito trasporto di rifiuti;
— che l’interessato, nel proposto ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o
punti della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata [il ricorrente
lamenta, con assoluta indeterminatezza, la manifesta illogicità e la insufficienza dell’apparato
logico e argomentativo della decisione e la violazione di legge in punto di affermazione di
responsabilità e la mancata giustificazione del diniego della sospensione condizionale della
pena];
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente
alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a
disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa. Quanto al negato beneficio
della sospensione condizionale della pena, la Corte del merito ha adeguatamente chiarito che i
plurimi precedenti penali impedivano una favorevole prognosi di non recidività;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, poiché generico e mani’.e.slamente
infondato e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) —
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.