Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38247 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38247 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONACCORSO WANDA N. IL 17/06/1989
avverso la sentenza n. 2699/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 21/06/2013

Bonaccorso Wanda propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale
la corte di appello di Palermo ha confermato quella emessa dal tribunale di quest’ultima città,
che ha condannato l’imputata alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 44 lett. b) DPR
380/01 per la realizzazione in assenza del permesso di costruire di un manufatto in muratura e
cemento armato della superficie di metri quadrati 100.
Deduce in questa sede la ricorrente la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione
assumendo che la condanna si sarebbe fondata unicamente sulla qualità di proprietaria
dell’area.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato su censure di
merito, avendo la corte di merito correttamente sottolineato il ruolo di beneficiaria dell’abuso
in capo alla ricorrente e che non vi era prova che la stessa fosse lontana dalla Sicilia al
momento della realizzazione dell’abuso.
Come puntualizzato da questa Corte, infatti, la responsabilità del proprietario o
comproprietario, non formalmente committente delle opere abusive, può dedursi da indizi quali
la piena disponibilità della superficie edificata, l’interesse alla trasformazione del territorio, i
rapporti di parentela o affinità con l’esecutore del manufatto, la presenza e la vigilanza durante
lo svolgimento dei lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la fruizione
dell’immobile secondo le norme civilistiche sull’accessione nonché tutti quei comportamenti
(positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la
compartecipazione anche morale alla realizzazione del fabbricato. (ex plurimis Sez. 3,
Sentenza n. 25669 del 30/05/2012 Rv. 253065 ) e si è anche precisato che, ai fini del
disconoscimento del concorso del proprietario del terreno non committente dei lavori nel reato
previsto dall’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è necessario escludere l’interesse o il suo
consenso alla commissione dell’abuso edilizio ovvero dimostrare che egli non sia stato nelle
condizioni di impedirne l’esecuzione (Sez. 3, Sentenza n. 33540 del 19/06/2012 Rv. 253169)
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.000.
Così deciso, il giorno 21.6.2013

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