Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38258 del 06/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38258 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIORITO FILIPPO nato a RAMACCA il 10/04/1959
avverso la sentenza del 13/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
Data Udienza: 06/07/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 13/01/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Como, in data 8-4-16, nei confronti di
FIORITO FILIPPO in relazione al reato di cui all’ art. 640 cod.pen..
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità.
Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse
e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270,
Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame
il ricorrente insiste nelle medesime argomentazioni già ritenute non decisive dai giudici di merito
che hanno segnalato come, in ogni caso, lo stato di malattia non avrebbe impedito la restituzione
delle somme illecitamente percepite e come la complessiva condotta denoti chiaramente la
sussistenza di artifizi e raggiri.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Co ì deciso il 06/07/2018