Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38252 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 38252 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZAGLIA ANTONELLA nato a PATERNO il 12/10/1984
avverso l’ordinanza del 12/09/2017 del TRIBUNALE di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Massimo Galli, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento
impugnato con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.

1

Data Udienza: 24/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza emessa in data 12 settembre 2017, il Tribunale di
Catania, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di Mazzaglia Antonella
di correzione dell’errore materiale della sentenza n. 2282/2015 emessa dal
Tribunale di Catania il 30/04/2015 e irrevocabile il 19/09/2016 – che
condannava la Mazzaglia alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il
reato di calunnia – nella parte in cui, nel dispositivo, era omessa l’indicazione
della concessione della sospensione condizionale della pena.

qualsiasi riferimento normativo o concettuale alla concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena, non esprimesse alcuna volontà del giudice
– implicita o esplicita – volta alla concessione del beneficio.

2. Avverso tale ordinanza ricorre la Mazzaglia, a mezzo del difensore di
fiducia, censurando la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 130 e
547 cod. proc. pen. con riferimento all’art. 163 cod. pen. e evidenziando come
nella parte motiva della sentenza si dia atto della sussistenza dei presupposti per
la concessione del beneficio in questione e che la regola generale secondo la
quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza
incontra una deroga nel caso in cui l’esame della motivazione consenta di
ricostruire chiaramente e inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte in data 12/03/2018 ha
rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo
l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

2. Deve premettersi che, sul piano storico-documentale, la motivazione
della sentenza impugnata reca menzione, sebbene in forjna sintetica dell’intento
‘ 4) SA
del giudice di primo grado di accordareer mulabile la prognosi di cui all’art.
163 cod. pen. con correlativa sospensione condizionale della pena»).
Deve, altresì, evidenziarsi, che l’istanza di correzione dell’errore materiale
è stata formulata al giudice dell’esecuzione successivamente alla pronuncia della
Corte di appello che ha dichiarato inammissibile il gravame.

2

Il giudice dell’esecuzione riteneva che il dispositivo, essendo privo di

3.

Ritiene il Collegio che la decisione del giudice dell’esecuzione sia

corretta posto che la correzione degli errori materiali inficianti provvedimenti
giurisdizionali non è consentita allorché determini la modifica essenziale del
provvedimento ovvero si risolva addirittura nella sostituzione della decisione
assunta, con la conseguenza che il ricorso alla detta procedura non è possibile
per modificare l’essenza della decisione, sia pure adottata dal giudice per errore
materiale, mentre ad essa si può fare ricorso allorché l’errore materiale incide su
elementi della pronuncia estranei al thema decidendum e conseguenti alla stessa

(Sez. 3, n. 93 del 13/01/2000, Rv. 215528).

4.

L’impugnazione avverso la decisione del giudice dell’esecuzione è,

conseguentemente, giuridicamente infondata, atteso che è pacifica la prevalenza
– in caso di difformità tra dispositivo e motivazione della sentenza, nella specie
incidente su una peculiare (omessa) statuizione decisoria – da accordarsi al
dispositivo che – acquisendo attraverso la lettura esteriore rilevanza prima della
motivazione ed indipendentemente da questa – non può essere modificato per
effetto di una divergente, non contestuale e posteriore motivazione (Sez. 6, n.
19851 del 13.04.2016, Rv. 267177; Sez. 5, n. 22736 del 23.03.2011, Rv.
250400; Sez. 2, n. 25530 del 20.05.2008, Rv. 240649; Sez. 2, n. 23489 del
9.6.2005, Rv. 231886).
4.1. Nel caso di specie, infine, per escludere l’esistenza di qualsivoglia
errore nel dispositivo della sentenza di primo grado è sufficiente evidenziare che
l’esistenza di detto errore, che doveva essere fatta valere con l’ordinario mezzo
di impugnazione dell’appello, non è stata rilevata neppure dalla parte ricorrente
che non risulta avere sviluppato un motivo di gravame sul punto.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 24 aprile 2018

per dettato legislativo non implicante alcuna discrezionalità da parte del giudice

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