Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38245 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 38245 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SORRENTINO UMBERTO nato a RIMINI il 13/05/1975

avverso la sentenza del 30/05/2017 del TRIBUNALE di RIMINI
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
lette/scFrt-ite le conclusioni del PG Ceti

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Data Udienza: 24/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con atto depositato il 29 giugno 2017 l’imputato, Sorrentino

Umberto, ricorre personalmente in cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini che aveva al primo applicato, ai sensi dell’art. 4•4 cod.
proc. pen., la pena nella misura concordata di quattro mesi di reclusione,
per il reato di cui all’art. 385, ult. comma, cod. pen., concesse le attenuanti

2. Con unico articolato motivo il ricorrente denuncia la nullità della
sentenza per violazione della norma penale in relazione agli artt. 85, 88 cod.
pen. e 70 cod. proc. pen., per non avere il giudice di merito accertato la
capacità di intendere e di volere dell’imputato e quindi la capacità dello
stesso di stare in giudizio e di autodeterminarsi consapevolmente,
valutandone gli effetti, al rito alternativo di cui all’art. 444 cod. proc. pen.
Si deduce che «il quadro clinico e la documentazione medica» relativa
alla persona dell’imputato, qualificatosi in ricorso come persona interdetta e
tossicodipendente, avrebbero attestato la sussistenza di una grave patologia
che avrebbe inciso sulla validità del consenso prestato alla definizione del
giudizio con rito alternativo.

3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione con requisitoria
scritta ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in difetto di evidenza
documentale che attesti quanto sostenuto nell’atto difensivo in relazione alla
incapacità dell’imputato di una cosciente partecipazione al giudizio e di una
sua consapevole volontà di definizione nelle forme alternative di cui all’art.
444 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché introduce un motivo generico.

2. Il ricorrente qualificandosi come «interdetto e tossicodipendente» fa
valere la grave patologia da cui egli sarebbe affetto e che come tale
inciderebbe sulla sua imputabile nonché sulla validità del consenso prestato
alla definizione del giudizio nei termini di cui all’art. 444 cod. proc. pen.
Nella natura di presupposto giuridico dell’esistenza di un valido vincolo
processuale assolta dalla stessa, la capacità di intendere e di volere
dell’imputato e di partecipare coscientemente al processo deve essere
2

generiche e non tenuto conto della recidiva.

accertata in quanto immanente alla instaurazione di un qualunque giudizio
valutativo di merito (Sez. 6, n. 7530 del 21/01/2016, Amodio, in
motivazione).
La definizione del giudizio per pena concordata nelle forme di cui all’art.
444 cod. proc. pen. non esime ii giudice daiia verifica della capacità di
intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto e della cosciente e
consapevole sua partecipazione al giudizio che ne determini la libera a piena
adesione al rito alternativo sempreché però l’imputato alleghi sul punto

prima facie dagli atti.
Nel successivo giudizio di legittimità là dove l’imputato derunci il
mancato sindacato nella fase di merito dell’indicato presupposto non
deducendo però in modo utile e rilevante per concludente allegazione, il
ricorso è inammissibile.

3. La difesa dell’imputato ha dedotto genericamente sul proprio stato di
‘interdizione’ e di tossicodipendenza denunciandone l’incidenza sulla sua
volontà e capacità rispetto

alla

condotta contestata ed alla sua

partecipazione consapevole al giudizio anche per le scelte processuali
esercitate null’altro allegando, ragione per la quale, in applicazione degli
indicati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro
duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso il 24/04/2018

elementi concreti e non manifestamente inconferenti e questi non emergano

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