Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38257 del 06/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38257 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PEZZINI MAURIZIO PIERLUIGI nato a CHIAVENNA il 08109/1964
avverso la sentenza del 25/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
Data Udienza: 06/07/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 25/01/2017, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 15-9-15, nei confronti di PEZZINI MAURIZIO
PIERLUIGI confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 648 cod.pen..
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: vizio di motivazione con
riferimento alla omessa concessione della attenuante del fatto lieve di cui al capoverso dell’art. 648
cod.pen. ed in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
La circostanza di cui al capoverso dell’art. 648 cod.pen. è negata dal giudice di appello con
assegni e della commissione dei fatti nei confronti di diverse persone offese.
valutazione del tutto logica e attinente ai fatti e precisamente in ragione del rilevante importo degli
Quanto alle generiche, la mancata concessione delle predette circostanze attenuanti è giustificata
da motivazione esente da manifesta illogicità, facente leva sulla negativa personalità, che, pertanto,
è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche
considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di
merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma
è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/07/2018