Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38243 del 17/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 38243 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

Cavaliere Giuseppe, nato a San Vito dei Normanni il 20/01/1948
Chiaramida Vincenzo, nato a Bari il 11/07/1933
Danese Cosimo Pio, nato a Brindisi il 10/05/1954
De Biasi Angelo, nato a Carovigno il 31/01/1952
De Netto Francesca Carmina, nato a Carovigno il 18/11/1954
Leo Annamaria, nato a Brindisi il 17/06/1957
Linde Medicale S.r.l.
Manna Francesco, nato a Ostuni il 08/07/1942
Manisco Vincenzo, nato a San Vito dei Normanni il 06/10/1950

avverso la sentenza del 24/03/2017 della Corte di appello di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;

Data Udienza: 17/04/2018

ith

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile Asl di Brindisi, avv. Rosario Alimento, che,
riportandosi alle conclusioni scritte depositate, ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la
condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese processuali del grado;
udito il difensore della parte civile costituita Ministero dell’Istruzione, della
Università e della Ricerca, avv. Andrea Fedeli dell’Avvocatura Generele dello

declaratoria della inannmissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla
refusione delle spese processuali del grado;
udito il difensore della parte civile INPS, avv. Giovanni Malara, che, riportandosi
alle conclusioni scritte depositate, ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi e la
condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese processuali del grado;
uditi i difensori di Linde Medicale S.r.l., avv. Gaetano Castellaneta ed avv. Luigi
Biamonti, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso;
uditi i difensori degli imputati, avv. Francesco Massini, in sostituzione dell’avv.
Angelo Montesardi, nell’interesse di Vincenzo Chiaramida, avv. Luigi Manna
nell’interesse di Francesco Manna, avv. Cinzia Cavallo nell’interesse di Annamaria
Leo, avv. Angela Maria Rosaria Epifani nell’interesse di Francesca Carmina De
Netto e di Angelo Di Biasi ed in sostituzione dell’avv. Bruno Vittoriano
nell’interesse di Giuseppe Cavaliere, avv. Giuseppe De Luca nell’interesse di
Cosimo Pio Danese, avv. Donato Musa ed avv. Franco Coppi nell’interesse di
Vincenzo Manisco, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 10 luglio 2014, ed
appellata, tra gli altri dagli imputati Linde Medicale S.r.I., Vincenzo Manisco,
Cosimo Pio Danese, Vincenzo Chiaramida, Francesco Manna, Francesca Carmina
De Netto, Giuseppe Cavaliere, Annamaria Leo ed Angelo De Biasi:
– ha assolto Anna Maria Leo dal reato di cui al capo 65) perché il fatto non
sussiste ed Angelo De Biasi dal reato di cui al capo 86) perché il fatto non
sussiste;
– ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Vincenzo Manisco
in ordine ai reati di cui ai capi 23), 33), 36), 42), 48), 51), 55), 58), 66) 83) e

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Stato, che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate, ha chiesto la

104) della rubrica; Francesco Manna in ordine ai reati ascrittigli ai capi 66) e 83)
perché estinti per prescrizione;
– ha rideterminato la pena inflitta a Vincenzo Manisco in sei anni e tre mesi
di reclusione; a Francesco Manna in cinque anni e sei mesi di reclusione; ad
Anna Maria Leo in un anno di reclusione; ad Angelo De Biasi in due anni e sei
mesi di reclusione;
– ha limitato al settore delle vendite OLT in ambito territoriale della Regione
Puglia la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica

– ha condannato Cosimo Pio Danese, Vincenzo Chiaramida, Francesca De
Netto, Giuseppe Cavaliere, Anna Maria Loci al pagamento delle spese del grado
in favore dell’Erario;
– ha condannato, altresì, alla rifusione delle spese del presente grado di
giudizio Vincenzo Manisco in favore della parte civile Vito Cavaliere, Vincenzo
Manisco, Francesco Manna, Angelo Di Biasi, Francesca Carmina De Netto ed
Anna Maria Leoci in favore della parte civile INPS, Vincenzo Manisco e Cosimo Pio
Danese in favore della parte civile ASL Brindisi, Vincenzo Manisco, Francesco
Manna, Angelo De Biasi e Francesca Carmina De Netto in favore della parte civile
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
– ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

2. Gli avvocati Luigi Biamonti e Gaetano Castellaneta nell’interesse di Linde
Medicale S.r.l., Donato Musa e Franco Coppi nell’interesse di Vincenzo Manisco,
Giuseppe De Luca nell’interesse di Cosimo Pio Danese, Angela Maria Rosa Epifani
nell’interesse di Francesca Carmina De Netto, Cinzia Cavallo nell’interesse di
Annamaria Leo, Angela Maria Rosa Epifani e Francesco Carmelo Orlandino
nell’interesse di Angelo De Biasi e l’imputato Vincenzo Chiarannida ricorrono
avverso tale sentenza e ne chiedono l’annullamento.

3. Gli avvocati Luigi Biamonti e Gaetano Castellaneta nell’interesse di Linde
Medicale S.r.l. deducono cinque motivi di ricorso e, segnatamente:
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per
inosservanza del principio di legalità, tassatività e determinatezza in relazione
agli artt. 25 Cost., 2 e 24-ter d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;

la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e,

specificamente, la inosservanza dell’art. 5, secondo comma, d.lgs. n. 231 del 01;
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per
“insufficienza motivazionale della sentenza d’Appello”;

3

amministrazione inflitta alla Linde Medicale s.r.I.;

.).

– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione
agli artt. 9 e 13 d.lgs. n. 231 del 2001;
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione
all’art. 33 d.lgs. n. 231 del 2001.
In data 29 marzo 2018 gli avvocati Luigi Biamonti e Gaetano Castellaneta
hanno depositato motivi nuovi, deducendo la violazione, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen., degli artt. 9 13, comma 1, lett. a), e 14 del

4. Gli avvocati Donato Musa e Franco Coppi nell’interesse di Vincenzo
Manisco deducono sette motivi di ricorso e, segnatamente:
1) ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), la nullità del giudizio di appello
e della sentenza impugnata, in relazione agli artt. 178, lett. c), 179 cod. proc.
pen., per inosservanza degli artt. 157, comma 8-bis e 161 comma 4, cod. proc.
pen.;
2) ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., in
relazione alla imputazione di concussione contestata al capo 1-bis), la violazione
dell’art. 317 cod. pen. nonché la contraddittorietà, la illogicità della motivazione
sul punto e la carenza della motivazione con riferimento agli argomenti esposti
dalla difesa nella memoria depositata nel giudizio di secondo grado ed, in
particolare, la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. ed il difetto di correlazione
tra accusa e sentenza per essere stato il Manisco condannato per un fatto
diverso da quello descritto nella imputazione di cui al capo 1 bis);
3) la violazione di legge per difetto di correlazione tra accusa e sentenza in
relazione all’art. 521 cod. proc. pen. nonché in applicazione della legge 6
novembre 2012 n. 190 in tema di diritto intertemporale;
4) ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la
violazione degli artt. 317, 319 quater cod. pen. per mancata derubricazione del
reato contestato nel delitto di induzione indebita, peraltro, da ritenersi medio
tempore prescritto, e la contraddittorietà e la illogicità della motivazione sul
punto, anche in relazione a quanto dedotto nella memoria difensiva depositata in
grado di appello;
5)

ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. la

inosservanza e la erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt.
640, 157, 158 e 161 cod. pen. e la contraddittorietà e la illogicità della
motivazione sul punto.
6) la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea
applicazione dell’art. 640 cod. pen. e delle norme che disciplinano il concorso di
persone nel reato nonché la manifestata illogicità della motivazione sul punto;

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d.lgs. n. 231 del 2001.

7) la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione
all’art. 640 cod. pen. con riguardo alla determinazione del momento consumativo
dei delitti di truffa contestati ai capi 25), 58), 63), 69), 78), 89), 94) e 116) e dei
conseguenti effetti sulla prescrizione;
8) la mancata applicazione dell’art. 129 in relazione agli episodi di truffa
contestati.
Con memoria depositata in data 10 aprile 2018 gli avvocati Musa e Coppi
hanno depositato memoria difensiva nella quale, con riferimento al primo

confronti del Manisco doveva intendersi non già nulla, bensì inesistente in quanto
eseguita dalla Polizia Urbana e non già da ufficiale giudiziario. Dal verbale “di
vane ricerche” redatto, inoltre, non si evinceva la impossibilità di consegna ad un
familiare o a vicino di casa, né l’esperimento degli adempimenti di cui ai primi
otto commi dell’art. 157 cod. proc. pen.
I difensori del Manisco ribadivano, inoltre, quanto dedotto con i motivi
quinto, sesto, settimo ed ottavo e, segnatamente, che la riscossione da parte dei
beneficiari dei ratei pensionistici successivi alla applicazione della misura
coercitiva in data 12 ottobre 2017 era avvenuto con il concorso dell’inerzia nei
controlli dell’ente previdenziale. Si era, pertanto, in presenza di una serie causale
autonoma da sola idonea ad determinare gli effetti della consumazione
prolungata. I fatti di truffa addebitabili al Manisco erano, quindi, ampiamente
prescritti alla data della pronuncia della sentenza di appello.

5. L’avv. Luigi Manna, nell’interesse di Francesco Manna, deduce sei motivi
e, segnatamente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, la
mancanza o a manifesta illogicità della motivazione:
– in relazione al delitto di falso di cui al capo 87);
– in relazione al mancato accoglimento della richiesta di assoluzione in
ordine ai delitti di truffa contestati ai capi 69), 78), 89) e 94);
– in relazione alla richiesta di prescrizione per i delitti di truffa contestati ai
capi 69), 78), 89) e 94);
– in relazione all’errore materiale nella quantificazione della pena;
– la violazione di legge in relazione ai reati di truffa in quanto considerati a
consumazione prolungata;
– la violazione di legge in relazione alla reformatio in peius operata dalla
Corte di appello.

6. L’avv. Giuseppe de Luca nell’interesse di Cosimo Pio Danese deduce due
motivi e, segnatamente:

5

motivo, hanno eccepito che la notifica del decreto di citazione in appello nei

-

la nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della

motivazione, che era generica ed inadeguata tanto da risultare inesistente;
– la nullità della sentenza impugnata per mancanza e manifesta il logicità
della motivazione ai sensi degli artt. 606, comma l, lett. e), e 546, comnna 1,
cod. proc. pen., nonché per violazione della legge penale, in relazione agli artt.
416, 479 e 640 cod. pen., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto di
poter desumere la prova dell’esistenza degli elementi costitutivi del reato dal
tenore delle intercettazioni ambientali, laddove tali conversazioni era idonee a

7. Vincenzo Chiaramida con ricorso presentato personalmente in data 28
agosto 2017 impugna la predetta sentenza e ne chiede l’annullamento,
deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per
mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e la violazione dell’art.
606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 157 cod.
pen., 129, 529 e 531 cod. proc. pen.

8. L’avv. Vittoriano Bruno, nell’interesse di Giuseppe Cavaliere, deduce la
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza ed
erronea applicazione degli artt. 110, 640, secondo comma n. 1, cod. pen. e per
mancanza degli elementi costitutivi di tale delitto nonché, ai sensi dell’art. 606,
comnna 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza la contraddittorietà e la
manifesta illogicità della motivazione sul punto ed il travisamento della prova.

9. L’avv. Cinzia Cavallo, difensore di Annamaria Leo, deduce due motivi e,
segnatamente:
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per
inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110, 479 cod. pen. in relazione al
difetto dell’elemento psicologico ed alla mancanza, alla contraddittorietà ed alla
manifesta illogicità della motivazione sul punto.
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per la
inosservanza o la erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e la mancanza,
la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto.

10. L’avv. Angela Maria Rosaria Epifani difensore di Francesca Carmina De
Netto, ricorre avverso tale sentenza e deduce sette motivi e, segnatamente:
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per errata
applicazione della legge processuale ed, in particolare, per inosservanza dell’art.
161, comma 4, cod. proc. pen.;

6

dimostrare esclusivamente la sussistenza del reato impossibile.

A

– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. e la
mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per violazione del
diritto di difesa e per vizio di nnotivazione sul punto;
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.,
per violazione del diritto di difesa conseguente al mancato reperimento della
intercettazione ambientale n. 811 del 10 aprile 2004

– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per
mancata risposta alle doglianze contenute nell’atto di appello, connotate dal

dalla difesa;
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per
inosservanza degli artt. 110, 640 n. 1 e 479 cod. pen. e per carenza degli
elementi costitutivi dei delitti contestati;
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per
erronea applicazione della legge penale in ordina alla mancata declaratoria di
prescrizione;

la inosservanza della legge penale con riferimento alla omessa

concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza ed
alla eccessività dell’aumento di pena per la continuazione.

11. L’avv. Angela Maria Rosaria Epifani e l’avv. Francesco Carmelo
Orlandino, difensori di Angelo De Biasi, ricorrono avverso tale sentenza e
deducono sette motivi e, segnatamente:
– la violazione dell’art. 606, comma l, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.,
per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e per vizio
della motivazione con riferimento alla violazione del diritto di difesa
– la violazione dell’art. 606, comnna 1, lett. e), cod. proc. pen., per
mancata risposta alle doglianze formulate nell’atto di appello con riferimento alla
omessa disamina della documentazione prodotta dalla difesa ed il vizio di
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto;
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ragione
della omessa motivazione relativamente alla documentazione prodotta dalla
difesa;
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omessa
motivazione in ordine alle censure svolte nell’atto di appello con riferimento alla
testimonianza del dr. Campanelli, che aveva riconosciuto la paternità del referto
indicato al capo 87) della imputazione;
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.,
per inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 110, 640, secondo

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requisito della decisività, con riferimento alla documentazione sanitaria prodotta

comma, n. 1, cod. pen. per mancanza degli elementi costitutivi dei delitti
contestati e travisamento della prova e vizio della motivazione sul punto;
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per
inosservanza della legge penale con riferimento alla mancata declaratoria della
prescrizione del reato di cui all’art. 640 cod. pen.;
la inosservanza della legge penale con riferimento alla omessa
concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza ed

12. In data 27 marzo 2018 l’INPS, costituitosi parte civile nei confronti di
Vincenzo Manisco, Francesco Manna, Angelo De Biasi e Francesca Carmina De
Netto, ha depositato memoria difensiva ed chiesto la declaratoria di
inammissibilità dei predetti ricorsi perché fondati su motivi generici e proposti
per motivi diversi da quelli consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen. ed, in
subordine, il rigetto dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere inammissibili in quanto proposti per motivi
diversi da quelli consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen. e, comunque,
manifestamente infondati, ad eccezione di quello proposto da Vincenzo Manisco
per il capo espressamente indicato di seguito. Il ricorso proposto dalla Linde
Medicale s.r.l. deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. La Linde Medicale s.r.l. è stata condannata per l’illecito amministrativo
dipendente da reato di cui all’art. 25, secondo comma, d.lgs. n. 231 del 2001, in
relazione agli artt. 81, 416, 319 e 321 cod. pen., per non aver adottato modelli
di organizzazione idonei a prevenire reati della stessa specie dei quelli contestati
ai nn. 3 [416 cod. pen.], 4 [81, 110, 319-321 cod. pen.], 19 [81, 110, 319-321
cod. pen.], 20 [479 cod. pen.], 21 [81, 110, 319-321 cod. pen.] e 23 [81, 110,
319-321 cod. pen.], reati commessi da persone che rivestivano, all’epoca della
commissione dei fatti, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione
(rispettivamente Fabrizio Elia, Antonio Citarella, Pasquale Mancini, Belisario
Matteucig, Giuseppe Fortunato Capasso e Domenico Capasso), nonché da
persona sottoposta alla direzione e vigilanza di Pasquale Mancini (Andrea Aversa,
nel frattempo deceduto), traendo dalle condotte illecite dei citati dirigenti un
profitto di rilevante entità, consistito nell’ottenimento, in dispregio del principio
di leale concorrenza, di crescenti quote di mercato nella distribuzione

alla eccessività dell’aumento di pena per la continuazione.

)

dell’ossigeno liquido terapeutico nel territorio delle province di Brindisi, Lecce e
Bari. In Brindisi, Lecce e Bari, negli anni 2003, 2004 e 2005 (capo 1).
La Linde Medicale s.r.l. deduce cinque motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per inosservanza del principio di legalità,
tassatività e determinatezza in relazione agli artt. 25, primo comma, Cost., 2 e
24-ter d.lgs n. 231 del 2001.
La Linde Medicale S.r.l. era, infatti, stata condannata per omessa adozione
di un modello organizzativo idoneo ad impedire l’integrazione dei reati
presupposto di corruzione, commessi, tuttavia, al suo interno da una
associazione a delinquere.
L’affermazione della responsabilità della Linde era, pertanto, stata operata
in violazione dei principi di legalità, tassatività, irretroattività e colpevolezza
dell’ente, in quanto alla epoca della commissione degli illeciti contestati (e,
segnatamente, nell’arco temporale ricompreso tra il 2003 ed il 2005) la
responsabilità da reato per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen. era estranea
all’ambito applicativo del d.lgs. n. 231 del 2001, essendo stata introdotta in
relazione a tale delitto presupposto solo dall’art. 2, comma 29, della legge 15
luglio 2009, n. 94.
In virtù dei principi di legalità e di tassatività enunciati dall’art. 2 del d.lgs.
n. 231 del 2011, la responsabilità amministrativa dipendente da reato dell’ente
non è generale e, pertanto, non opera per l’intero spettro delle fattispecie
incriminatrici previste per le persona fisiche, ma solo per quelle espressamente
indicate nel decreto legislativo stesso.
A norma dell’art. 3 del d.lgs. n. 231 del 2001, inoltre, l’ente non può essere
ritenuto responsabilità per un fatto costituente reato se la sua responsabilità
amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non siano state
espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione
del fatto stesso.
Nessun modello organizzativo predisposto anteriormente al 2009, peraltro,
sarebbe potuto rivelarsi idoneo a prevenire gli illeciti commessi nell’ambito della
associazione a delinquere, in quanto tale delitto era estraneo all’ambito
applicativo della responsabilità degli enti da reato e, pertanto, e la Linde
Medicale s.r.l. non era tenuta ex lege a monitorare ed evitare tale delitto
presupposto.

2.2. La censura si rivela, tuttavia, inammissibile.

9

t

.>

Il ricorrente, infatti, con tale doglianza non si confronta, mediante specifica
indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso, con la motivazione della sentenza impugnata.
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal
quale non vi è ragione per discostarsi, del resto, la mancanza di specificità del
motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione ed, in entrambi i casi, conduce, ai sensi dell’art. 591 cod.
proc. pen., comma 1, lett. c), all’inammissibilità della stessa (Sez. 4, n. 18826
del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,
Scicchitano; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n.
5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997,
Ahmetovic, Rv. 210157).
Il Tribunale di Brindisi, riproponendo le argomentazioni già espresse nella
ordinanza letta alla udienza dibattimentale del 29 aprile 2009, ha rilevato che la
indicazione nella imputazione del delitto di cui all’art. 416 cod. pen. tra i reati
presupposto contestati alla Linde Medicale S.r.I., al pari del delitto di falso
ideologico di cui al capo 20), costituiva una mera imprecisione, che, tuttavia,
aveva determinato solo l’impossibilità di irrogare una sanzione rispetto a tale
delitto, ma non già alcuna nullità, trattandosi di un elemento aggiuntivo e non di
un difetto di contestazione.
La contestazione mossa all’ente era, pertanto, esclusivamente quella di non
aver predisposto modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati
di corruzione, quali quelli contestati ai capi 4), 19), 21) e 23).
All’esito del giudizio di

primo grado, peraltro,

la

responsabilità

amministrativa da reato della Linde Medicale s.r.l. è stata affermata
esclusivamente in relazione alla commissione di plurimi delitti di corruzione e,
segnatamente, ai delitti contestati ai capi 4), 19), 21) e 23) e non già per il
delitto di associazione a delinquere.
Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione del principio di legalità enunciato
dall’art. 2, né del principio di irretroattività sancito dall’art. 3 del d.lgs. n. 231 del
2001.
La deduzione secondo la quale i dipendenti della Linde avrebbero agito
nell’interesse esclusivo proprio o di terzi si rivela, inoltre, in insanabile contrasto
con quanto accertato dalla sentenza impugnata e, pertanto, si risolve in una
inammissibile sollecitazione a rivalutare il fatto.
I giudici di merito hanno, infatti, concordemente accertato che la Linde
Medicale s.r.l. non è stata strumentalizzata al fine del conseguimento di scopi

I

t
illeciti perseguiti nell’esclusivo interesse dagli agenti individuali, ma che, al
contrario, le condotte criminose costituivano nitida espressione della politica di
sviluppo aziendale posta in essere nel precipuo interesse dell’ente (oltre che a
suo vantaggio).
I giudici di merito hanno, peraltro, escluso che la costituzione di una
associazione a delinquere all’interno dell’ente, composta da soggetti dipendenti
o, comunque, aventi un rapporto qualificato con lo stesso, abbia determinato
una recisione tra i reati presupposto posti in essere e l’interesse dell’ente.

concorrenza con la Linde S.r.l., ma in diretta esecuzione della sua politica
aziendale di “rapido raggiungimento degli obiettivi di mercato prefissati”,
degradando quasi a modalità esecutiva dei delitti di corruzione sistematicamente
commessi nell’interesse dell’ente.
Manifestamente infondata si rivela, pertanto, la doglianza relativa alla
mancata applicazione da parte della Corte di appello di Lecce del disposto
dell’art. 5, secondo comma, d. Igs. n. 231 del 2001.
Tale disposizione prevede, infatti, che l’ente non risponde se il soggetto che
abbia un rapporto qualificato, anche in via di fatto con l’ente, abbia agito
nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, in quanto in tal caso la commissione del
delitto presupposto non è riconducibile neppure parzialmente all’interesse
dell’ente e si determina la rottura del rapporto di immedesimazione organica tra
ente e persona fisica (cfr., in termini, Sez. 6, n. 36083 del 09/07/2009, Mussoni,
non massimata sul punto).
La Corte di appello ha, tuttavia, rilevato, con motivazione congrua e logica,
che il sistema corruttivo adottato dalla Linde era oggettivamente finalizzato a
favorire non solo i dipendenti, che lucravano premi in danaro legati all’aumento
del fatturato, ma anche la stessa società che in tal modo aveva rapidamente
raggiunto significativi obiettivi di mercato.
Secondo i giudici di merito, infatti, la Linde aveva costituito un vero e
proprio sistema che aveva consentito, mediante il ricorso alla sistematica
corruzione di medici del servizio sanitario pubblico, di accaparrarsi un numero di
pazienti in condizioni di vero e proprio monopolio nel settore della fornitura
dell’ossigeno liquido a domicilio.
La compresenza di profili di interesse degli autori dei delitti presupposti sub
specie della previsione dell’ottenimento di premi per gli incrementi di fatturato

raggiunti non valeva, pertanto, a fondare la applicazione del limite negativo alla
insorgenza della responsabilità da reato dell’ente posto dall’art. 5, secondo
comma, del d.lgs. n. 231 del 2001, in quanto era ravvisabile pur sempre una

11

L’associazione a delinquere, infatti, non operava in contrasto o in

situazione di interesse congiunto o misto e non già di interesse esclusivo, proprio
o di terzi, dell’autore del delitto presupposto.
Sussiste, del resto, la responsabilità da reato dell’ente qualora la persona
giuridica abbia avuto un interesse anche solo concorrente con quello dell’agente
alla commissione del reato presupposto; Sez. 6, n. 24559 del 22/05/2013,
House Building s.p.a., Rv. 255442; Sez. 5, n. 40380 del 26 aprile 2012, Sensi,
Rv. 253355, in motivazione).
Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato dell’ente, infatti,

persona giuridica, alla quale sarà imputabile l’illecito anche quando l’agente,
perseguendo il proprio autonomo interesse, finisca per realizzare obiettivamente
quello dell’ente (Sez. 5, n. 10265 del 28/11/2013 (dep. 04/03/2014), Banca
Italease s.p.a., Rv. 258574).
Del resto, gli stessi art. 12, primo comma, e 13 del d. Igs. n. 231 del 2012,
che, rispettivamente, prevedono una diminuzione delle sanzioni pecuniarie e
l’inapplicabilità di quelle interdittive nell’ipotesi in cui il reato presupposto venga
commesso nel prevalente interesse del suo autore o di terzi e l’ente non ne abbia
ricavato alcun vantaggio ovvero un vantaggio minimo, confermano che, nel
sistema delineato dal legislatore delegato, il reato presupposto può essere
funzionale al soddisfacimento dell’interesse concorrente di una pluralità di
soggetti e può, pertanto, essere un interesse “misto”.

2.3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e, specificamente, la inosservanza dell’art. 5,
secondo comma, d.lgs. n. 231 del 2001.
Nessuno dei dipendenti della Linde Medicale S.r.l. indicati nella imputazione
rivestiva all’epoca dei fatti una funzione apicale, nemmeno di fatto.
Antonio Citarella era, infatti responsabile del Domiciliare, Pasquale Mancini
era responsabile vendite per il Sud Italia, Belisario Matteucig dal 16 aprile 2004
era inserito in organigramma nella unità del Citarella e tutti rivestivano la
qualifica di impiegati e non già di dirigenti.
Giuseppe Fortunato Capasso rivestiva la carica di Amministratore Unico
della Erma S.r.l. ed aveva delegato il ruolo di responsabile commerciale della
filiale di Bari a Domenico Capasso.
Nessuno degli imputati appartenenti al “Gruppo Linde” era, pertanto,
titolare di funzioni amministrative o di direzione.
L’ente, inoltre, non poteva ritenersi responsabile dei reati commessi, in
quanto non si era avvantaggiato, neppure in via indiretta, dei benefici conseguiti
ai reati commessi dai propri dipendenti.

l’interesse dell’autore del reato può anche solo coincidere con quello della

La condanna della Linde Medicale s.r.l. era, pertanto, stata posta in essere
in violazione del dettato dell’art. 5, secondo comma, del d.lgs. n. 231 del 2001,
che presuppone la diretta riferibilità dell’azione delittuosa all’ente cui si
attribuisce la responsabilità amministrativa.

2.4. Anche tale censura si rivela inammissibile in quanto manifestamente
infondata ed intesa a contrastare quanto accertato dalla sentenza impugnata.
Il legislatore delegato ha, infatti, consapevolmente fatto ricorso ad un

comma 1, del d. Igs. n. 231 del 2001, stante la obiettiva impossibilità di ricorrere
ad una elencazione tassativa di soggetti, difficilmente praticabile, in ragione della
eterogeneità degli enti destinatari della responsabilità amministrativa da reato e,
quindi, delle situazioni di riferimento (quanto a natura giuridica, a dimensioni ed
a tipologia di attività esercitata).
La attribuzione della qualifica di soggetto in posizione apicale postula,
peraltro, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d. Igs. n. 231 del 2001, l’esercizio di
funzioni di gestione e di controllo, ma non soltanto con riferimento all’intero
ente, bensì anche con riferimento ad una “unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale”.
La Corte di appello di Lecce ha, pertanto, fatto buon governo dell’art. 5 d.
Igs. n. 231 del 2001, rilevando, con motivazione congrua e logica, che,
all’interno della organizzazione della Linde, Paquale Mancini, nel settore della
ossigenoterapia, operava in piena autonomia decisionale e di spesa, rivestendo,
anche di fatto, un ruolo sovraordinato e, pertanto, correttamente ha qualificato il
medesimo quale soggetto in posizione apicale.
Il Mancini, peraltro, perseguiva con determinazione una precisa politica
imprenditoriale (“non frutto di una sua iniziativa personale, ma avallata
dall’alto”), volta a retribuire alcuni medici, i quali, come contropartita,
nell’ambito di un rapporto di natura corruttiva, assumevano “l’impegno di fare
prescrizioni in favore della società”.

2.5. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per “insufficienza motivazionale della sentenza
d’Appello”.
La Corte di appello di Lecce aveva, infatti, integralmente obliterato la
questione proposta dalla difesa relativamente alla incidenza della operatività di
una associazione a delinquere in ambito societario sulla valutazione di idoneità
del modello organizzativo a prevenire, in tale contesto gestionale, i reati-fine del
sodalizio criminoso.

13

formula elastica quale quella di “soggetto in posizione apicale” di cui all’art. 5,

La valutazione del modello organizzativo, che doveva essere operata

ex

ante, non poteva, infatti, prescindere dalla considerazione che la commissione
dei delitti di corruzione era stata realizzata nel contesto di una associazione a
delinquere e non già esclusivamente a mezzo del concorso di persone nel reato.

2.6. Anche tale motivo esula dai limiti della cognizione della giurisdizione di
legittimità delineati dall’art. 606 cod. proc. pen., prima ancora che rivelarsi
manifestamente infondato.

come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del
provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv.
253945) e non già come prescrive l’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc.
pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa.
Nei motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a
vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità,
dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando
esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre
diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze
che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di
puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che
sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle
diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti
sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza
probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 31/03/2015, O., Rv.
262965; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micchichè, Rv. 262948).
Nella specie, peraltro, non vi è stato alcun sindacato giudiziale sulla
idoneità o meno del modello organizzativo, in quanto i giudici di merito hanno
affermato la responsabilità da reato della Linde Medicale S.r.l. per non aver
adottato il modello organizzativo ante delictum.
La difesa dell’ente ha sostenuto in primo grado e ribadito nell’atto di
appello che “il modello organizzativo era articolato utilizzando l’istituto della
delega di funzione, sottoposto al controllo dell’amministratore, il codice etico,
così come diffuso attraverso i periodici corsi di formazione”.
I giudici di merito hanno, tuttavia, accertato, sulla base delle testimonianza
del De Tullio e del Citarella, con motivazione congrua e logica, che il modello
organizzativo e l’organismo di vigilanza erano stati adottati dalla Linde Medicale
s.r.l. solo nel 2008 e, pertanto, in epoca ampiamente successiva alle condotte
illecite di cui si controverte.

14

È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca,

Il Tribunale di Brindisi e la Corte di appello di Lecce, all’esito di un accurato
scrutinio dell’assetto organizzativo della Linde Medicale, hanno acclarato che,
sino al 2008, la Linde Medicale s.r.l. non disponeva di alcuna norma
organizzativa interna o di alcun presidio di prevenzione del rischio reato;
parimenti non vi era una struttura di vigilanza indipendente dall’organo di
gestione e vi era alcun sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello.
L’attività di vigilanza era demandata all’ufficio del personale, che è privo di

primo comma, lett. b), del d. Igs. n. 231 del 2001, né vi era una
regolamentazione dei flussi informativi; l’attività di formazione, inoltre,
riguardava solo il codice etico.
Nel codice etico previsto dalla Linde A.G., con sede in Germania, e recepito
dalla Linde Medicale s.r.l. non vi era, peraltro, traccia di una valutazione da parte
degli organi gestori delle peculiarità del rischio da reato ed, in particolare, del
rischio di corruzione secondo le previsioni dell’ordinamento italiano.
Per converso, solo dopo la emissione delle ordinanza di custodia cautelare
relativa ai fatti contestati nel presente processo, era stata effettuata la analisi di
rischio, adottato il modello organizzato e tenuta la prima riunione dell’organismo
di vigilanza, all’esito della quale erano state irrogate sanzioni disciplinari nei
confronti di Antonio Citarella, Pasquale Mancini, Belisario Matteucig e Domenico
Ca passo.
Correttamente, pertanto, la Corte di appello di Lecce, a fronte della
mancata adozione da parte della Linde Medicale s.r.l. del modello organizzativo,
ha ritenuto sussistente la responsabilità della ricorrente per la radicale mancata
adozione di quelle doverose cautele, organizzative e gestionali, necessarie a
prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la
responsabilità dell’ente stesso.
Il codice etico, del resto, pur non espressamente contemplato dal d. Igs.
231 del 2001 può certamente concorrere alla realizzazione delle finalità di
adeguatezza organizzativa proprie di tale disciplina, ma non può surrogare la
mancata adozione di un modello di gestione e, quindi, di un più vasto ed
articolato sistema di cautele organizzative a contenuto cautelare finalizzato a
minimizzare il rischio che i soggetti incardinati nella struttura dell’ente possano
commettere le varie tipologie di reati cui è connessa la responsabilità dell’ente
Tale assunto è stato, peraltro, espressamente evidenziato nella
giurisprudenza di merito sin dagli albori applicativi del D.Lgs. n. 231 (G.I.P.
Tribunale Milano 27 aprile 2004), che ha rilevato come la efficacia esimente del
modello organizzato si fonda su elementi (mappatura dei rischi di reato;

quelle connotazioni di autonomia proprie dell’organismo previsto dall’art. 6,

a

procedure aziendali; istituzione dell’Organismo di vigilanza) non presenti nel
mero codice etico.
Il riscontro del deficit organizzativo della Linda conseguente alla mancata
adozione del modello organizzativo ha, pertanto, consentito una piana e agevole
ascrizione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo.
Del resto, nella trama sistematica della responsabilità da reato degli enti, la
persona giuridica che abbia omesso di adottare ed attuare il modello
organizzativo e gestionale non risponde del reato presupposto commesso da un

agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (Sez. 6, n. 36083 del 09/07/2009,
Mussoni, Rv. 244256).

2.7. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 33 d.lgs. n. 231 del 2001.
In data 11 dicembre 2003 la Linde Gas Italia s.r.l. ha acquistato l’intero
capitale sociale della Erma s.r.l. e, successivamente, in data 20 dicembre 2004 la
Linde Gas Italia s.r.l. ha ceduto il ranno d’azienda della Divisione Medicale alla
Erma s.r.I., a partire dal 1 gennaio 2005. In tale anno la Erma s.r.l. ha mutato la
propria denominazione sociale in Linde Medicale s.r.l.
Poiché, pertanto, la Erma s.r.l. altro non è che la Linda Medicale s.r.I.,
quest’ultima è successore a titolo particolare di Linde Gas Italia s.r.I.,
limitatamente al ramo d’azienda “Divisione Medicale” dal 1 gennaio 2015.
Essendosi, pertanto, in presenza di una cessione di azienda, ai sensi
dell’art. 33 del d.lgs. n. 231 del 2001, la obbligazione solidale del cessionario
doveva essere limitata alla sola sanzione pecuniaria, con esclusione della
sanzione interdittiva, applicabile unicamente nei confronti del cedente e, quindi,
della Linde Gas Italia s.r.l.
La sanzione interdittiva non poteva, pertanto, essere applicata alla Linde
Medicale S.r.l. (già Erma S.r.l.), successore a titolo particolare, ma
esclusivamente alla Linde Gas Italia S.r.l.
Tutti i reati presupposto contestati erano, infatti, stati commessi da
dipendenti della Linde Gas Italia s.r.I., prima del conferimento del ramo
d’azienda a Erma s.r.I., di seguito denominata Linde Medicale s.r.l.

2.8. La censura è, tuttavia, inammissibile in quanto è stata proposta per la
prima volta in sede di legittimità in violazione dell’art. 609 cod. proc. pen.
Secondo l’orientamento costante di questa Corte, tuttavia, non possono
essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di
appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla

16

suo esponente in posizione apicale soltanto nell’ipotesi in cui lo stesso abbia

2

sua cognizione (ex plurimis:

Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv.

269632; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577).
Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato
dall’art. 609, primo comma cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita
un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della
cognizione della Corte di Cassazione ai motivi di ricorso proposti.
Tali motivi – contrassegnati dall’inderogabile “indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto” che sorreggono ogni atto

proc. pen.) – sono funzionali alla delimitazione dell’oggetto della decisione
impugnata ed all’indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al
ricorso per cassazione.
La disposizione in esame deve, quindi, essere letta in correlazione con
quella dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non
deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.
Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in
cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un
rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del
provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto
alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente
diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa
sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai
investito della verifica giurisdizionale

(ex plurimis:

Sez. 4, n. 10611 del

04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631).
La censura, peraltro, esula dai limiti della cognizione di questa Corte
delineati dall’art. 606 cod. proc. pen., in quanto involge accertamenti di merito
ed interpretazione di contratti non ammissibili in sede di legittimità.
La questione dedotta dalla ricorrente, infatti, lungi dall’esaurirsi in una
questione di stretta interpretazione del dato normativo, postula una ricostruzione
della fattispecie concreta che implica preliminari accertamenti di fatto
incompatibili con la natura e la funzione del sindacato di legittimità.

2.9. Il quarto motivo ed i nuovi motivi depositati in data 29 marzo 2018
possono essere congiuntamente esaminati, in quanto censurano, secondo una
logica comune, la determinazione del profitto illecitamente lucrato dall’ente
operata nella sentenza impugnata.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606, comma
1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 9 e 13 d.lgs. n. 231 del 2001.

17

d’impugnazione (artt. 581, comma 1, lett. e), e 591, comma 1, lett. c), cod.

La sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, pur limitata all’unico settore nel quale erano stati consumati i
reati e nell’ambito territoriale della Regione Puglia, era stata irrogata in
violazione degli artt. 9 e 13 d. Igs. n. 231 del 2001, in quanto la Linde non aveva
conseguito un profitto di rilevante entità dalla commissione dei delitti di
corruzione.
La Corte di appello di Lecce aveva, inoltre, obliterato che il delitto
associativo determina un profitto autonomo e che i soggetti ai quali erano stati

Medicale a.r.I., ma avevano anche cagionato alla stessa un danno, sotto il profilo
economico e della corretta pianificazione negli investimenti nel settore della
ossigenoterapia, oltre che all’immagine in ambito internazionale.
La sentenza impugnata aveva, inoltre, apoditticamente confermato le
statuizioni del giudice di primo grado ed aveva stimato in 90.000 euro il profitto
lucrato dall’ente, obliterando, tuttavia, il costo effettivo delle forniture sopportato
dalla Linde Medicale s.r.l.
Pur senza accedere a valutazioni aziendalistiche, infatti, in presenza di
rapporti contrattuali di forniture, il profitto riferibile alla persona giuridica
avrebbe dovuto essere determinato sottraendo il costo della prestazione
effettivamente fornita e l’esborso delle illegittime provvigioni garantite ai
procacciatori di affari.
All’inesistente vantaggio economico diretto era, peraltro, seguito il
progressivo esaurimento del ramo d’azienda della ossigenoterapia domiciliare,
che era stato fortemente depauperato, tanto da registrare una contrazione del
fatturato del 30% in un anno, e la Linde Medicale s.r.l. ormai era assente da
questo segmento di mercato in Puglia.
Con i nuovi motivi depositati in data 29 marzo 2018 la ricorrente deduce la
violazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e,
segnatamente, la inosservanza degli artt. 9, 13, comma 1, lett. a), e 14 del
d.lgs. n. 231 del 2001.
La determinazione del profitto da confiscare era, infatti, stata operata
illegittimamente in quanto aveva obliterato il principio, affermato dalla
giurisprudenza di legittimità, che il reato associativo è in sé capace di generare
profitti illeciti per gli associati.
Atteso che, nella specie, era stata acclarata la presenza di un accordo
criminoso stabile, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 416 cod. pen., i
profitti direttamente riconducibili a tale associazione a delinquere dovevano
essere scomputati dal quantum di profitto imputato all’ente ed ascritti alla

18

imputati i fatti delittuosi non solo non avevano agito nell’interesse della Linde

associazione a delinquere, a fronte della propria capacità “facilitatrice” della
commissione di quegli stessi reati.
Nella sentenza di primo grado e nella sentenza impugnata, tuttavia, non vi
era alcuna traccia di tale distinzione.
Era, pertanto, ravvisabile una violazione di legge in quanto nella
determinazione del profitto conseguito dalla Linde Medicale S.r.l. si era
considerato anche il profitto realizzato da una associazione a delinquere che lo

2.10. Tali censure devono essere accolte nei limiti che di seguito si
precisano.
Infondata si rileva la doglianza relativa alla mancata decurtazione dal
profitto da confiscare nei confronti dell’ente della porzione dello stesso
conseguente alla operatività nella specie di una associazione a delinquere.
Il ricorrente ha, infatti, invocato l’orientamento della giurisprudenza che
ammetta la idoneità del delitto di associazione a delinquere a produrre un
profitto illecito, distinto da quello dei reati fine, ma tale principio non comporta
la indefettibile esistenza del profitto del delitto associativo, che necessita pur
sempre di essere accertato nel caso di specie.
Il profitto oggetto di ablazione è, pertanto, stato correttamente
determinato dai giudici di merito con riferimento all’incremento patrimoniale
illecitamente lucrato dalla Linde Medicale S.r.l. in ragione dei delitti di corruzione
posti in essere dai propri dipendenti, indipendentemente dalla operatività di un
sodalizio criminoso all’interno di tale ente, in quanto non vi era alcuna evidenza
di un profitto di diretta spettanza dell’associazione in quanto tale.

2.11. Fondati si rivelano, invece, i rilievi critici formulati dalla ricorrente
relativannente ai profili estimatori della determinazione del profitto confiscabile.
La Corte di appello di Lecce, nella sentenza impugnata, a pag. 24 ha
confermato le statuizioni in tema di confisca adottate della sentenza di primo
grado.
Il Tribunale di Brindisi ha deternninato l’importo della confisca rilevando
“infine, va applicata la confisca nella misura di euro 90.000,00, quale parte del
profitto allo stato quantificabile e determinato sulla base del numero di pazienti
procuratori da Manisco (52), Bitetto (17), Mandurino (10) e Bracciale (7) e delle
provvigioni corrisposte (pari a 10% del fatturato della società)”.
Quanto al profitto di rilevante entità previsto dall’art. 13 del d. Igs. n. 231
del 2001 quale presupposto per l’applicazione delle sanzioni interdittive, la
sentenza di primo grado ha, inoltre, precisato che: “ritiene il Tribunale che esso

19

stesso ente non era in grado e non era tenuta ex lege a monitorare ed evitare.

t

non coincida con l’utile netto dell’azienda, ma si configuri quale vantaggio
economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato. Dunque il
profitto, pur comprendendo il fatturato derivante dall’attivazione di ciascun
paziente, non si limita ad esso, perché include necessariamente il vantaggio,
seppur non immediatamente quantificabile, derivato alla società dalla
penetrazione nel mercato brindisino, verificatosi proprio grazie alla commissione
dei delitti di corruzione…”.
Infatti, “la società ha conseguito grazie alla perpetrazione di numerosissimi

della motivazione, i reati sono stati commessi sia da persone che ricoprivano
posizioni apicali, sia da soggetti sottoposti all’altrui direzione ed a causa di
notevoli carenze organizzative (l’assenza di qualsiasi strumento di controllo e
l’adozione di tipologia di contratto – si fa riferimento al contratto di
procacciamento di affari – che agevolavano la commissione di delitti di
corruzione”.
La quantificazione del profitto oggetto della confisca risulta, tuttavia,
difforme dalla previsione dell’art. 19 del d.lgs n. 231 del 2011 e dalla coordinate
interpretative consolidatesi sul punto nella giurisprudenza di legittimità.
I valori invocati dal Tribunale sono, infatti, o inconferenti (il costo delle
provvigioni pagate dalla Linde agli intermediari della corruzione non costituisce,
infatti, componente del profitto del reato, bensì prezzo dello stesso) o evocati
quali fondamento di un computo svolto in via equitativa, ma che viola la
disciplina di legge, in quanto non muove da una esatta stima del lucro associato
ad ogni fornitura illecitamente ottenuta.
Parimenti fondata è la censura relativa alla omessa decurtazione del costo
delle forniture rese dall’ammontare del profitto sottoposto ad ablazione.
In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato
oggetto della confisca di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica,
infatti, con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal
reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell’ambito di un
rapporto sinallagnnatico, non può essere ricompresa nel profitto anche l’utilità
eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell’esecuzione da parte
dell’ente delle prestazioni che il contratto gli impone (Sez. U, n. 26654 del
27/03/2008, Fisia Italimpianti, Rv. 239924, Sez. 6, n. 23013 del 22/04/2016,
Gigli, Rv. 267065).
La errata determinazione del profitto da sottoporre a confisca impone
l’annullamento della sentenza impugnata sul punto e non può non riverberarsi
sulla irrogazione della misura interdittiva sotto il profilo della sussistenza del
presupposto di rilevante entità.

20

reati di corruzione, un profitto di rilevante entità…come già evidenziato nel corpo

• ?

Deve, pertanto, essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata
nei confronti di Linde Medicale S.r.l., limitatamente alla disposta confisca e alla
sanzione interdittiva applicata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello
di Lecce per nuovo giudizio sui tali punti. Il ricorso della Linde Medicale, in
relazione ai capi residui, deve essere rigettato

3. Vincenzo Manisco, nella qualità di pubblico ufficiale, in quanto medico
pneumologo preposto al servizio pneumotisiologico del distretto socio sanitario di
Brindisi, è imputato del delitto di concussione contestato al capo 1 bis), dei delitti
di truffa ai danni di ente pubblico contestati ai capi 63), 69), 78), 89), 94) e 116)
e dei delitti di falso contestati ai capi 25), 29), 87) ed 88).
Al capo 1 bis), è contestato al Manisco di aver costretto, abusando dei
propri poteri e della qualità di pubblico ufficiale, Vito Cavaliere, rappresentante
della Puglia Life, società operante nel settore della distribuzione a domicilio di
ossigeno liquido e gassoso terapeutico, a consegnargli la somma di ottomila
euro, rappresentandogli che, ove tale dazione non fosse avvenuta, avrebbe
continuato ad adoperarsi perché la società Puglia Life rimanesse estranea al
mercato della distribuzione dell’ossigeno nel territorio di competenza. Fatto
avvenuto in Brindisi, in data anteriore e prossima al 28 febbraio 2003.
Gli avvocati Donato Musa e Franco Coppi nell’interesse di Vincenzo Manisco
deducono sette motivi, alcuni dei quali articolati in plurime censure.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. c), cod. proc. pen. la nullità del giudizio di appello e della sentenza
impugnata, in relazione agli artt. 178, lett. c), 179 cod. proc. pen., per
inosservanza degli artt. 157, comma 8-bis e 161 comma 4, cod. proc. pen.
La Corte di appello di Lecce, infatti, con la ordinanza emessa alla udienza
del 21 ottobre 2016, aveva rigettato la eccezione di nullità e di inesistenza della
notifica del decreto di citazione in appello all’imputato, eseguita ai sensi dell’art.
161, comma 4, cod. proc. pen. presso il proprio difensore.
Il giudizio di appello si era, pertanto, svolto senza che l’imputato avesse
ricevuto regolare notifica del decreto di citazione per il giudizio ed avesse avuto
conoscenza della data fissata per la celebrazione del processo.
Il verbale di “vane ricerche” redatto in data 27 settembre 2016 dai
Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro e posto dalla Corte di appello a
fondamento della propria decisione non era tale, in quanto il vicino del Manisco
aveva riferito ai Carabinieri esclusivamente che l’imputato “si allontanava per
lavoro fuori dall’Italia in quanto pneumologo” e non già che si era allontanato

21

• t

i

definitivamente o aveva cambiato domicilio; le “ricerche” dell’imputato non vi
erano, pertanto, state e non si comprendeva in cosa fossero consistite.
Si era, pertanto, in presenza non già della inidoneità del domicilio
dichiarato dall’imputato, presso la propria abitazione in Brindisi, via De
Muscettola n. 5, o della irreperibilità dell’imputato, bensì di una mera
momentanea assenza dello stesso per ragioni di lavoro; nessuna omessa notifica
era, peraltro, stata formalizzata dai soggetti incaricati alla notifica.
Il difensore, inoltre, stante la difficoltà di mettersi in contatto con il proprio

cancelleria la dichiarazione, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bís, cod. proc. pen.,
di non voler accettare notificazioni per conto dell’imputato, temendo di non
essere in grado di avvertirlo tempestivamente.
Nulla, pertanto, doveva ritenersi la notifica del decreto di citazione a
giudizio eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dalla
Cancelleria della Corte di appello a mezzo pec in data 27 settembre 2016 presso
il difensore, avv. Donato Musa, senza un previo accertamento da parte degli
agenti notificatori e della Corte di appello della irreperibilità dell’imputato presso
il domicilio eletto.
Ai fini della sussistenza della impossibilità della notifica presso il domicilio
dichiarato, del resto, non è sufficiente la semplice attestazione dell’ufficiale
giudiziario di non aver reperito l’imputato, ma occorre un

quid pluris che si

concreta in un accertamento che l’ufficiale giudiziario deve eseguire in loco e solo
a seguito del quale è possibile eseguire la notifica presso il difensore ai sensi
dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Con memoria depositata in data 10 aprile 2018 gli avvocati Musa e Coppi,
inoltre, con riferimento al primo motivo, hanno eccepito che la notifica del
decreto di citazione in appello nei confronti del Manisco doveva intendersi non
già nulla, bensì inesistente, in quanto eseguita dalla Polizia Urbana e non già da
ufficiale giudiziario.
Dal verbale “di vane ricerche” redatto, inoltre, non si evinceva la
impossibilità di consegna ad un familiare o ad un vicino di casa, né l’esperimento
degli adempimenti di cui ai primi otto commi dell’art. 157 cod. proc. pen.

3.2. Tali censure devono essere disattese in quanto si rivelano
manifestamente infondate.
Ai fini della notificazione mediante consegna al difensore, di cui all’art. 161,
comma quarto, cod. proc. pen., è, infatti, sufficiente la redazione di un verbale di
vane ricerche da parte della polizia giudiziaria che attesti l’impossibilità di
procedere alla notifica degli atti all’imputato presso il domicilio dichiarato

(ex

assistito, prudentemente in data 12 settembre 2016 aveva depositato in

z

plurimis: Sez. 2, n. 45444 del 04/10/2016, Montuori, Rv. 268278; Sez. 3, n.
15454 del 12/01/2016, Bignotti, Rv. 267087; Sez. 3, n. 10227 del 24/01/2013,
Imbastari, Rv. 254422).
La Sezioni Unite di questa Corte hanno, inoltre, statuito che l’impossibilità
della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione
presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, cod.
proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al
momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione

dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la
notificazione nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del
22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772).
Le Sezioni Unite, pertanto, in tale pronuncia, in linea con quanto già
precisato in altra precedente sentenza (Sez. U, n. n. 28451 del 28/04/2011,
Pedicone, Rv.250121), hanno ritenuto al riguardo sufficiente l’attestazione
dell’ufficiale giudiziario di non aver reperito l’imputato nel domicilio dichiarato – o
il domiciliatario nel domicilio eletto, in quanto una indagine che attesti la
irreperibilità dell’imputato è doverosa solo qualora non sia stato possibile
eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157, come si desume
dall’incipit dell’art. 159 cod. proc. pen.; pertanto, anche la temporanea assenza
dell’imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come
domicilio abilita l’ufficio preposto alla spedizione dell’atto da notificare a ricorrere
alle forme alternative previste dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (v. in
questo senso, da ultimo, Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017, Ciolan, Rv. 270031;
Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016, Pinto, Rv. 268158).
Nella specie, peraltro, risulta documentalmente provato come siano stati
attestati dagli agenti incaricati della notifica numerosi tentativi infruttuosi di
eseguire la stessa e che la assenza del Manisco dal domicilio dichiarato presso la
propria abitazione sita in Brindisi, via De Muscettola n. 5, non era stata
temporanea, ma si era protratta per un ampio arco temporale.
Dalla annotazione redatta in data 22 aprile 2016 alle ore 10.00 dall’agente
del Comando Polizia Municipale della città di Brindisi risulta, infatti, che la
notifica non era stata possibile e che, da informazioni acquisite in loco, l’imputato
viveva all’estero e, segnatamente, in Francia.
Dalla comunicazione redatta dai Carabinieri della Stazione di Brindisi
Centro in data 27 luglio 2016 si evince, inoltre, che la notifica disposta nei
confronti del Manisco non era stata eseguita per mancato reperimento
dell’imputato nonostante i tentativi eseguiti in data 19 luglio 2016 alle ore 10.00

