Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3825 del 09/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3825 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALANI LORENA N. IL 23/07/1976
avverso la sentenza n. 2672/2010 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di FERRARA, del 17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/10/2013

Fatto e diritto

2. Il ricorso è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.
Va premesso che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida non può formare oggetto di accordo tra le parti (cfr. Cass. IV,
4086\96, Verzelletti), come peraltro si evince dall’art. 222 , co. 2 bis, C.d.S. , che limita
l’applicazione della riduzione di pena, ex art. 444 c.p.p., alla sola ipotesi di
patteggiamento per lesioni ed omicidio colposo (cfr. Cass. IV, 41810\09, Quinzi).
Ciò premesso, va anche ricordato che le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza
n. 930 del 13.12.1995 (RV. 203429), hanno ritenuto che “la durata della sospensione
della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto e alla pericolosità
specifica nella guida dimostrata dal condannato” (conf. Cass. 6.11.1998 n. 75 riv.
212197; Cass. 9.12.2003 n. 11522 riv. 228031).

Inoltre, è consolidato l’orientamento secondo cui il giudice che applichi con la sentenza
di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si
allontani dal minimo edittale, e non già quando sia pari a questo o se ne discosti da
poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale (Cass. IV, 28\9\2007, n.
35670, rv. 237470).

Nel caso di specie della determinazione della sanzione accessoria il giudice ha dato
adeguata motivazione, evidenziando che il tasso alcolemico rilevato era in modo
rilevante superiore al limite minimo della lett. c) dell’art. 186 C.d.S. (g\I 2,01) e che
l’imputata aveva provocato un incidente stradale. La coerenza e logicità della
motivazione sul punto, la rende insindacabile in questa sede di legittimità.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna delikricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa
di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013
Il Presidente

1. Salani Lorena ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe,
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. , con la quale et era stata applicata la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei, in
relazione alla condanna per la contravvenzione della guida sotto l’effetto di sostanze
alcoliche (art. 186 , co. IL lett. c, C.d.S. : acc. in Vigarano Mainarda il 11\4\2010).
La ricorrente ha lamentato la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione
all’applicazione della sospensione della patente di guida non nella misura minima e la
omessa riduzione di un terzo per il rito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA