Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3825 del 05/12/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3825 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHIAPPARA FABIO N. IL 20/12/1968
avverso la sentenza n. 5474/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
04/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consiglie Dott.
jtAA/ LUISA BIANC
lette/s/90te le conclusioni del PG Do*.
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 05/12/2014
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RITENUTO IN FATTO
1.Chiappara Fabio ha presentato ricorso per la cassazione della
sentenza in data 4.4.2013 che ha applicato la pena dal medesimo
concordata con il pubblico ministero per il reato di cui all’art. 186,
co. 2 lett. b) e co. 2 sexies , codice della strada ; deduce
inosservanza ed erronea applicazione di legge avendo il Tribunale,
applicato una pena superiore a quella concordemente chiesta dalle
parti.
1.11 ricorso merita accoglimento.
Emerge dal verbale di udienza in data 14 marzo 2013 che il
difensore dell’imputato, munito di procura speciale, formulava
nell’interesse del proprio assistito istanza di applicazione pena ex
art.444 c.p.p. nella misura della pena base di 1 mese di arresto e
euro 900,00 di ammenda; con aumento ex art.186 comma 2 sexies
cds: mesi 1 di arresto e euro 1.200 di ammenda; ridotta ex art.444
c.p.p. a giorni 20 di arresto ed euro 1.000 di ammenda. Il Pubblico
Ministero prestava il suo consenso.
Tuttavia sebbene la pena finale concordata fosse pari a giorni 20 di
arresto ed euro 1000 di ammenda, con sostituzione della pena nel
corrispondente periodo di lavoro di pubblica utilità per giorni 24
(come da verbale), nella sentenza emessa dal giudice veniva
disposta l’applicazione della pena di mesi uno di arresto e euro 1000
di ammenda, sostituita nel lavoro di pubblica utilità per un totale di
34 giorni.
Appare pertanto evidente l’errore nel quale è incorso il giudice che
non ha rispettato il patto ed applicato nei confronti del ricorrente
una pena diversa e maggiore rispetto a quella concordata dalle parti.
2.La illegalità della pena così determinata comporta il venir meno
della base su cui si è formato l’accordo; ne consegue l’annullamento
della sentenza impugnata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza e dispone trasmettersi
gli atti al Tribunale di Genova.
Così deciso il 5.12.2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO