Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38248 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 38248 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
c/
DI GESU GIUSEPPE nato il 22/03/1945 a GAGLIANO CASTELFERRATO
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 30/06/2017 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
lette~ le conclusioni del PG 97 , etut. ■-xptc.4- &ic

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ci» A.Z.

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Data Udienza: 24/04/2018

i

RITENUTO IN FATTO
1. Di Gesu Giuseppe, indagato nel procedimento iscritto al n.
13965/2015 R.G.N.R. per il reato di abuso di ufficio (art. 323 cod. pen.) poi
riqualificato in corruzione in atti giudiziari (art.

319-quater cod. pen.),

ricorre a mezzo di difensore di fiducia avverso l’ordinanza in data 30 giugno
2017 con cui il G.i.p. del Tribunale di Catania, pronunciando ai sensi dell’art.
409, comma 4, cod. proc. pen. in dissenso con la richiesta di archiviazione,
ha indicato al P.m. di acquisire documentazione fissando «per il prosieguo»

2. Si espone in ricorso che Di Gesu era indagato, su denuncia portata da
esposto anonimo, perché quale presidente del collegio che aveva emesso ai
sensi dell’art. 809 e ss. cod. proc. civ. lodo arbitrale tra l’Università di
Catania ed il Consorzio Ennese Universitario, non si era astenuto o non
aveva dato comunicazione all’Università di Catania perché la stessa potesse
determinarsi a ricusarlo, in seguito alla nomina a professore ricevuta dalla
figlia dall’Università privata ‘Kore’ di Enna.

3. Segnalata l’esistenza nel corso del procedimento di più richieste di
archiviazione da parte del P.m. cui erano seguite altrettante ordinanze
istruttorie del G.i.p. del Tribunale di Catania, il ricorrente stigmatizza di
queste ultime le ragioni evidenziando quanto segue.
Con

una

prima

ordinanza

emessa in data 16 febbraio 2015 si

disponeva, con differimento degli esiti delle indagini, complessa istruttoria
estesa anche all’accertamento dell’ammontare dei compensi liquidati agli
arbitri, al regime fiscale ed alla individuazione dei soggetti che avevano
materialmente incassato le somme.
Con una seconda ordinanza il G.i.p. — rigettando la richiesta di
archiviazione che era stata avanzata dal P.m. con articolata motivazione in
cui si approfondivano gli aspetti della vicenda e si valorizzava la correttezza
procedimentale e giuridica della natura e tipologia degli incarichi conferiti
alta figlia del presidente del collegio arbitrale e fa foro modesta consistenza
— disponeva nuova istruttoria con diretta fissazione, in prosieguo,
dell’udienza del 3 maggio 2017 per acquisire, all’esito di perquisizioni, gli
atti relativi alle procedure di affidamento degli incarichi di insegnamento alla
figiia dei ricorrente.
La perquisizione aveva esito negativo.
‘lì

udienza dinanzi a sé.

insuperabile stasi del procedimento di archiviazione ex art. 409 cod. proc.
pen. ormai pendente avanti al G.i.p. da due anni.
La questione sul punto sollevata in ricorso è quindi quella se sussista un
termine massimo alla cui osservanza il G.i.p. sia tenuto nell’esercizio dei
poteri istruttori a lui attribuiti dall’art. 409, comma 4, cod. proc. pen. e se il
superamento configuri una ipotesi di abnormità con violazione del principio
del giusto processo di cui all’art. 6 C.e.d.u. ed integrazione del rischio dì
stasi del processo.

indagini, in cui convergono per comune inserimento nel titolo VIII sia il
termine di diciotto mesi previsto dall’art. 407, comma 1, cod. proc. pen. sia
la disciplina di cui all’art. 409 cod. proc. pen., si afferma in ricorso che il
termine ultimo ivi indicato dovrebbe valere tanto per il P.m., quanto alle
indagini svolte prima del deposito della richiesta di archiviazione, ai sensi
dell’art. 408 cod. proc. pen., che per il G.i.p. per le indagini da questi
autonomamente disposte nell’esercizio del potere di controllo di legalità
dell’attività istruttoria.
L’ordinanza istruttoria dei G.i.p. che «sfori» il tetto massimo sarebbe
quindi da considerare abnorme poiché avulsa dalle norme che consentono al
primo di espletare indagini successive alla richiesta di archiviazione ex art.
408 cod. proc. pen. e tanto in violazione dei principi di tutela della persona
che comprendono anche il diritto dell’indagato di non rimanere