23

dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità

ed alle ore 13.00, in data 20 luglio 2016 alle ore 8.50, in data 21 luglio 2016 alle
ore 9.00 e 11.35.
In data 27 settembre 2016, all’esito di un ulteriore infruttuoso tentativo di
notifica eseguito alle ore 9.30, i Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro
avevano, peraltro, provveduto a redigere un verbale di vane ricerche di Vincenzo
Mani sco.
Un vicino di casa dell’imputato aveva, infatti, riferito che il medesimo, pur
avendo nella predetta via la propria residenza, si era allontanato per ragioni di

era emerso dalla interrogazione delle banche dati.
Alla stregua di tali risultanze documentali, pertanto, la notifica è stata
legittimamente eseguita dalla cancelleria della Corte di appello di Lecce mediante
l’invio in data 30 luglio 2016 tramite posta elettronica certificata (c.d. pec) al
difensore del Manisco, avv. Donato Musa, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod.
proc. pen., del decreto di citazione in appello.
La Corte di appello ha, peraltro, correttamente rilevato che tale forma di
notifica, a differenza di quella contemplata dall’art. 157, comma 8-bis, cod. proc.
pen., non contempla la possibilità per il difensore di rinunciare alla ricezione
dell’atto diretto al proprio assistito.
La dichiarazione, depositata in cancelleria in data 12 settembre 2016,
dell’avv. Musa di non accettazione delle notificazioni per conto dell’imputato
doveva, pertanto, ritenersi tamquam non esset.
La facoltà del difensore di ricusare la ricezione delle comunicazioni e delle
notifiche destinate al suo assistito è, infatti, contemplata esclusivamente dall’art.
157, comma 8-bis cod. proc. pen., e non è ammessa nel procedimento di notifica
delineato dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Non si è, peraltro, in presenza di fattispecie analoghe che, nel silenzio della
legge, esigano la applicazione della medesima disciplina, in quanto, come hanno
evidenziato le Sezioni Unite di questa Corte, l’operatività dell’art. 157, comma 8bis cod. proc. pen. è subordinata all’assenza di una dichiarazione o di una
elezione di domicilio, che è invece lo specifico presupposto del procedimento
notificatorio delineato dall’art. 161 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 19602 del
27/03/2008, Micciullo, in motivazione).
Manifestamente infondate si rivelano anche le censure formulate dal
ricorrente nella memoria depositata in data 10 aprile 2018 relativamente alle
asserite carenze di accertamento del verbale di vane ricerche redatto dalla
polizia municipale per le ragioni ampiamente esposte.
Parimenti non è ravvisabile alcuna nullità per effetto della mancata
consegna del decreto di citazione da notificare ai familiari conviventi

24

lavoro dall’Italia e, parimenti, nessun utile elemento al rintraccio dell’imputato

dell’imputato; nei numerosi accessi presso il domicilio eletto dall’imputato non è,
infatti, mai stata attestata la presenza in loco di familiari conviventi e lo stesso
ricorrente non ha documentato la stabile presenza di familiari in tale abitazione.
Da ultimo, è manifestamente infondata anche la eccezione di nullità della
notifica in quanto eseguita da agenti della Polizia Municipale e non già ad ufficiale
giudiziario.
A tacere del rilievo che gli agenti della Polizia Municipale per effetto la
irreperibilità del Manisco presso il domicilio dichiarato non hanno eseguito alcuna
notifica, la notifiche effettuate dalla polizia giudiziaria al di fuori della propria
sfera di competenza devono ritenersi comunque validamente eseguite.
La polizia giudiziaria, a seguito della modifica dell’art. 148, apportata
dall’art. 17, comma 1, lett. b), D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, nella Legge 31 luglio 2005, n. 155, rimane, infatti, organo di
notificazione, in alternativa all’ufficiale giudiziario, anche se la sua sfera di
competenza risulta limitata all’ipotesi di cui all’art. 151. Ove, pertanto, la polizia
giudiziaria abbia provveduto a notificare un atto al di fuori della sua sfera di
competenza, non può ritenersi l’inesistenza della notificazione, come avverrebbe
nel caso in cui questa fosse effettuata da un organo del tutto privo del potere di
notificazione e di certificazione; né può ritenersi sussistente una causa di nullità
non essendo prevista tale sanzione espressamente e non essendo, la predetta
irregolarità, riconducibile alle nullità di ordine generale (Sez. 4, n. IV, 17 aprile
2013, n. 23944, Commissario straordinario Asl Salerno e altri, non massimata
sul punto; Sez. 3, n. 26110 del 06/05/2009, S.e.a.v. Serv. [col. Ambientali
S.r.l., Rv. 243963; Sez. 1, n. 8324 del 15/02/2006, Argentina, Rv. 233138).

3.3. Con il secondo motivo il ricorrente, in relazione alla imputazione di
concussione contestata al capo 1-bis), deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 317 cod. pen. nonché la
contraddittorietà, la illogicità della motivazione sul punto e la carenza della
motivazione con riferimento agli argomenti esposti dalla difesa nella memoria
depositata nel giudizio di secondo grado.
Si duole il ricorrente della violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e del
difetto di correlazione tra accusa e sentenza per essere stato il Manisco
condannato per un fatto diverso da quello descritto nella imputazione di cui al
capo 1 bis).
Errata era, infatti, la motivazione adottata dalla Corte di appello di Lecce
per disattendere il motivo di appello relativo alla diversità del fatto accertato da
quello contestato ed imprecisa e contraddittoria era la mancata individuazione

25

della Puglia Life quale parte offesa, pur non citata in giudizio e rimasta estranea
al processo.
La Corte di appello aveva, infatti, superato tali censure, apoditticamente
affermando che il Cavaliere agiva nell’interesse della Puglia Lite, senza, tuttavia,
aver fornito prova specifica e rigorosa della relazione di fatto intrattenuta dal
Cavaliere con tale società o del mandato ricevuto a negoziare con il Manisco; la
sentenza impugnata aveva, inoltre, obliterato gli elementi di prova offerti dallo
stesso Cavaliere che avevano evidenziato la totale estraneità della Puglia Life alle

Nella istruttoria dibattimentale era, inoltre, stato accertato che la somma
richiesta dal Manisco al Cavaliere era stata erogata a titolo di prestito personale,
ma la sentenza di primo grado aveva immutato la qualificazione giuridica del
versamento di tale somma, ritenendo che la stessa fosse stata una “dazione
necessaria per il ripristino della situazione di legalità” e che “…dietro la richiesta
del prestito si celasse una richiesta di danaro”.
Tale connotazione, tuttavia, non figurava nella imputazione e, pertanto, la
Corte di appello non si era avveduta che la sentenza di primo aveva immutato il
fatto, condannando il Manisco per un fatto diverso da quello contestato.
Sia la sentenza di primo che quella di secondo grado erano, pertanto, “del
tutto scollegate” dalla imputazione, in quanto essendo stata la dazione di danaro
posta in essere a titolo di favore personale, come dichiarato dal Cavaliere, non vi
era alcun collegamento con la Puglia Life.
Il Tribunale aveva, inoltre, accertato che il Cavaliere era socio della
Farmagas s.r.I.; la sentenza aveva, pertanto, individuato una ulteriore parte
offesa ed era ulteriormente dimostrato che il Cavaliere non operava per la Puglia
Life s.r.l.
Sussiste, del resto, la violazione del principio di correlazione tra accusa e
sentenza nel caso in cui l’imputato venga condannato per un reato che in
sentenza si afferma commesso in danno di una persona diversa da quella
indicata nel capo di imputazione.
Il fatto accertato dalla sentenza impugnata non era, pertanto,
sovrapponibile al fatto contestato, in quanto la concussione, secondo il Tribunale
di Brindisi, era stata posta in essere ai danni della Farmagas rappresentata dal
socio Vito Cavaliere.

3.4. Il motivo si rivela, tuttavia, inammissibile.
Tali censure, infatti, risolvendosi nella nnera riproposizione della medesime
doglianze formulate nel giudizio di appello e motivatamente disattese dai giudici
del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano poi formato oggetto

26

proprie iniziative.

di una autonoma e articolata critica impugnatoria, incorrono nel vizio di
aspecificità.
La mancanza di specificità del motivo, del resto, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione ed, in entrambi i casi, conduce, ai sensi dell’art.
591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), all’inammissibilità della stessa (Sez. 4, n.
18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,

5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997,
Ahmetovic, Rv. 210157).
Non si è, peraltro, in presenza della ricostruzione operata in sentenza di un
fatto strutturalmente diverso rispetto a quello contestato, come opina il
ricorrente, bensì di una mera interpretazione da parte dei giudici di merito della
ragione per la quale il Cavaliere aveva posto in essere la dazione della somma di
danaro in favore del Manisco, che si iscrive all’interno della originaria
contestazione delineata dal capo 1 bis).
La Corte di appello di Lecce ha, infatti, congruamente rilevato che nella
imputazione il Cavaliere era stato definito quale “rappresentante” della Puglia
Life; con tale generico sintagma l’accusa aveva, tuttavia, inteso non tanto
definire un preciso rapporto giuridico tra il Cavaliere e la Puglia Life, essenziale o
semplicemente utile alla configurazione della fattispecie di reato contestata,
quanto descrivere la sussistenza di una particolare relazione di fatto tra la
persona offesa e la predetta società, idonea a giustificare l’atto di disposizione
patrimoniale compiuto dal Cavaliere in favore di quest’ultima.
L’accertamento nel corso del processo che il Cavaliere era socio della
Farmagas s.r.I., che svolgeva la funzione di agente della Puglia Life s.r.I., non
valeva certamente ad imnnutare il fatto.
Secondo quanto rilevato dalla sentenza impugnata e da quella di primo
grado, il Cavaliere, infatti, aveva pur sempre uno specifico interesse economico
ad operare e beneficio e nell’interesse della Puglia Life, in quanto l’aumento
significativo e duraturo delle commesse di quest’ultima “correlato alla cessazione
della condotta illecita promessa dal Manisco” si sarebbe risolto in un vantaggio
economico personale, come socio di maggioranza del fornitore e distributore
Farmagas.
Con la generica espressione “rappresentante”, pertanto, il Pubblico
Ministero, nel delineare la imputazione, aveva inteso esclusivamente esprimere
che il Cavaliere aveva posto in essere la dazione di danaro in favore del Manisco
con tale finalità e la diversa definizione giuridica proposta dei rapporti tra la

27

Scicchitano; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n.

Farmagas e la Puglia Life non valeva certamente ad integrare la ipotesi di
diversità del fatto conseguente a diversità della persona offesa.
Come ha correttamente rilevato la Corte di appello, infatti, l’atto di
disposizione patrimoniale, come indicato nella imputazione, era stato posto in
essere dal Cavaliere e la qualifica di rappresentante attiene, sia nella
imputazione che nelle sentenze di merito, alla descrizione della ragione che
aveva determinato lo stesso a sottostare alla costrizione del Manisco.
Non sussiste, pertanto, nella specie una trasformazione radicale del fatto

conseguente pregiudizio dei diritti della difesa.

3.5. Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione di legge per
difetto di correlazione tra accusa e sentenza in relazione all’art. 521 cod. proc.
pen. nonché in applicazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 in tema di
diritto intertemporale.
La Corte di appello, infatti, obliterando la questione posta nella memoria
difensiva in materia di diritto intertemporale, aveva omesso di verificare la
correttezza della contestazione di concussione formulata nella imputazione in
termini alternativi (“costringeva o, comunque, induceva”) in seguito allo
“spacchettamento” dell’abuso induttivo dalla fattispecie incriminatrice della
concussione posto in essere da parte del legislatore della riforma.
Le fattispecie incriminatrici di concussione e di induzione indebita delineate
dal legislatore della riforma erano, infatti, in rapporto di rigida alternatività.
In seguito a tale modifica normativa, pertanto, la contestazione alternativa
nei termini formalizzati dal capo di imputazione 1 bis) non era più ammissibile e
l’imputato avrebbe avuto il diritto di conoscere preventivamente, mediante una
nuova contestazione articolata in termini precisi, la fattispecie astratta
addebitata e le modalità della condotta integratrici del fatto tipico.
Erroneamente, pertanto, la Corte di Appello aveva risolto un problema di
modifica del fatto originariamente contestato come concussione ricorrendo alla
disciplina sostanziale della successione delle leggi penali nel tempo e non già al
principio, di matrice processuale, enunciato dall’art. 521, comma 1, cod. proc.
pen. secondo i principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul
capo Drassich.

3.6. Tali doglianze si rivelano generiche prima ancora che manifestamente
infondate.

28

addebitato, tale da determinare incertezza sull’oggetto dell’imputazione, con

Lo ius superveniens non impone una modifica della imputazione quando la
originaria contestazione contenga già gli elementi della nuova imputazione e tra
la pregressa e la nuova fattispecie incriminatrice vi sia continuità normativa.
Nella specie l’art. 1, comma 75, lett. i), della legge 6 novembre 2012 n.
190, ha operato, dall’unica ed unitaria figura della concussione disciplinata dal
previgente art. 317 cod. pen., senza l’integrazione di ulteriori elementi
descrittivi, la scissione della concussione dalla induzione indebita, ponendo quale
criterio discretivo, dal punto di vista oggettivo, la sussistenza dell’abuso

Per effetto della modifica normativa intervenuta in corso di giudizio,
pertanto, la originaria imputazione alternativa in ordine alle modalità realizzative
del delitto di concussione è divenuta una imputazione alternativa in ordine ai
reati di concussione o di induzione indebita, senza la necessità di interventi
manipolativi della contestazione mediante la introduzione di ulteriori elementi
descrittivi.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, del resto, è legittima la
contestazione nel decreto che dispone il giudizio di imputazioni alternative (Sez.
5, n. 51252 del 11/11/2014, Saccomanni, Rv. 262121; Sez. 2, n. 26527 del
04/05/2007, Abdelfattah, Rv. 237265) sia nel senso di più reati, sia di fatti
alternativi (Sez. 5, n. 46204 del 10/11/2004, Gatto, Rv. 230386), in quanto tale
metodo risponde a un’esigenza della difesa, posto che l’imputato è messo in
condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il
dibattito processuale (Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007 (dep. 15/01/2008),
Laurelli, Rv. 238636; Sez. 4, n. 10109 del 22/01/2007, Di Paola, Rv. 236107;
Sez. 5, n. 38245 del 18/03/2004, Garramone, Rv. 230373) ed, in tal modo, sono
ampliate e non già ridotte le prerogative difensive (Sez. 1, n. 11742 del
17/11/2011 (dep. 29/03/2012), Buono, Rv. 252275).

3.7. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi degli artt. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 317, 319 quater
cod. pen. per mancata derubricazione del reato contestato nel delitto di
induzione indebita, peraltro, da ritenersi

medio tempore

prescritto, e la

contraddittorietà e la illogicità della motivazione sul punto, anche in relazione a
quanto dedotto nella memoria difensiva depositata in grado di appello.
Era, infatti, pacifico che la somma di danaro di 8.000,00 euro fosse stata
data dal Cavaliere al Manisco a mezzo di assegno bancario, peraltro pienamente
tracciabile, a titolo di prestito e la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto
che il Cavaliere si era determinato a porre in essere tale atto di disposizione
patrimoniale solo per effetto delle minacce del Manisco.

29

costrittivo o di quello induttivo del pubblico ufficiale.

Tale argomento era puramente assertivo e non era idoneo a superare il
chiaro tenore della deposizione testimoniale del Cavaliere che, sin dalla denuncia
del 24 gennaio 2004, aveva precisato che non vi era stata alcuna minaccia da
parte del Manisco e che la somma era stata concessa a titolo di favore personale,
svincolato dal ruolo del pubblico ufficiale e dagli interessi della Puglia Life.
Non era, infatti, stato prospettato alcun collegamento tra la richiesta del
prestito di danaro e l’atto (o gli atti) che il pubblico ufficiale avrebbe dovuto
compiere per favorire il privato.

negare l’esistenza della minaccia, non fosse in grado di riferire in termini esatti
dell’alternativa tra il prestito di una somma di danaro ed il compimento di un
atto di ufficio da parte del pubblico ufficiale.
Tra il Manisco ed il Cavaliere vi era, peraltro, un rapporto paritario,
certamente non caratterizzato da una situazione di

metus nei confronti del

pubblico ufficiale.
Radicalmente irriducibili allo schema concussivo (ed al clima di
prevaricazione e di soggezioni psicologica determinato da tale condotta
crinninosa) risultavano, inoltre, le modalità della richiesta della somma riferite dal
Cavaliere, la consegna da parte del Manisco al Cavaliere di un assegno di pari
importo, sottoscritto a garanzia della restituzione del prestito, e la possibilità per
il Cavaliere di negoziare le modalità ed i termini della restituzione della somma
mutuata.
Errata era, inoltre, la qualificazione operata dalla Corte di appello in quanto
non solo non vi era lo stato di soggezione della vittima, ma anche vi era stato
anche un vantaggio per il privato.
Il Cavaliere, infatti, come aveva precisato nella deposizione resa in
dibattimento, aveva perseguito un tornaconto da tale dazione, in quanto la
Puglia Life aveva acquisito 100 pazienti nell’anno 2003, a fronte dei soli 20
pazienti dell’anno anteriore, diventando monopolista e

leader nel mercato

dell’ossigenoterapia sul territorio di Brindisi per numero di pazienti e fatturato.
Il Cavaliere aveva, pertanto, concesso il prestito al Manisco non già in
ragione della necessita di ottenere il ripristino di condizioni di libera concorrenza,
come aveva erroneamente ritenuto la Corte di appello, bensì al fine di ottenere
un indebito vantaggio, di seguito puntualmente conseguito.
La qualificazione corretta della condotta contestata era, pertanto, quella di
induzione indebita, in quanto non vi era stata alcuna minaccia da parte del
Manisco, ma solo la richiesta di un prestito e la somma era stata concessa dal
Cavaliere a titolo di cortesia, svincolata dal ruolo del pubblico ufficiale.

30

Era, del resto, davvero improbabile che la vittima della concussione, oltre a

3.8. Anche tale doglianza esula dai limiti delibatori propri del giudizio di
legittimità prima ancora che rivelarsi manifestamente infondata.
La riqualificazione dedotta dal ricorrente è, infatti, inammissibilmente
fondata sulla adesione ad una prospettazione alternativa in fatto rispetto a quella
adottata dalla Corte di appello e sulla contestazione delle risultanze probatorie
della sentenza impugnata.
Nessuna violazione di legge è, inoltre, ravvisabile sul punto, in quanto la
interpretazione della Corte territoriale si rivela pienamente sintonica con il

ragione per discostarsi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, statuito che il reato
di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si
differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono,
entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico,
idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre
l’extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa
indebita, mentre l’accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed
evidenzia l’incontro libero e consapevole della volontà delle parti (Sez. U, n.
12228 del 24/10/2013, Maldera, Rv. 258474).
In tale pronuncia sì è anche precisato che il reato di cui all’art. 319-quater
cod. pen., è connotato dall’abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell’incaricato
di pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione,
di inganno (purché quest’ultimo non si risolva in induzione in errore sulla
doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore
condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale,
disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla
richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di
conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una condizione di
complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione.
Il delitto di concussione, di cui all’art. 317 cod. pen. nel testo modificato
dalla legge n. 190 del 2012, è, invece, caratterizzato, dal punto di vista
oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante
violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva
una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza
alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un
danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si
distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall’art. 319 quater cod. pen.
introdotto dalla medesima legge n. 190, la cui condotta si configura come
persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest’ultimo non si risolva in

31

consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è

un’induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante
della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più
ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della
prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un
tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.
La Corte di appello ha fatto buon governo di tali principi, rilevando come
nella specie non vi fosse alcuna incompatibilità tra lo schema della concussione
ed il prestito apparentemente garantito dalla emissione di un assegno per pari

della somma portata dal titolo avrebbero esposto il privato alla sicura
rappresaglia del pubblico ufficiale.
Il Cavaliere, in occasione della richiesta del prestito, era, infatti, stato
posto dal pubblico ufficiale innanzi “alla seguente alternativa: “o non mi fa il
favore” nel qual caso “indirizzerò i pazienti verso le altre ditte” dalle quali ricevo
già utilità (circostanza peraltro comprovata dai rapporti che il Manisco nello
stesso periodo di tempo intratteneva con la Linde …) o “mi fai il favore” nel qual
caso “lascerò liberi i pazienti”.
Il Cavaliere si era, pertanto, determinato a concedere il prestito e, quindi, a
consegnare la somma di danaro al Manisco solo perché condizionato dalla
pressione posta in essere dal pubblico ufficiale, ben sapendo che non era una
vanteria, ma, al contrario, una vera e propria minaccia reale; il Manisco, infatti,
in quel preciso momento storico “indirizzava”, in cambio di utilità varie e, quindi,
con metodo illecito, i pazienti che necessitano di ossigenoterapia verso aziende
diverse dalla Puglia Life.
Il Cavaliere, pertanto, quando aveva consegnato il danaro, aveva ritenuto,
a ragione, che, solo facendo “il favore” richiestogli, avrebbe potuto interrompere
la condotta discriminatoria e di illegittimo boicottaggio precedentemente posta in
essere ai danni della Puglia Life.
Il Cavaliere si era, dunque, determinato a porre in essere un atto di
disposizione patrimoniale che, in assenza della minaccia del Manisco, non
avrebbe certamente posto in essere.
D’altra parte, secondo quanto congruamente motivato dalla Corte di
appello, il Manisco aveva proposto al Cavaliere di versargli la somma di danaro di
prestito solo per rendere la minaccia più efficace e vincere la resistenza del suo
interlocutore.
Nonostante la garanzia rappresentata dall’assegno consegnato al Cavaliere,
infatti, il Manisco poteva pur sempre fare affidamento sullo stato di soggezione in
cui versava la vittima, che era consapevole che il pubblico ufficiale in ogni
momento avrebbe potuto riprendere l’attività ostruzionistica ai danni della Puglia

32

imposto, in quanto la richiesta della restituzione della somma mutuata o l’incasso

Life o reindirizzando i pazienti verso altre aziende o, addirittura, come peraltro
era realmente avvenuto dopo la interruzione del rapporto concessorio,
sospendendo le prescrizioni dell’ossigeno liquido terapeutico in favore dei
pazienti acquisiti dalla Puglia Life.
Il Cavaliere, pertanto, non avrebbe mai potuto, di sua iniziativa e senza un
preventivo accordo con il Manisco, porre all’incasso il titolo o, comunque,
pretendere la restituzione della somma asseritamente mutuata.
Il Manisco, peraltro, ad un certo punto aveva deciso, unilateralmente e

pubblico ufficiale che approfitta del metus in cui versa il privato”, di “strappare in
faccia al Cavaliere l’assegno”.
In tale contesto, pertanto, congruamente la Corte di appello ha escluso che
il Cavaliere abbia agito per conseguire un tornaconto personale, in quanto tale
non poteva essere ritenuto il ripristino di un regime di libera concorrenza e di
rispetto delle regole da parte del Manisco nei confronti della Puglia Life, e,
pertanto, correttamente ha ritenuto che la condotta prevaricatrice del pubblico
ufficiale dovesse essere ascritta alla fattispecie incriminatrice della concussione e
non già a quella della induzione indebita.

3.9. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b) e c), cod. proc. pen. la inosservanza e la erronea applicazione della
legge penale in riferimento agli artt. 640, 157, 158 e 161 cod. pen. e la
contraddittorietà e la illogicità della motivazione sul punto.
La Corte di appello, al punto n. 2, da pag. 5 a pag. 7, della sentenza
impugnata, aveva, infatti, erroneamente respinto il motivo di gravame formulato
dalla difesa in ordine alla decorrenza dei termini di prescrizione per i reati di
truffa aggravata ascritti al Manisco ai capi 25), 58), 63) 69), 78), 88), 89), 94) e
116).
In tali imputazioni la contestazione rivolta all’imputato era di aver concorso
alla commissione di tali delitti esclusivamente meditante la asserita formazione
di diagnosi ideologicamente false al fini di far conseguire ai propri pazienti il
riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità.
Dalle certificazioni della Commissione medico-legale di verifica e,
segnatamente, dai verbali di visita medica collegiale allegati al ricorso (e riferiti,
rispettivamente, a Maria Semeraro in data 29 luglio 2004, ad Anna Maria Leoci in
data 3 novembre 2004, a Caterina Rossini in data 24 settembre 2004, ad Angelo
De Biasi in data 1 luglio 2005, a Francesca De Netto in data 16 settembre 2005
ed a Giuseppe Cavaliere in data 28 ottobre 2014) risultavano, tuttavia, le diverse

33

“con un gesto comprensibile solo nell’ambito del …rapporto di prevaricazione del

patologie dai quali erano afflitti i pazienti e che erano state determinanti per il
riconoscimento della pensione di invalidità.
Dall’esame di tali verbali si evinceva, pertanto, che le certificazioni
asseritamente mendaci rilasciate dal Manisco non erano state prese in
considerazione dalla Commissione nella diagnosi rilevante ai fini
dell’accertamento e della concessione della pensione di invalidità, essendo stata
tale provvidenza riconosciuta in ragione della esistenza di patologie diverse
(carcinoma, lupus, artoprotesi, etc.) e ben più gravi della patologia pneumologia.

propria deposizione resa alla udienza dibattimentale del 18 maggio 2011, aveva
affermato che la Commissione procedeva ad un esame obiettivo, accurato,
minuzioso delle condizioni del richiedente per pervenire ad una diagnosi medico
legale, che era pienamente autonoma.
La supposta falsità della diagnosi si era, pertanto, rivelata irrilevante, in
quanto non aveva apportato alcun contributo causale alle determinazioni della
Commissione e, pertanto, si era al cospetto di un falso innocuo ed irrilevante ai
fini del riconoscimento del benefico assistenziale in favore degli istanti.
La Corte di appello, pertanto, si era sottratta al confronto con la prova
documentale in atti ed erroneamente aveva ritenuto che la prova della falsità
della diagnosi potesse essere dedotta dalle intercettazioni e non da riscontri
medico-legali.
Parimenti la imputazione era nulla, in quanto nella stessa mancava la
specifica indicazione degli artifizi e dei raggiri asseritannente posti in essere e di
come tale certificazione avrebbe determinato la scelta della Commissione di
riconoscere la pensione di inabilità al ricorrente.

3.10. La contestazioni relativa alla irrilevanza delle false diagnosi in ordine
alla truffa si rivelano inammissibili in quanto intendono pervenire, mediante
l’esame diretto dell’ampio compendio di documentazione sanitaria allegata al
ricorso, ad una diversa (e più favorevole) lettura dei fatti posti a fondamento
delle sentenze di merito.
Nel giudizio di cassazione sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione
dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una
migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez.
6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Nessuna omissione o travisamento del dato probatorio è, peraltro,
ravvisabile nella specie.

34

Parimenti il dott. Ruggieri, presidente della Commissione, nel corso della

La Corte di appello di Lecce ha, infatti, ampiamente argomentato, secondo
scansioni congrue e tutt’altro che manifestamente illogiche, la falsità delle
certificazioni redatte dal Manisco e la idoneità delle stesse ad integrare gli artifizi
ed i raggiri delle truffe perpetrate ai danni del Servizio Sanitario Nazionale sulla
base della valutazione sinergica delle intercettazioni svolte e delle risultanze
delle certificazioni mediche redatte.
Parimenti

si

rivela

manifestamente

infondata

la

censura

di

indeterminatezza delle imputazioni di truffa aggravata contestate al ricorrente, in

comprensibile l’addebito mosso all’imputato e senza ledere in alcun modo il
diritto di difesa dello stesso.

3.11. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 640 cod. pen.
e delle norme che disciplinano il concorso di persone nel reato nonché la
manifestata illogicità della motivazione sul punto.
Nelle imputazioni di delitti di truffa aggravata elevate al Manisco ai capi
25), 58), 63) 69), 78), 88), 89), 94) e 116) era, infatti, contestato all’imputato
di aver partecipato ad un limitato segmento temporale della condotta ed, in
particolare, mediante la sola formulazione della asserita diagnosi
ideologicamente falsa.
L’addebito delineato nei confronti dell’imputato era, pertanto, limitato al
riconoscimento del trattamento pensionistico di una sola annualità, in quanto il
danno patrimoniale indicato nella imputazione era indicato (e, quindi, limitato)
con riferimento alla percezione dell’importo annuale del trattamento
pensionistico, senza riferimento alcuno al rinnovarsi ed al protrarsi nel tempo
degli atti di riscossione.
Nessuna contestazione era stata effettuata in relazione alle erogazioni
successive ed il danno per gli enti previdenziali era specificamente quantificato
nell’importo annuale già incassato.
I ratei pensionistici mensili successivi al riconoscimento della prima
annualità dovevano, pertanto, ritenersi un post factum penalmente irrilevante e,
pertanto, non punibile per il Manisco, che aveva esaurito la propria
partecipazione al disegno criminoso con il rilascio della documentazione
asseritamente falsa.
Non vi era, tuttavia, alcuna contestazione, né prova della consumazione
prolungata della condotta illecita da parte del Manisco, oltre la data di
accertamento riportata nel capo di imputazione, né vi erano elementi di prova da

35

quanto le stesse sono delineate in modo da rendere immediatamente

cui risultasse che tale permanenza o consumazione prolungata fosse stata
accertata sino alla sentenza.
La estensione del periodo di consumazione del reato da parte della Corte di
appello, in assenza della previa contestazione da parte della pubblica accusa,
aveva determinato la lesione dei diritti della difesa e concretava un violazione del
principio della personalità della responsabilità penale, in quanto l’imputato era
stato condannato per fatti e condotte proseguite nel tempo da altri soggetti, cui
il Manisco era rimasto del tutto estraneo.

l’ulteriore partecipazione del Manisco nel disegno criminoso del destinatario, sia
l’attribuibilità delle condotte di riscossione dei pensionati all’imputato.
Con memoria depositata in data 10 aprile 2018 gli avvocati Musa e Coppi,
ribadendo quanto dedotto con i motivi quinto, sesto, settimo ed ottavo, hanno
eccepito che il versamento dei ratei pensionistici successivi alla applicazione della
misura coercitiva in data 12 ottobre 2017 era avvenuto con il concorso
dell’inerzia nei controlli dell’ente previdenziale.
Si era, pertanto, in presenza di una serie causale autonoma, da sola idonea
a determinare gli effetti della consumazione prolungata.

3.12. Tali doglianze si rivelano manifestamente infondate.
Per quanto accertato dalla Corte di appello di Lecce e dalla sentenza
impugnata le false diagnosi sottoscritte dall’imputato hanno consentito ad alcuni
pazienti di ottenere indebitamente prestazioni previdenziali o assistenziali di
varia natura (trattamento di pensione ordinaria, trattamento di pensione
ordinaria di inabilità, trattamento pensionistico di invalidità) ai danni degli enti
previdenziali (INPS, INPDAP), destinate a durare nel tempo, attraverso la
percezione di ratei maturati periodicamente sino alla permanenza dei
presupposti previsti dalla normativa di riferimento.
In tali ipotesi, secondo un costante orientamento interpretativo di questa
Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, il reato di truffa non si configura
come un reato permanente, né istantaneo ad effetti permanenti, bensì come un
reato a consumazione prolungata (c.d. anche ad esecuzione differita o a
condotta frazionata), in quanto il soggetto agente sin dall’inizio ha la volontà di
realizzare un evento destinato a protrarsi nel tempo che, peraltro, incrementa il
danno sino a quando non vengono interrotte le riscossioni; il momento
consumativo del reato coincide, pertanto, con quello della cessazione dei
pagamenti, in quanto lo stesso segna la cessazione del progressivo
aggravamento del danno causato dalla condotta illecita (ex plurimis: Sez. 5, n.
32050 del 11/06/2014, Corba, Rv. 260496; Sez. 2, n. 3615 del 20 dicembre

36

La Corte di appello aveva, pertanto, erroneamente ritenuto provata sia

2005, D’Azzo, Rv. 232956; Sez. 2, n. 26256 del 24 aprile 2007, Cornello, Rv.
237299).
Pertanto correttamente la Corte di appello ha ravvisato nella specie la
sussistenza di un unico delitto di truffa ad esecuzione prolungata e non già,
come opina il ricorrente, di una pluralità di delitti di truffa istantanei avvinti dal
nesso della continuazione (e che vedrebbe coinvolto il Manisco solo nel primo
episodio, medio tempore prescritto).
Nessun rilievo possono, del resto, assumere gli atti di riscossione dei ratei

integrare ulteriori delitti di truffa, in quanto gli stessi rappresentano solo atti
esecutivi, inidonei in quanto tali ad integrare di per sé una fattispecie di reato.
In tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di
emolumenti periodici, è, infatti, configurabile il reato di truffa c.d. a
consumazione prolungata quando le erogazioni pubbliche, a versamento
rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento
fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per
il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il
compimento di ulteriori attività fraudolente (ex plurimis: Sez. 2, n. 53667 del
02/12/2016, Bellucci, Rv. 269381; Sez. 2, n. 47247 del
06/10/2015 (dep. 30/11/2015), Del Gaudio, Rv. 265364; Sez. 2, n. 6864 del
11/02/2015, Alongi, Rv. 262601).
Parimenti inammissibile si rileva la censura relativa alla idoneità della
inerzia dell’ente previdenziale nell’accertare la insussistenza dei presupposti per
procedere alla erogazione del trattamento pensionistico a costituire una causa di
per sé sufficiente a determinare l’evento ai sensi dell’art. 41, secondo comma,
cod. pen.
Tale deduzione costituisce, infatti, una inammissibile devoluzione di una
quaestio facti alla Corte di legittimità e, segnatamente, un sollecitazione ad una
rilettura nel giudizio di legittimità dei fatti posti a fondamento della decisione
impugnata.
Ai fini della sussistenza del delitto di truffa per il conseguimento di
erogazioni pubbliche, del resto, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte
dell’ente erogatore nell’eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati
forniti dal richiedente il contributo pubblico, in quanto tale circostanza non
esclude l’idoneità del mezzo truffaldino, risolvendosi in una mancanza di
attenzione determinata dalla fiducia ottenuta proprio con gli artifici ed i raggiri
(Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960, in motivazione, la Corte ha
aggiunto che la responsabilità penale è collegata al fatto dell’agente ed è

37

delle provvidenze illecitamente lucrate successivi alla prima annualità ad

indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima
negligente; Sez. 2, n. 42941 del 25/09/2014, Selmi, Rv. 260476).
L’idoneità dell’artificio e del raggiro deve, infatti, essere valutata in
concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è
avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso; tale idoneità non è
perciò esclusa dalla esistenza di preventivi controlli, né dalla scarsa diligenza
della persona offesa nell’eseguirli, quando, in concreto, esista un artificio o un
raggiro posto in essere dall’agente e si accerti che tra di esso e l’errore in cui la

27/03/1999, Longarini, Rv. 214868).

3.13. Con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 640 cod. pen. con riguardo
alla determinazione del momento consumativo dei delitti di truffa contestati ai
capi 25), 58), 63), 69), 78), 89), 94) e 116) e dei conseguenti effetti sulla
prescrizione.
La Corte di appello aveva, infatti, indebitamente obliterato che la condotta
contestata al Manisco non si era protratta nel tempo, ma si era, invece, esaurita
in un’unica prestazione professionale mediante la formazione del certificato
asseritamente falso ed a tale data doveva intendersi perfezionato il

tempus

commissi delicti.
Anche a volere ritenere che l’imputato con la propria condotta avesse
partecipato al disegno illecito del beneficiario, la stessa aveva avuto termine
prima della redazione dei distinti verbali della Commissione di verifica per ogni
paziente e prima del conseguimento della pensione e, pertanto, “la condotta” del
Manisco era ormai prescritta, atteso che la sentenza impugnata era stata emessa
in data 24 marzo 2017.
La configurazione della truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche
quale delitto a consumazione prolungata postulava, del resto, che le erogazioni
fossero riconducibili esclusivamente all’originario comportamento fraudolento,
senza che fosse necessario per il conseguimento di quelle successive alla prima il
compimento di ulteriori attività illecite, dovendosi altrimenti ritenersi integrati
altrettanti ed autonomi fatti di reato.
La Corte di appello aveva, tuttavia, indiscriminatamente accomunato il
segmento iniziale della truffa e quelli successivi senza distinguere le diverse
condotte contestate agli imputati ed erroneamente aveva ritenuto che la
prescrizione iniziasse a decorrere con la cessazione dei pagamenti anche per
l’imputato.

