Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38256 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38256 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DECARLO BARBARA nato a GORIZIA il 07/05/1972

avverso la sentenza del 19/10/2016 del TRIBUNALE di UDINE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il TRIBUNALE di UDINE, con sentenza in data 19/10/2016, applicava nei confronti di DECARLO
BARBARA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’ art. 640
CP
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con
riferimento alla qualificazione giuridica del fatto.
Il motivo è inammissibile; difatti secondo l’orientamento di questa corte in tema di patteggiamento,
la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in
sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità
che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le

volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la
verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma secondo, cod. proc. pen.
deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione
della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Rv. 254865). E nel

caso di specie non si ravvisa alcun errore manifesto alla luce della condotta descritta nel capo di
imputazione integrante gli estremi del reato contestato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della

causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

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