sine die

assoggettato ad indagini da parte del G.i.p. nel procedimento ex art. 409
cit., in una provocata stasi del procedimento.
La fondatezza di siffatta tesi difensiva viene altresì in via argomentativa
desunta dall’art. 405, comma 2, cod. proc. pen. che stabilisce in sei mesi la
durata delle indagini svolte dal P.m.
In applicazione delle indicate premesse al caso di specie, il ricorrente
deduce, per il procedimento istruttorio svoltosi dinanzi al G.i.p., considerata
l’iscrizione dell’indagato nel relativo registro il 2 ottobre 2015, l’intervenuta
scadenza dei termine massimo di diciotto mesi di cui airart. 407, 03(TraTa
cod. proc. pen. al successivo 2 aprile 2017 con conseguente abnormità
dell’ordinanza istruttoria impugnata, adottata solo il 30 giugno 2017.
4.4. E’ ancora nelle argomentazioni difensive l’ulteriore argomento per il
quale, sottratto il potere istruttorio del G.Lp. al termine massimo di diciotto
mesi, si dovrebbe comunque concludere che l’art. 409, comma 4, cod. proc.
pen. consenta al primo di avvalersi della facoltà di disporre indagini per una
sola volta, esponendo in tal modo a giudizio di abnormità l’ordinanza
impugnata in quanto terza, in ordine di tempo, tra quelle adottate.

Nel dedotto carattere unitario della disciplina della chiusura delle

Alla nuova udienza il P.m. reiterava a verbale la richiesta di
archiviazione ed il Giudice delle indagini preliminari con nuova ordinanza del
30 giugno 2017, notificata al ricorrente il 19 luglio 2017, disponeva
l’acquisizione del curriculum completo della dott.ssa Sonia Di Gesu, se del
caso assumendo a verbale le sue dichiarazioni, stabilendo il termine di
trenta giorni per l’effettuazione dell’incombente e fissando «per il prosieguo
l’udienza del 13 settembre 2017», provvedimento a cui dava esecuzione il
P. m.

dell’ordinanza del G.i.p. del 30 giugno 2017 per plurimi profili.

4. Nell’articolata struttura dell’atto difensivo, viene in via preliminare
richiamata la categoria dell’abnormità dell’atto come definita dalla sentenza
a Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 22909 del 16 giugno 2005 per
affermazioni di principio destinate ad escluderne una aprioristica tipizzazione
ed a lasciarne l’individuazione alla valutazione della giurisprudenza nel
rispetto dei principi di tassatività delle nullità e delle impugnazioni.
Ferma la natura di rimedio generale del ricorso in cassazione avverso
l’atto abnorme, se ne segnala più puntualmente in ricorso il suo peculiare
atteggiarsi nei rapporti tra G.i.p. e P.m. nella materia dell’archiviazione,
terreno d’elezione in cui si registra la composizione del principio
costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale con l’esercizio dei poteri
di controllo e di impulso da parte del giudice.
Si tratta di momenti, si deduce nell’atto difensivo, che non limitati
all’esame della richiesta finale ed inclusivi del complesso degli atti
procedimentali al G.i.p. rimessi dal P.m., non devono comunque spingersi
sino al travalicamento della sfera di competenza, per iniziative del G.i.p. che
siano destinate a tradursi nell’esercizio dell’azione penale in nome e per
conto del P.m.
4.1. Travalicamento integrato nella fattispecie in esame, con
conseguente abnormità dell’atto, dall’ordinanza impugnata con cui il G.i.p.,
disponendo istruttoria in materia di archiviazione e fissando a tal fine
l’udienza, avrebbe per ciò stesso realizzato una inserzione nelle prerogative
di esercizio dell’azione penale proprie del P.m. (art. 112 Cost.).
4.23. Per ulteriore profilo di abnormità dell’atto impugnato, si segnala
dalla difesa dell’indagato la lunghezza delle plurime indagini disposte dal
G.i.p. (art. 409, comma 4, cod. proc. pen.), con superamento del termine di
diciotto mesi (ex art. 407, comma 1, cod. proc. pen.), con conseguente

3

Ferme le indicate premesse, il ricorrente denuncia l’abnormità

4.5. In via gradata si eleva a sospetto di incostituzionalità l’art. 407,
comma 1, cod. proc. pen. o ancora l’art. 409, comma 4, cod. proc. pen., per
essere la disciplina dell’istituto delle indagini consentite al G.i.p., ed ivi
contenuta, violativa di principi costituzionali posti a tutela della persona,
rendendo legibus solutus l’indicato organo a cui consentirebbe, per una
irragionevole durata dell’esercizio del potere, di condurre alla stasi il
procedimento.
4.6. Per ulteriori dedotti profili di abnormità, si evidenzia ancora in
ricorso il difetto assoluto di motivazione dell’impugnato provvedimento,

terza ordinanza intervenuta dopo complessa istruttoria, e l’inammissibilità di
un atto di indagine che attinga un terzo, non indagato, e neppure parte
offesa, per raccolta dei dati personali, che per la funzione rivestita di
magistrato in servizio presso la stessa sede in cui si procedeva avrebbe
radicato la competenza istruttoria in capo al G.i.p. del Tribunale di Messina,
con conseguente violazione del principio del giudice naturale.

5. Con requisitoria depositata il 5 marzo 2018 il Procuratore generale
della corte di cassazione ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Viene in considerazione per il proposto ricorso il tema, all’interno del
quale possono ricondursi, in principalità, le articolate censure sollevate dalla
difesa dell’indagato all’impugnato provvedimento, se sia abnorme
l’ordinanza adottata dal G.i.p., ai sensi dell’art. 409, comma 4, cod. proc.
pen., che in dissenso con la richiesta di archiviazione faccia tornare il
procedimento nella iniziativa del P.m. fissando però all’autonomo esercizio
dell’azione penale riservato all’ufficio inquirente un imprevedibile ed
imprevisto vincolo rappresentato dalla fissazione di un’udienza in
prosecuzione.
Il terna deve ricevere risposta positiva.
Per ormai costante giurisprudenza di questa Corte è abnorme, e
pertanto ricorribile per cassazione, l’ordinanza con la quale il Gip, all’esito
dell’udienza camerale fissata sull’opposizione della persona offesa per il
mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.m., dopo aver
ordinato l’espletamento di nuove indagini, fissi contestualmente una nuova
udienza di rinvio per l’ulteriore corso, in quanto crea un vincolo per le

5

(

valutazioni conclusive del P.M. circa l’idoneità degli elementi acquisiti a
sostenere l’accusa in giudizio (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini,
Rv. 231163; in termini, tra le altre: Sez. 6, n. 22506 del 05/04/2011, ignoti,
Rv. 250496), per un profilo di abnormità che guarda all’atto in una
VnlJtCIVdt1 1.11 Ti1lItàle.
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio quanto
alla fissazione dell’udienza in prosieguo.

redazione del ricorso non merita accoglimento perché non fondato per le
proposte censure.

3. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità i termini per l’
esercizio dell’azione penale e quelli per la durata delle indagini preliminari,
rispettivamente previsti e disciplinati dagli artt. 405 e 407 cod. proc. pen.,
attengono al compimento delle indagini autonomamente svolte dal P.m. e
non a quelle ulteriori da svolgersi invece su indicazione del G.i.p., ai sensi
dell’art. 409, comma 4, cod. proc. pen. (ex multis: Sez. 5, ord. n. 11085 del
17/02/2005, Losito, Rv. 231222).
Queste ultime integrano invero uno strumento di delibazione
giurisdizionale in cui la durata delle indagini si conforma al giudizio di
necessità espresso dal G.i.p. e per siffatto profilo resta escluso del
provvedimento impugnato l’abnormità, nella manifesta infondatezza di ogni
questione di costituzionalità sollevata (Sez. 2, n. 43928 del 11/10/2013,
Rizzacasa, Rv. 257308).

4. L’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla
fissazione dell’udienza in prosieguo; nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla fissazione
dell’udienza in prosieguo. Rigetta nel resto.

Così deciso il 24/04/2018

2. Nel resto il percorso argomentativo osservato dalla difesa nella

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