38

parte offesa è caduta sussista un preciso nesso di causalità (Sez. 5, n. 11441 del

La richiesta da parte dei beneficiari del pagamento dei ratei mensile della
pensione costituiva, invero, l’evento della consumazione di ulteriori delitti di
truffa che non risultavano contestati nella imputazione.
La erogazione della pensione non avveniva, infatti, in via automatica con
accredito e non dipendevano dall’originario riconoscimento del trattamento
pensionistico, ma conseguiva ad autonome richieste mensili.
A tali ulteriori condotte il Manisco era, tuttavia, estraneo, in quanto non
aveva alcuna possibilità di impedire ai beneficiari di riscuotere i ratei della

poteva essere chiamato a rispondere penalmente per un fatto altrui.
I titolari della pensione, peraltro, nella specie, avevano continuato a
riscuotere i ratei pensionistici pur dopo la notifica della ordinanza applicativa
delle misure cautelari per i fatti oggetti di imputazione.

3.14. Anche tale censura si rivela manifestamente infondata.
La Corte di appello di Lecce, infatti, non ha posto in essere alcuna
omissione di pronuncia, illogicità della motivazione o tanto meno violazione di
legge.
Per quanto accertato concordemente dai giudici di merito, infatti, nella
specie la condotta fraudolenta aveva consentito di ottenere indebitamente il
diritto alla erogazione periodica del trattamento pensionistico e, pertanto, si era
in presenza di un unico delitto di truffa, connotato secondo l’archetipo della
truffa ad esecuzione prolungata, e non già di una pluralità di delitti di truffa
avvinti dalla continuazione.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
dal quale non vi è ragione per discostarsi, del resto, si configura truffa c.d. a
consumazione prolungata quando la percezione dei singoli emolumenti sia
riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento con la
conseguenza che il momento della consumazione del reato – dal quale far
decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione – è quello in cui
cessa la situazione di illegittimità (Sez. 2, n. 5787 del 30/11/2017, Trivellini, Rv.
272250).
La considerazione unitaria del delitto di truffa commesso esclude, pertanto,
la possibilità di configurare diversi termini di prescrizione calibrati sulla diversa
tipologia di apporto concorsuale alla commissione del reato.
Il momento consumativo del reato si determina, infatti, unitariamente per
tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato; ne consegue che, ai fini del
calcolo del tempo necessario per la prescrizione, per il concorrente non è
rilevante il momento in cui è stata tenuta la condotta di partecipazione, ma

39

pensione e pertanto, per il principio della personalità responsabilità penale, non

quello di consumazione del reato, che può intervenire anche a notevole distanza
di tempo (ex plurimis: Sez. 3, n. 48346 del 20/09/2017, Bortone, Rv. 271330;
Sez. 3, n. 35968 del 14/07/2010, Rusani, Rv. 248483).
Nella specie, peraltro, il conseguimento da parte del paziente di una
provvidenza economica destinata ad essere percepita per un arco temporale
estremamente ampio, se non per tutta la durata della vita, costituiva proprio
l’esito delle condotte fraudolente poste in essere mediante la falsa diagnosi.
L’imputato, peraltro, aveva pur sempre la possibilità di interrompere la

actus

e, segnatamente, denunciando alla autorità competenti la illiceità

dell’accaduto.

3.15. Con l’ottavo motivo il ricorrente si duole della mancata applicazione
dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione ai reati di truffa contestati,.
Nonostante la ambiguità della contestazione sotto il profilo della
consumazione prolungata, erano stati realizzati una pluralità di reati di truffa
commessi in continuazione ed, in relazione alla data di consumazione di ciascuno
di essi, “la condotta addebitata al Manisco è estinta” per prescrizione.
Il ricorrente e, segnatamente, deduce:
-in ordine al capo 25), la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.
proc. pen., in relazione all’articolo 476, secondo comma, cod. pen. in tema di
falso inesistente per assenza del documento originale.
La sentenza impugnata, infatti, non aveva fornito alcuna risposta in ordine
ai rilievi formulati con la memoria depositata in appello con riferimento ai referti
radiologici ed alla loro asserita falsità.
Tali documenti, infatti, non erano stati sequestrati da parte dei NAS e nei
documenti depositati dal Pubblico Ministero vi era solo una fotocopia acquisita
presso la cartella INSP del referto n. 39480.
Secondo la ricostruzione dei NAS, inoltre, vi era un primo referto in
originale, un secondo referto modificato ed una fotocopia della fotocopia.
Il delitto di falso contestato era, pertanto, inesistente, non potendo essere
ravvisato nella falsificazione di mere fotocopie e non essendo stato acquisito
l’originale del referto. Il falso di un documento è necessariamente correlato ad
un originale che si assume manomesso, alterato o contraffato. Parimenti la
fidefacienza di un atto può essere riconosciuta solo ad un originale.
in ordine al capo 58, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.
proc. pen., in relazione art. 129 cod. proc. pen. per mancata declaratoria di
estinzione del reato per morte di Francesco Macchitella.

40

prosecuzione degli effetti del delitto commesso, ponendo in essere un contrarius

L’imputato era, infatti, deceduto in data 13 maggio 2007 e, pertanto,
ancorché la Corte di appello non avesse reperito negli atti il certificato di morte,
era stata dimostra la pacifica maturazione della prescrizione in ordine a tale
capo, essendo cessata l’elargizione della prestazione previdenziale
illegittimamente ottenuta.
– in ordine al capo 69), la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.
proc. pen., in relazione all’art. 640 cod. pen., in quanto la diagnosi
asseritamente falsa del Manisco era stata ininfluente per il riconoscimento alla

salute e delle conclamate patologie dalle quali era affetta.
La paziente era, infatti, inabile al lavoro in quanto aveva “un peso di Kg.
157 con 170 di pressione arteriosa, patologie imponenti…”, come riferito anche
dal dott. Ruggiero alla udienza dibattimentale del 18 maggio 2011.
– in ordine al capo 78), la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.
proc. pen., in relazione all’art. 640 cod. pen., in quanto la diagnosi del Manisco
era stata ininfluente per il riconoscimento alla Rossini ella pensione di inabilità, in
ragione delle gravissime condizioni di salute della paziente.
– in ordine ai capi 88) e 89), la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b),
cod. proc. pen.,
La valutazione medico-legale della Commissione non aveva tenuto conto
della diagnosi del Manisco, in quanto al De Biasi era stato diagnosticato “a)
depressione nevrotica cronicizzata; b) lupus eritematoso discoide generalizzato”.
La erogazione della provvidenza era, pertanto, stata disposta
indipendentemente dalla diagnosi del Manisco.
– in ordine ai capi 94) e 116) “valgono le questioni a carattere generale dei
motivi dei motivi esposti da V a VIII”.

3.16.Tale ultima censura si rivela inammissibile in quanto generica e,
comunque, manifestamente infondata per le ragioni già esposte in relazione ai
singoli motivi solo richiamati.
Le contestazioni relative alla irrilevanza ed alla esclusione della efficacia
causale delle false diagnosi nel contesto del procedimento amministrativo che
aveva condotto al riconoscimento della pensione di invalidità o della altre
indennità a carattere assistenziale per gli imputati Leoci, Rossini e De Biasi,
ancora una volta, si risolvono nella sollecitazione rivolta alla Corte di legittimità
di addivenire ad una diversa valutazione dei fatti posti a fondamento della
decisione impugnata.
Manifestamente infondata si rivela anche la censura relativa alla
inesistenza del delitto di falso contestato al capo 25).

41

Leoci della pensione di inabilità, in ragione delle proprie gravissime condizioni di

Tale censura si rivela, tuttavia, aspecifica, in quanto non si confronta con il
capo della sentenza impugnata che, confermando le statuizioni della sentenza di
primo grado, ha congruamente e diffusamente argomentato la falsità del referto,
muovendo dalle esplicite dichiarazioni dell’apparente sottoscrittore, il dott.
Michele Campanelli, che non solo aveva disconosciuto la propria firma, ma aveva
pure indicato anomalie lessicali, essendo presenti sul referto espressioni dal teste
mai utilizzate (“note di intrappolamento d’aria”).
Parimenti la falsità del referto di esame radiologico avente n. 39480 del 26

polizia giudiziaria, dalla consulenza tecnica eseguita su incarico del Pubblico
Ministero e dalle conversazione ambientale intercettata in data 2 aprile 2004 n.
4002, nel corso della quale era stata captata “in diretta” la composizione
dell’apocrifo da parte del Manisco, con l’ausilio del tecnico di laboratorio Carlo
Albano, in favore di Maria Semeraro.
Anche la fotocopia, del resto, è pienamente idonea ad integrare il delitto di
falso, quando sia munita di requisiti di forma e di sostanza tali da farla sembrare
un atto originale (ex multis:

Sez. 5, n. 2297 del 10/11/2017 (dep. 19/01/2018),

D’Ambrosio, Rv. 272363; Sez. 5, n. 8870 del 9/10/2014, Felline, Rv 263422;
Sez. 2, n. 42065 del 3/11/2010; sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007), e nella specie,
l’atto apocrifo aveva indotto il Direttore Generale dell’A.S.L. a formare la delibera
n. 556 del 28 febbraio 2005, che aveva riconosciuto alla Semeraro l’indennità
antitubercolare e la liquidazione della relativa prestazione, unitamente alla
erogazione della somma non dovuta di 2.335,60 euro.
Deve, invece, essere accolta la doglianza relativa alla mancata declaratoria
della prescrizione del delitto di truffa contestato al capo 58) e posto in essere
nell’interesse di Francesco Macchitella al fine di far ottenere al medesimo la
indennità di accompagnamento.
La Corte di appello ha, tuttavia, rilevato come tale delitto non potesse
essere dichiarato prescritto, in quanto non risultava cessata l’elargizione della
prestazione previdenziale illecitamente ottenuta, non essendo stato rinvenuto in
atti il certificato di morte del Macchitella.
Il ricorrente ha, tuttavia, dimostrato che il beneficiario della indennità di
pagamento illecitamente lucrata risulta essere deceduto in data 13 maggio 2007
e che il certificato di morte è stato depositato nel giudizio di primo grado.
Ancorché ai fini della consumazione del delitto di truffa a consumazione
prolungata sia rilevante il momento in cui cessa la riscossione della somma, per
effetto della morte del diretto beneficiario, la eventuale prosecuzione della
percezione della provvidenza periodica consegue non già alla originaria condotta
truffaldina ma ad una eventuale condotta di terzi che, ove sussistente, si pone

42

marzo 2004 era risultato anche dagli esiti degli accertamenti eseguiti dalla

quale causa sopravvenuta di per sé sufficiente a determinare l’evento ai sensi
dell’art. 41, secondo comma, cod. pen.
Il ricorso del Manisco deve, pertanto, essere accolto limitatamente al reato
di cui al capo 58), atteso che tale reato è stato consumato in data 13 maggio
2007 e lo stesso risulta estinto per prescrizione prima della pronuncia della
sentenza impugnata in data 24 marzo 2017.
Deve, pertanto, essere eliminata la pena di tre mesi di reclusione inflitta al
Manisco per tale delitto e la pena residua inflitta all’imputato deve essere

Tale declaratoria, tuttavia, non si riverbera sugli altri motivi proposti
avverso gli altri capi della sentenza impugnata e dichiarati tutti inammissibili.
Le Sezioni Unite di questa Corte nel caso Aiello hanno, infatti, statuito che,
in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più
reati ascritti allo stesso imputato, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti
processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità
dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un
valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti
siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è
formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione
maturata dopo la sentenza di appello.
La sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato,
è, infatti, idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in
altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i
diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi
conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Sez. U, n. 6903 del
27/05/2016 (dep. 14/02/2017), Aiello, Rv. 268965).
4. Cosimo Pio Danese, dipendente amministrativo dell’ASL Brindisi, è
imputato del delitto di cui all’art. 416 cod. pen., commesso unitannente a
Vincenzo Manisco, Carlo Albano e Maria Carriero, per essersi associati allo scopo
di commettere più delitti di falso, truffa in danno di enti pubblici e corruzione, in
Brindisi dall’aprile del 2004 sino al gennaio 2006 (capo 24), del delitto di truffa
aggravata ai danni di ente pubblico, per aver indotto, con gli artifici ed i raggiri
descritti ai capi 39) e 40), l’ASL di Brindisi ad erogare, in assenza dei presupposti
di legge in favore di Michele Vindice, la liquidazione della somma di 12.300 euro
a titolo di indennità da tubercolosi, pur in assenza della malattia in fase attiva,
(capo 41), dell’analogo delitto di truffa aggravata commesso per far ottenere
utilità indebite ad Anna Valenti (53) e dei delitti di falso contestati ai capi 40),
52) e 53) e posti in essere al fine di commettere i predetti delitti.

43

rideterminata in sei anni di reclusione.

L’avv. Giuseppe de Luca nell’interesse del Danese deduce due motivi.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la nullità della sentenza per
mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi degli artt. 606, comma
1, lett. e), e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La motivazione della sentenza impugnata era, infatti, priva di un valido
apparato logico-argomentativo ed inadeguata tanto da risultare inesistente: le
argomentazioni erano esigue e mancava una attenta e doverosa rivisitazione

La Corte di appello aveva, in larga parte, rinunciato ad esporre le ragioni
per le quali la sentenza di primo grado dovesse essere confermata ed, al
contempo, le ragioni per le quali le argomentazioni difensive formulate nell’atto
di appello non fossero meritevoli di accoglimento.
Le argomentazioni della sentenza impugnata erano generiche, tanto da
poter adattarsi alla conferma di qualsiasi pronuncia di merito, anche per fatti
diversi da quelli contestati all’imputato.
La Corte di appello di Lecce, infatti, non aveva valutato l’effettivo apporto
materiale del Danese alle condotte di reato contestate ed il ruolo dal medesimo
asseritamente assunto.
Era, inoltre, assente il necessario ed attento controllo di credibilità e di
attendibilità sulle dichiarazioni rese dal dott. Antonio De Leonardis, all’epoca dei
fatti Direttore del Distretto Sociosanitario di Brindisi, ovvero il soggetto che
avrebbe dovuto svolgere quei controlli e quelle verifiche che, invece,
indebitamente erano state pretese dall’imputato.
La motivazione della sentenza impugnata, al pari di quella della pronuncia
di primo grado, era ricca di frasi ipotetiche, illazioni ed assunti meramente
congetturali e non era vero che l’imputato rivestisse la posizione di “dipendente
addetto all’iter amministrativo”, essendo un mero impiegato di concetto.
Non vi era stato, inoltre, alcun accertamento e riscontro di movimentazioni
bancarie, anche solo di modestissime somme, in favore del ricorrente.
La Corte di appello aveva, inoltre, obliterato che, in assenza di istituzione di
un apposito ufficio, il ruolo del Danese all’interno del Distretto Sanitario di
Brindisi era meramente quello collazionare il fascicolo sulla base delle istanze dei
privati, senza, tuttavia, poter in alcun modo, come pure avevano erroneamente
ritenuto i giudici di merito, certificare “la regolarità delle pratiche”, in quanto
evidentemente sfornito di poteri, funzione, delega e professionalità.
Inconsistente era anche l’esito della unica intercettazione tra presenti
svolta nei confronti dell’imputato, la n. 397 del 27 settembre 2004; la Corte di
appello, inoltre, non aveva tenuto conto della minuziosa consulenza tecnica

44

della pronuncia impugnata fondata sulle risultanze processuali.

redatta dalla dr.ssa Catia Cirasino, qualificato perito fonico in ordine alla corretta
trasposizione delle conversazioni ambientali captate, che aveva confutato che nei
dialoghi intercettati l’imputato avesse dichiarato di aver partecipato alla
falsificazione delle delibere.
Anche in presenza di elementi probatori assolutamente contrari alla tesi
accusatoria, il Tribunale e la Corte di appello avevano dato per acclarato un
accadimento contrario alla realtà e, comunque, “irrealizzabile” per la generale
inidoneità degli atti asseritamente posti in essere dall’imputato.

meramente apparente, era del tutto carente con riferimento agli altri elementi
prospettati nell’atto di appello.

4.2. Il motivo, risolvendosi nella proposizione di censure apodittiche e,
talora di rilievo meramente lessicale, non si confronta con la sentenza impugnata
e, pertanto, si rivela inammissibile.
Nessuna carenza della motivazione della sentenza impugnata è, inoltre,
ravvisabile in quanto la Corte di appello, a fronte della ritenuta infondatezza
delle doglianze formulate nell’atto di appello, ha motivatamente ribadito le
conclusioni cui era giunto il Tribunale di Brindisi all’esito del dibattimento di
primo grado.
E’ ben possibile, del resto, che nella valutazione sulla “tenuta” del
ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si
saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso
che le due decisioni di merito possono concordare nell’analisi e nella valutazione
degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal
senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 2574595;
Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868
dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997,
Ambrosino, Rv. 209145).
Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di
secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte
dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con
riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di
primo grado ed, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non
abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze
già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la
parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv.
221116).

