Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38255 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38255 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENOZZI RAFFAELE N. IL 03/12/1967
avverso la sentenza n. 6018/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 21/06/2013

Menozzi Raffaele propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Napoli ha confermato quella emessa dal GUP del tribunale della medesima
città che ha condannato l’imputata alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 416 cod. pen.
Per reati di ricettazione, truffa, falso, approvvigionamento e cessione di sostanze dopanti.
Si duole in questa sede il ricorrente della mancanza manifesta illogicità della motivazione sulla
condanna del ricorrente, sul trattamento sanzionatorio, soprattutto in relazione al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
Il ricorso è inammissibile in quanto assolutamente generico, reiterativo delle doglianze
formulate nei motivi di appello e comunque finalizzato a censurare il merito della valutazione
congruamente motivata.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.000.
Così deciso, il giorno 21.6.2013

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