Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38252 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38252 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CICCARESE STEFANO N. IL 12/01/1975
avverso la sentenza n. 154/2007 TRIB.SEZ.DIST. di TORRE DEL
GRECO, del 16/09/2008
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 21/06/2013

1. Ciccarese Stefano ha proposto, per il tramite del difensore, appello avverso la sentenza in
epigrafe con la quale il tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, lo
ha condannato alla pena dell’ammenda per i reati di cui all’articolo 5 lett. b) e d) L. 283/62.
2. Con i motivi d’impugnazione si chiede l’assoluzione dell’imputato e la concessione della
sospensione condizionale della pena.
L’appello va convertito in ricorso per cassazione trattandosi di condanna alla sola pena
dell’ammenda.

Il ricorso è inammissibile.
3. In premessa occorre rilevare che lo stesso risulta proposto dal difensore non abilitato al
patrocinio dinanzi a questa Corte.
In ogni caso esso risulta inoltre generico e comunque articolato su censure di merito
insindacabili in questa sede in presenza di congrua motivazione.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 21.6.2013

Considerato in diritto

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