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La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, oltre ad essere

Le censure formulate dal ricorrente si rivelano, del resto, inammissibili, in
quanto sono intese a proporre nel giudizio di legittimità una ricostruzione
alternativa, e più favorevole, dei fatti di causa.
Il ricorrente, del resto, formalmente censurando il vizio della illogicità della
motivazione, ha, invero, isolato alcuni elementi indiziari evidenziati nella
sentenza impugnata, parcellizzandoli, e ne ha contestato, peraltro in modo
meramente assertivo, la rilevanza indiziaria in fatto.
La Corte di appello di Lecce ha, peraltro, congruamente motivato il proprio

presenti dei dialoghi tra il Manisco ed il Danese e degli imputati con i pazienti e
della intenzionale lacunosità della istruttoria sottesa alle diagnosi effettuate al
fine del rilascio della indennità da tubercolosi.
Da tali captazioni era emerso che il Manisco diagnosticava la patologia
tubercolare in assenza del requisito della presenza in fase attiva della patologia
ed il Danese non poneva in essere il controllo finale sulla documentazione
prescritto e, pertanto, garantiva la regolarità del procedimento in violazione di
legge.
La Corte di appello di Lecce ha, pertanto, rilevato congruamente che il
risultato illecito programmato dall’associazione poteva essere conseguito grazie
alla indispensabile complicità del Danese, che redigeva i provvedimenti finali, di
seguito sottoscritti e formalmente emessi dai dirigenti pro tempore.
I dirigenti, infatti, non si occupavano personalmente della istruttoria,
confidando sull’operato dell’impiegato a ciò delegato e, quindi, del Danese,
indipendentemente dalla propria precisa qualifica professionale, anche in
considerazione della natura meramente compilatoria della istruttoria della
pratica.
Il Danese doveva, infatti, esclusivamente controllare l’assenza di condizioni
ostative e, pertanto, aveva partecipato alla associazione a delinquere non già
esercitando in modo sviato poteri discrezionali insussistenti, bensì omettendo di
controllare le condizioni “di natura merannente burocratica” previste dalla
disciplina di riferimento e, quindi, garantendo la regolarità della pratica.
In particolare il Danese aveva omesso di segnalare al dirigente condizioni
ostative alla concessione delle indennità emergenti in modo evidente dal
carteggio, quali il previo rigetto da parte dell’INPS della domanda dell’indennità
per ragioni diverse dal difetto del requisito contributivo, il difetto, accertato
tramite visita medica, della malattia tubercolare in fase attiva o, persino, il rifiuto
del paziente di sottoporsi alla visita già fissata dall’Ente previdenziale.
Eloquenti, nella valutazione tutt’altro che illogica della sentenza impugnata,
si rivelavano le intercettazioni ambientali, nelle quali l’imputato discorre di

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convincimento alla stregua delle risultanze delle intercettazioni svolte tra

pratiche fatte “aumm aumm dove non c’è nemmeno la radiografia” ed afferma “è
un casino, state attenti sennò qua ci mettono dentro tutti, a me, a Campanelli, a
tutti…perché abbiamo fatto un reato!”.

4.3. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza
impugnata per mancanza e manifesta il logicità della motivazione ai sensi degli
artt. 606, comma 1, lett. e), e 546, comma 1, cod. proc. pen., nonché per
violazione della legge penale, in relazione agli artt. 416, 479 e 640 e 62-bis cod.

ritenuto di poter riassumere la prova dell’esistenza degli elementi costitutivi del
reato dal tenore di intercettazioni ambientali, laddove tali conversazioni,
intervenute in un contesto di comune ilarità, erano idonee a dimostrare
esclusivamente la sussistenza del reato impossibile.
L’azione contestata al Danese si connotava, infatti, per una inidoneità
assoluta ed originaria, tale da poter fondare esclusivamente un reato impossibile
e non già, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, una
“partecipazione truffaldina”.
Le frasi poste a base dell’accordo corruttivo nella prospettazione di accusa
erano, infatti, state pronunciate dall’imputato in un contesto di comune ilarità e
costituivano “inopportune tracimazioni lessicali” ovvero la espressione di “un
mero eccesso verbale”.
Nulla era detto, inoltre, nella sentenza impugnata circa la nneritevolezza da
parte dell’imputato della circostanze attenuanti generiche.

4.4. Il motivo, connotato da un forte tasso di genericità, si risolve nella
prospettazione, inammissibile in sede di legittimità, di interpretazioni alternative
del significato delle espressioni captate.
L’interpretazione del significato di una conversazione intercettata è, infatti,
affare del giudice di merito che può essere sindacata solo se ne sia stato
travisato il contenuto e la difformità con quello reale e il travisamento risulti
decisivo ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv.
259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915
del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994).
Nella specie, peraltro, la interpretazione di tale dato probatorio enucleata
dalla Corte di appello si rivela tutt’altro che manifestamente illogica, in quanto è
stata svolta sinergicamente alle ulteriori risultanze istruttorie relative alle
diagnosi ideologicamente false poste in essere dal Manisco e dal continuo
afflusso di pazienti interessati alle stesse per ottenere indebitamente pensioni ed
altre provvidenze a carattere assistenziale.

47

pen., e per vizio della motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente

Manifestamente infondata si rivela anche la censura relativa alla dedotta
omessa motivazione in ordine alla censura, svolta nell’atto di appello,
relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di appello ha, peraltro, congruamente rilevato come non potesse
essere accolta la richiesta della difesa dell’imputato di concessione delle
circostanze attenuanti generiche, in quanto non erano emersi elementi
valorizzabili in proprio favore, anche in ragione della gravità delle condotte
illecite poste in essere e della assenza di sintomi di resipiscenza.

giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché
sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli
indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione
o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
A pag. 22 dell’atto di appello il difensore aveva, peraltro, dedotto che
“anche dal punto di vista soggettivo, il Tribunale non ha preso in considerazione
il fatto che si tratta di persona incensurata, che ha partecipato con cognizione ed
interesse al proprio processo (fin dall’udienza preliminare) nei cui confronti non è
mai in precedenza sorto il dubbio di condotte anche soltanto meno che
irreprensibili.
Per tali considerazioni, al Danese potevano essere accordate le attenuati
generiche e la pena poteva essere contenuta in limiti tali da consentire la
sospensione condizionale, non potendosi certo ipotizzare la perpetrazione di
ulteriori reati da parte sua”.
Tali rilievi si rivelano, tuttavia, assolutamente generici, in quanto, pur con
riferimento a condotte di reato poste in essere prima delle modifiche all’art. 62-

bis cod. pen. apportate dall’art. dall’art. 1 lett. f-bis della Legge 24 luglio 2008,
n. 125, le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute solo
per l’incensuratezza dell’imputato, dovendosi pur sempre considerare anche gli
altri indici desumibili dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 4033 del
04/12/2013 (dep. 29/01/2014), Morichelli, Rv. 258747; Sez. 4, n. 31440 del
25/06/2008, Olavarria Cruz, Rv. 241898; Sez. 5, n. 3247
05/12/1985, (dep. 28/04/1986), Puggelli, Rv. 172530).

5. Francesco Manna, avvocato del Foro di Bari, è imputato del delitto di cui
all’art. 416 cod. pen., commesso unitamente a Vincenzo Manisco, Antonio
Lubelli, Vittorio Cavallo, Carlo Albano e Carmela Iurlano, per essersi associati allo
scopo di commettere più delitti di falso ideologico in atto pubblico, truffa in
danno di enti pubblici e corruzione, in Brindisi dall’aprile del 2004 sino al gennaio
2006 (capo 66), del delitto di truffa aggravata, per aver determinato i pubblici

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In tema di attenuanti generiche, peraltro, il giudice del merito esprime un

ufficiali che avevano redatto falsa documentazione al fine di ottenere in favore di
Anna Maria Leoci l’ottenimento della pensione ordinaria di invalidità (capo 69), di
analoga condotta posta in essere in favore di Caterina Rossini (capo 78),
Margherita Boffo (capo 83), di Angelo De Biasi (capo 89), Francesca Carmina De
Netto (Capo 94) e del delitto di falso commesso in favore di Angelo De Biasi
(capo 87).
L’avv. Luigi Manna, nell’interesse di Francesco Manna, deduce cinque motivi.

1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o la manifesta illogicità della
motivazione in relazione al delitto di falso di cui al capo 87) contestato come
commesso in concorso con il Manisco ed il De Biasi.
Nell’atto di appello il difensore dell’imputato aveva lamentato la totale
assenza di motivazione in relazione a tale delitto di falso.
Erano, tuttavia, rimasti inespressi nella sentenza impugnata gli elementi
probatori dai quali la Corte di appello aveva tratto il convincimento che il dott.
Campanelli avesse disconosciuto il certificato indicato nella imputazione.
Alla luce di tali considerazioni il Manna avrebbe dovuto essere assolto da
tale accusa per non aver commesso il fatto.

5.2. Tale motivo si rivela, tuttavia, proposto per motivi diversi da quelli
ammessi dall’art. 606 cod. proc. pen. prima ancora che manifestamente
infondato.
I rilievi del ricorrente, pur censurando formalmente asserite carenze o
illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si esauriscono nella
riproposizione testuale della censura articolata sul punto nell’atto di appello,
peraltro in termini meramente assertivi, e nella riproposizione di ampi stralci
della deposizione resa dal dott. Campanelli alla udienza del 25 gennaio 2009 sui
fatti contestati in tale imputazione.
La censura, pertanto, oltre a rivelarsi aspecifica, in quanto non si confronta
criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, si risolve in una
sollecitazione rivolta alla Corte di legittimità a pervenire ad una diversa e più
favorevole interpretazione degli elementi probatori analiticamente contestati.
La Corte di appello ha, peraltro, del tutto congruamente ritenuta provata la
falsità contestata, interpretando in chiave sinergica le conversazioni tra presenti
captate in data 30 settembre 2004 (e, segnatamente, le n. 544 e n. 545), gli
esiti della deposizione resa in dibattimento dal radiologo dott. Michele Campanelli
e la presenza agli atti di due referti a firma del medesimo, aventi lo stesso
numero di protocollo (44332) e la stessa data (30 settembre 2004, peraltro

49

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma

coincidente con quella in cui era avvenuta la conversazione intercettata), che
riportano due diagnosi diverse.

5.3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza o la manifesta
illogicità della motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di
assoluzione in ordine ai delitti di truffa di cui ai capi 69), 78), 89) e 94), in
quanto la Corte di appello non aveva risposto alle censure formulate nell’atto di
appello in ordine alla dinamica esecutiva delle truffe e non aveva chiarito se vi

Nell’atto di appello, infatti, la difesa aveva rilevato che il compito precipuo
della Commissione Medica di Verifica era quello di accertare la sussistenza in
concreto dei presupposti di legge per il trattamento pensionistico o per la
dichiarazione di inabilità e non già quello di limitarsi ad una mera ratifica della
dichiarazione medica esibita dal richiedente.
La Corte di appello aveva, tuttavia, obliterato che Anna Maria Leoci, Caterina
Rossini e Margherita Boffo, Angelo De Biasi e Francesca Carmina De Netto erano
affetti da patologie invalidanti da molti anni.
La Corte di appello di Lecce, tuttavia, invece di confutare la documentazione
medica che attestava tali patologie gravi e risalenti, si era limitata
esclusivamente a riproporre intercettazioni telefoniche ed ambientali di dubbia
interpretazione.

5.4. Anche tale censura si rivela inammissibile, in quanto si risolve in una
riproposizione testuale del motivo svolto sul punto nell’atto di appello e dalla
proposizione di un paio di interrogazioni retoriche come chiusa.
La Corte di appello di Lecce ha, invece, congruamente valorizzato il
contenuto delle intercettazioni telefoniche, che avevano disvelato la reale finalità
delle documentazione sanitaria prodotta ed il carattere mendace della stessa.
Inammissibile in sede di legittimità è, inoltre, la rivalutazione delle patologie
dalle quali erano afflitti i singoli imputati e del più generale compendio probatorio
posto a fondamento della decisione impugnata al fine di escludere il nesso
eziologico tra la falsa diagnosi e l’ottenimento del beneficio pensionistico.
Nessun rilievo al fine di escludere il delitto di truffa contestato, per quanto
già esposto con riferimento alla posizione del Manisco, possono, da ultimo,
assumere le eventuali complicità presenti all’interno della Commissione Medica di
Verifica (peraltro meramente adombrate dal ricorrente).

5.5. Il terzo ed il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente in
quanto traggono origine dal medesimo presupposto interpretativo.

50

fossero complici all’interno della Commissione Medica di verifica.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza o della manifesta
illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di prescrizione
per i delitti di truffa contestati ai capi 69), 78), 89) e 94).
Nell’atto di appello, infatti, la difesa aveva rilevato che non poteva essere
contestata all’imputato la qualificazione della truffa quale delitto a consumazione
prolungata, in quanto, non essendo il Manna il beneficiario della provvidenza
economica illecitamente lucrata, non avrebbe potuto interrompere la
consumazione prolungata.

comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione ai reati di
truffa in quanto considerati a consumazione prolungata, pur non essendo la
stessa configurabile nei confronti del concorrente non beneficiario.

5.6. Entrambe tali censure si rivelano manifestamente infondate per motivi
analoghi a quelli già esaminati con riferimento al sesto motivo dedotto dal
Manisco.
La unitarietà del delitto di truffa commesso in forma concorsuale esclude la
possibilità di configurare diversi termini di prescrizione calibrati sulla diversa
tipologia di apporto concorsuale dei vari partecipi alla commissione del reato.
Alla unitarietà della fattispecie plurisoggettiva eventuale consegue, infatti,
il calcolo di un solo ed unitario termine di prescrizione per tutti i concorrenti del
reato, indipendentemente dalle forme che ha assunto la partecipazione e del
segmento temporale nel quale la stessa è collocata.

5.7. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancanza o la manifesta
illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.
pen., in relazione all’errore materiale nella quantificazione della pena.
La difesa nell’atto di appello aveva, infatti, rilevato conne la determinazione
della pena operata in primo grado fosse affetta da un errore di calcolo.
Se, infatti, come aveva statuito il Tribunale di Brindisi l’aumento di pena per
la continuazione doveva essere stabilito in tre mesi per ciascuno dei sei reati
satellite, la pena complessiva sarebbe dovuta essere di quattro anni e dieci mesi
di reclusione (corrispondente alla somma della pena stabilita per il delitto base di
tre anni e quattro mesi ed ai diciotto mesi inflitti in attuazione del regime della
continuazione) e non già di sei anni di reclusione.
La Corte di appello, tuttavia, nell’eliminare gli aumenti di pena per i reati
satellite di cui ai capi 66) e 83), per i quali era intervenuto il proscioglimento
dell’imputato per prescrizione, aveva determinato l’aumento per ciascun residuo

51

Con il quinto motivo il ricorrente censura, inoltre, ai sensi dell’art. 606,

reato avvinto dalla continuazione non già in tre mesi, bensì in cinque mesi e dieci
giorni di reclusione.
Tale determinazione della pena era, tuttavia, sproporzionata rispetto a
quella irrogata nei confronti dei correi e concretava una ingiustificata disparità di
trattamento con i medesimi.
Con il sesto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o la erronea applicazione della legge
penale in relazione alla reformatio in peius operata dalla sentenza impugnata.

dieci giorni di reclusione per ogni reato satellite, rispetto ai tre “previsti” dal
Tribunale di Brindisi, rappresentava una reformatio in peius della sentenza di
primo grado non consentita al giudice di appello.
Il divieto di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., infatti, non riguarda
solo l’entità complessiva della pena inflitta, ma anche tutti gli elementi autonomi
che concorrono alla sua determinazione.

5.8. Tali motivi si rivelano inammissibili in quanto manifestamente infondati.
La decisione impugnata non ha, infatti, operato alcuna reformatio in peius
della sentenza di primo grado, avendo invece rideterminato la pena in misura
inferiore a quella statuita dal Tribunale di Brindisi per effetto della intervenuta
prescrizione di due reati satellite.
La Corte di appello di Lecce, nel precisare che l’aumento di pena per la
continuazione operato in primo grado doveva intendersi determinato nella
misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione per ciascun reato satellite, non
ha, del resto, inflitto un trattamento sanzionatorio più grave di quello della
sentenza di primo grado, ma ha solo chiarito il calcolo della pena espresso in tale
pronuncia, in quanto ritenuto affetto da un mero errore materiale.
Parimenti inammissibile si rivela il quinto motivo.
Il ricorrente, infatti, muovendo dall’errore di calcolo operato dal Tribunale di
Brindisi, che ha determinato la pena complessiva di sei anni di reclusione ed ha
solo erroneamente indicato in motivazione l’ammontare di pena inflitta per
ciascuno dei sei reati satelliti, ha chiesto alla Corte di appello di emendare tale
errore ed ha ribadito tale censura innanzi alla Corte di legittimità.
Errata risulta, tuttavia, la sola indicazione nella motivazione del Tribunale di
Brindisi della misura di pena inflitta per ciascun reato satellite, quale frutto di
una mera falsa demonstratio, e non già la determinazione della pena finale
operata in dispositivo e ripresa nella motivazione della sentenza di primo grado.
La pretesa del ricorrente di ridurre la pena inflitta in primo grado a quella
complessiva di quattro anni e dieci mesi di reclusione, quale esito di una mera

52

L’applicazione di un aumento di pena, in continuazione, di cinque mesi e

operazione di correzione di errore materiale, era, pertanto, manifestamente
infondata e correttamente non è stata accolta dalla sentenza impugnata.
La Corte di appello ha, peraltro, ritenuto, con motivazione logica ed immune
da censure logiche o giuridiche, che la pena irrogata in primo grado fosse
congrua e non dovesse subire riduzioni ad eccezione della espunzione della pena
inflitta per i reati satelliti medio tempore prescritti.
La censura del ricorrente, volta ad ottenere in sede di legittimità, la
correzione di un errore materiale esula, peraltro, dai limiti della cognizione propri

Il potere della Corte di cassazione di rettificazione del provvedimento
impugnato ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. può, infatti, essere esercitato
solo in presenza di un ricorso ammissibile e tale non è quello proposto al solo
fine di ottenere che il giudice di legittimità provveda a rettificare la specie o la
quantità della pena risultante errata per denominazione o computo, in quanto il
relativo motivo non è riconducibile alle previsioni dell’art. 606 cod. proc. pen.
(Sez. 4, n. 8013 del 17/01/2014, Marfisi, Rv. 259281; Sez. 7, n. 1686 del
10/12/2009 (dep. 15/01/2010), P.M. in proc. Frisoli, Rv. 245421; Sez.6, n.
12597 del 20/02/2004, Fasciolo, Rv. 229216; Sez. 1, n. 1025 del 23/09/2005,
D’Anna, Rv. 233276; Sez. 6, n. 30576 del 29/05/2003, Jamal, Rv. 225716).

