Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38250 del 21/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38250 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI DONNA MARIA N. IL 13/07/1961
avverso la sentenza n. 6623/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Data Udienza: 21/06/2013
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.000.
Così deciso, il giorno 21.6.2013
Di Donna Maria propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Napoli ha confermato quella emessa dal tribunale di Torre Annunziata che
ha condannato l’imputata alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 291 bis e 296 DPR
43/73 per contrabbando di 8,800 kg di TLE.
Si duole in questa sede la ricorrente nella mancata concessione delle attenuanti generiche non
essendosi tra l’altro tenuto conto del suo comportamento processuale.
Il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato su censure di merito
avendo correttamente i giudici di appello sottolineato i precedenti anche specifici del imputata
ed il quantitativo del tabacco oggetto della contestazione.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.