6. Vincenzo Chiaramida è imputato, in concorso con Vincenzo Manisco e
Roberto Rizzo, del delitto di cui agli artt. 110, 640, comma secondo, n. 1, cod.
pen., per aver determinato i predetti sanitari a formare false diagnosi di
necessità di ossigenoterapia domiciliare e la falsa perizia depositata innanzi al
Tribunale di Brindisi in data 7 maggio 2004; la produzione di tale falsa
documentazione erano gli artifici ed i raggiri che avevano indotto in errore
l’INPS, procurando un ingiusto profitto al Chiaramida, costituito nell’erogazione
da parte dell’ente previdenziale dell’indennità di accompagnamento con
decorrenza dal novembre del 2011, nella misura di euro 17.270 a titolo di
arretrati ed euro 443 circa a titolo di assegno mensile, fatto commesso in
Brindisi, dal novembre del 2001 sino alla data odierna con permanenza, con
l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico. (capo 63).
Vincenzo Chiaramida, con ricorso presentato personalmente, impugna la
predetta sentenza e ne chiede l’annullamento, formulando due motivi.

6.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà ed illogicità
della motivazione, in quanto le condizioni di salute del Chiaramida giustificavano
la concessione della indennità di accompagnamento.

53

della giurisdizione di legittimità.

La Corte di appello aveva, infatti, rilevato che le conclusioni cui era
pervenuto il consulente tecnico di ufficio, dott. Rizzo, nella consulenza depositata
in data 7 maggio 2004, avevano determinato l’esito favorevole della causa
intentata dal Chiaramida per il riconoscimento della indennità di
accompagnamento.
Il dott. Rizzo aveva, infatti, operato una valutazione accurata delle
condizioni generali di salute del Chiaramida sulla base di elementi obiettivi e
verificabili, optando per la incapacità dello stesso ad attendere alla normali

periziando”.
Il Rizzo aveva, peraltro, esaminato la medesima documentazione già
valutata dalla Commissione medica di prima istanza e gli ulteriori esami che il
ricorrente aveva prodotto nel ricorso; tra i medesimi vi era, peraltro, una nuova
EGA del 25 novembre 2003, che è un esame oggettivo, non suscettivo di
manipolazione.
La motivazione della Corte di appello era, tuttavia, illogica, in quanto la
conferma delle statuizioni condannatorie nei confronti del Chiaramida si
ponevano in insanabile contraddizione con la assoluzione del Rizzo perché il
medesimo aveva svolto correttamente la propria valutazione.
Errato era, inoltre, la valutazione della Corte di appello secondo la quale la
prescrizione di ossigeno liquido terapeutico (OLT) per diciotto ore giornaliere
redatta dal Manisco ed ideologicamente falsa avesse costituito una condizione
determinante per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Il presupposto per il riconoscimento di tale provvidenza, invece, ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 18 del 1980, era il difetto di autosufficienza determinato
dalla deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata nello spazio e nel
tempo.
La indennità di accompagnamento era, pertanto, stata riconosciuta sulla
base di una situazione complessiva dell’imputato, obiettivamente valutata dal
consulente tecnico di ufficio, senza che avesse assunto in tale contesto rilievo la
prescrizione dell’ossigeno liquido terapeutico.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 157 cod. pen.,
129, 529 e 531 cod. proc. pen.
La Corte di appello di Lecce aveva, infatti, omesso di dichiarare la
prescrizione dei reati attribuiti all’imputato, peraltro, maturata già nel corso del
giudizio di primo grado.
Il delitto di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico era, infatti, stato
contestato “dal 2001 sino alla data odierna con permanenza” e, pertanto, come

54

attività quotidiane in ragione delle “complessive scadenti condizioni di salute del

delitto permanente, con contestazione chiusa alla data del deposito della
richiesta di rinvio a giudizio.
Da tale data era, peraltro, decorso il termine massimo per la prescrizione,
pari a sei anni, essendosi il giudizio di primo grado concluso in data 10 luglio
2014.
La Corte di appello, tuttavia, qualificando la truffa come un reato a
consumazione prolungata, per la quale non era cessata la elargizione della
prestazione previdenziale illecitamente ottenuta, in assenza di modifica o

divieto di reformatio in peius in assenza di specifica impugnazione sul punto da
parte del Pubblico Ministero.

6.2. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente
dall’imputato in data 28 agosto 2017 e, segnatamente, in data posteriore alla
entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (e, pertanto, al 3 agosto
2017).
Sebbene, infatti, la sentenza impugnata sia stato emessa in data 24 marzo
2017, e depositata nella Cancelleria della Corte di Appello il 23 maggio 2017,
ossia in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 103 del
2017, il diritto di impugnazione risulta esercitato mediante la proporzione del
ricorso per cassazione in data successiva alla entrata in vigore della nuova
disciplina e, quindi, lo stesso deve necessariamente essere conformato dallo ius
superveniens.
L’art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell’art. 571,
comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell’imputato, ha,
infatti, anteposto alla previsione secondo la quale “l’imputato può proporre
impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale…” la clausola
di esclusione “Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’articolo
613, comma 1,”.
Il connma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso

nell’incipit

dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso
ai difensori non iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, le parole:
“Salvo che la parte non vi provveda personalmente,”.
Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente il legislatore
della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la possibilità per
l’imputato di presentare ricorso per cassazione personalmente, attribuendo il
monopolio della redazione dell’atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai
difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.

55

integrazione della predetta imputazione, aveva posto in essere una violazione del

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, pertanto, il ricorso per cassazione
avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare,
non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica
apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti
nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del
21/12/2017, (dep. 23/02/2018), Aiello, Rv. 272010).
A tali rilievi consegue la inammissibilità del ricorso proposto dal Chiaramida

non sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di
cassazione.
Inammissibili si rilevano, peraltro, entrambe le censure proposte.
Il primo motivo è, infatti, svolto meramente in fatto e tende a proporre una
ricostruzione alternativa dei fatti di causa mediante una rinnovata valutazione
delle risultanze delle certificazioni sanitarie e degli esami medici svolti.
La Corte di appello di Lecce ha, peraltro, ritenuto tutt’altro che illogicamente
che il Chiaramida non avesse titolo alla concessione della indennità di
accompagnamento sulla base della considerazione sinergica delle intercettazioni
telefoniche, della documentazione acquisita e delle stesse dichiarazioni rese
dall’imputato nell’interrogatorio reso innanzi al Giudice per le indagini
preliminari.
I Nas avevano anche posto in essere un servizio di osservazione che aveva
dimostrato come il Chiarannida deambulasse normalmente e fosse capace di
svolgere attività fisica in piena autonomia (pag. 54 della sentenza impugnata).
Il Chiaramida aveva, peraltro, versato la somma di cinquemila euro al
Manisco ed all’epoca della concessione della indennità non utilizzava l’ossigeno
liquido per diciotto ore al giorno e, pertanto, non si trovava nelle condizioni per
ottenere la provvidenza illecitamente lucrata.
Non vi è, inoltre, alcuna contraddizione con il capo della sentenza impugnata
che ha assolto il Rizzo, in quanto, secondo la Corte di appello, il medesimo, non
risultato destinatario di somme di danaro dal Chiaramida, forse per superficialità,
si era “adagiato” sulle conclusioni rassegnate dello specialista Manisco.
Parimenti manifestamente infondato si rivela anche il secondo motivo di
ricorso.
La Corte di appello ha, infatti, escluso la intervenuta prescrizione del delitto
contestato, in quanto la erogazione della prestazione previdenziale
indebitamente percepita non era ancora cessata.
Nella specie, peraltro, per le ragioni diffusamente esposte non si è in
presenza di un delitto permanente, bensì della distinta figura di un delitto a

56

ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto

consumazione prolungata, per il quale il termine di prescrizione decorre dalla
percezione dell’ultima rata di finanziamento (ex plurimis: Sez. 2, n. 53667 del
02/12/2016, Bellucci, Rv. 269381).
Del resto, non rientra nell’ambito della disciplina di cui all’art. 597, comma
3, cod. proc. pen. la previsione della possibile diversità del termine di
prescrizione del reato, conseguente alla diversa e più grave qualificazione
giuridica del fatto contestato operata nella sentenza di appello rispetto a quella
data dal giudice di primo grado (Sez. 6, n. 32710 del 16/07/2014, Schepis, Rv.

riguarda il solo trattamento sanzionatorio, in senso stretto, stabilito in concreto
dal giudice).

7. Giuseppe Cavaliere è, imputato, in concorso con Vincenzo Manisco, del
delitto di cui agli artt. 110, 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., perché,
mediante la formazione della certificazione ideologicamente falsa di cui al capo
114) nonché mediante l’inganno ordito ai danni delle Commissioni Mediche di
verifica e di prima istanza di Brindisi e di Ostuni, aveva indotto in errore l’INPS di
Brindisi e si era procurato un ingiusto profitto, consistito nella erogazione in
proprio favore, in assenza delle condizioni di legge, della pensione di invalidità
civile, con decorrenza dal 1 luglio del 2003, nella misura di euro 4.673 a titolo di
arretrati e di circa 234 euro mensili. Con l’aggravante di aver commesso il fatto
in danno di un ente pubblico. In Brindisi dal 1 febbraio 2005 sino alla data
odierna (capo 116).

7.1. L’avv. Vittoriano Bruno, nell’interesse di Giuseppe Cavaliere deduce, ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza e la
erronea applicazione degli artt. 110, 640, secondo comma n. 1, cod. pen. per
mancanza degli elementi costitutivi di tale delitto e, congiuntamente, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza la contraddittorietà
e la manifesta illogicità della motivazione sul punto ed il travisamento della
prova.
La Corte di appello, asseverando il percorso motivazionale delineato dalla
sentenza di primo grado, aveva erroneamente ritenuto che il Cavaliere avesse
ottenuto la pensione di invalidità civile grazie alla falsa documentazione redatta
dal Manisco.
La Commissione medica di verifica non era, tuttavia, stata tratta in inganno
da tale documentazione e, comunque, l’idoneità ingannatoria di tale
documentazione poteva esclusa da controlli preventivi volti a verificare in
concreto la sussistenza dei presupposti di legge.

57

260633, in motivazione la Corte ha precisato che il divieto di reformatio in peius

Il consulente tecnico dr. Giovanni Indini aveva, del resto, evidenziato come
il Cavaliere, in ragione delle proprie condizioni di salute e delle gravi patologie
che lo affliggevano, avrebbe in ogni caso ottenuto dalla commissione medica una
diagnosi di invalidità al 100%, pur in assenza della certificazione redatta dal
Manisco.
La Corte di appello di Lecce, tuttavia, aveva superficialmente affermato la
falsità ideologica della diagnosi del Manisco esclusivamente sulla base degli esiti
delle intercettazioni e, pertanto, vi era stato un travisamento della prova ed una

Quanto all’elemento soggettivo, inoltre, non poteva affermarsi con certezza
che il presunto certificato medico fosse stato redatto nell’esclusivo interesse del
Cavaliere e che il medesimo fosse consapevole degli effetti prodotti dalla
falsificazione, in quanto la sentenza impugnata aveva accertato che il Manisco, in
più occasioni si era determinato a prescrivere ossigeno liquido terapeutico anche
a pazienti che non ne avevano realmente bisogno.
La sentenza impugnata, pertanto, doveva essere annullata perché il fatto
non costituisce reato o, comunque, per intervenuta prescrizione.

7.2. Entrambi i motivi di ricorsi, peraltro svolti congiuntamente dal
ricorrente, si rivelano inammissibili.
La censure di violazione di legge, rimessa, peraltro, ad interrogazioni che
non definiscono compiutamente il tenore dei rilievi critici articolati, si rivela
aspecifica.
Parimenti inammissibili si rivelano le censure rivolte avverso la motivazione,
in quanto risultano intese a sollecitare nuovamente un sindacato di merito della
Corte di legittimità, sia pure a mezzo della deduzione di un travisamento della
prova, come è icasticannente dimostrato dalla allegazioni al ricorso di un ampio
compendio di documenti e di certificazioni sanitarie delle patologie che affliggono
il ricorrente.
Il ricorrente, pertanto, pur censurando formalmente asserite illogicità o
carenze della motivazione della sentenza impugnata, sollecita la Corte di
legittimità a pervenire ad una diversa e più favorevole interpretazione degli
elementi probatori analiticannente contestati.
Nessun travisamento della prova è, inoltre, ravvisabile nella specie.
Nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, infatti, il vizio del travisamento
della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale
processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto
con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e) cod.
proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione –

58

inadeguata valutazione delle certificazioni sanitarie e della consulenza in atti.

che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 4,
n. 5615, del 13/11/2013, Nicoli, Rcv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013,
Capuzzi, Rv. 258438).
Nella specie, del resto, il compendio probatorio delibato dalla Corte di
Appello nella propria motivazione è il medesimo di quello delibato dal giudice
dibattimentale in primo grado e, pertanto, la censura deve essere ritenuta

La Corte di appello di Lecce ha, peraltro, argomentato, tutt’altro che
illogicamente, la sussistenza degli artifizi e dei raggiri sulla base del contenuto
delle conversazioni captate nello studio del Manisco tra il medesimo ed il
Cavaliere in data 16 aprile 2004; all’esito di tale incontro era stato redatto il
certificato ma senza che il Manisco avesse previamente consultato l’esito di
esami strumentali.
Il Manisco, nel corso di tale colloquio aveva, inoltre, istruito il Cavaliere sulla
condotta da assumere nel corso della prossima visita di controllo innanzi alla
commissione medica per fingere la patologia indicata nel certificato,
presentandosi con lo “stroller”, simulando “attacchi” e facendo parlare solo un
tale D’Onofrio, che avrebbe dovuto accompagnarlo in tale sede.
Tali minuziosi consigli potevano, peraltro, essere forniti solo ad un paziente
che non era affetto dalla grave patologia polmonare diagnosticata dal Manisco
(“IRC in enfisema bolloso e BPCO, persona impossibilitata a svolgere le normali
attività di vita vegetativa e di relazione”).
La consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero aveva, peraltro,
dimostrato come il Cavaliere non si trovasse nelle condizioni per dover ricorrere
alla ossigenoterapia e sempre la falsità della diagnosi spiegava la conversazione
intercorsa tra il Manisco ed il Cavaliere in data 15 febbraio 2015.
Nella stessa, infatti, il Manisco non solo aveva ammesso apertamente di
aver prescritto l’ossigenoterapia in assenza di necessità,ma solo approfittando
della generica compatibilità di tale terapia con il quadro patologico del paziente,
ma aveva anche consigliato anche al Cavaliere di non farsi visitare dai consulenti
del Pubblico Ministero.
La Corte di appello ha, peraltro, rilevato, non certo incongruamente che la
prescrizione di ossigenoterapia è considerata talmente “invalidante” da
giustificare il riconoscimento automatico della indennità di accompagnamento.

8. Annamaria Leo, all’esito del giudizio di appello, è imputata del solo delitto
di cui agli artt. 110, 81, 479 cod. pen., commesso in concorso con Vincenzo

59

inammissibile anche sotto tale profilo.

Manisco, per aver determinato o, comunque, istigato il Manisco, nella qualità di
medico pneumologo, responsabile del servizio pneumotisiologico del distretto
socio sanitario di Brindisi e, quindi, di pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie
funzioni, ad attestare falsamente che la Leo, in quanto affetta da “BPCO,
ipossiemia intermittente e desaturazione da sforzo”, abbisognava di ossigeno
terapia domiciliare. In Brindisi, dal 30 giugno 2003 sino al 5 gennaio 2005 (capo
64).

8.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea
applicazione degli artt. 110, 479 cod. pen. in relazione al difetto dell’elemento
psicologico ed alla mancanza, alla contraddittorietà ed alla manifesta illogicità
della motivazione sul punto.
La Corte di appello aveva, infatti, male interpretato le intercettazioni
telefoniche ed ambientali poste a fondamento delle statuizioni condannatorie
della sentenza di primo grado e difettava una accurata indagine circa la
sussistenza dell’elemento soggettivo in capo alla ricorrente.
La pronuncia assolutoria intervenuta relativamente al tentativo di ottenere
mediante la falsa diagnosi una sentenza favorevole da parte del Giudice del
lavoro, fatto contestato al capo 65) della imputazione, tuttavia, dimostrava la
insussistenza del movente ipotizzato dalla Corte di appello del falso per
induzione, originariamente identificato nel tentativo di ottenere con l’inganno la
indennità da invalido civile.
La pronuncia assolutoria intervenuta per tale fatto avrebbe anzi dovuto
condurre ad una diversa conclusione anche in relazione all’ipotesi di concorso nel
delitto di induzione alla falsità asseritamente commessa dal Manisco.
Il dr. Manisco, del resto, non era stato l’unico medico ad aver accertato le
necessità di ossigenoterapia nel trattamento della patologia respiratoria della
Leo.
Il Prof. Giuseppe Valerio, escusso alla udienza del 18 maggio 2011 innanzi al
Tribunale di Brindisi, aveva, peraltro, condiviso la diagnosi e la terapia prescritta
dal Manisco ed evidenziato che l’errore commesso dai consulenti della Procura
era stato quello di non approfondire le condizioni globali di salute dell’imputata.
La testimonianza disinteressata dal Prof. Valerio e le cartelle cliniche relative
ai ricoveri ospedaliere sofferti dall’imputata consentivano, pertanto, di superare
le conclusioni dei periti della Procura, confutando l’ipotesi accusatoria.
Ad ulteriore sostegno del difetto di dolo della Leo vi erano, inoltre, le
certificazioni prodotte nel corso della udienza dibattimentale del 14 marzo 2014

60

L’avv. Cinzia Cavallo, difensore di Annamaria Leo, deduce due motivi.

e, segnatamente, i certificati sottoscritti sino al 2009 dal dr. Castagnaro e le
prescrizioni di ossigeno autorizzate dal dr. Sabato, Responsabile della divisione di
Pneumologia della ASL di Brindisi di Via Dalmazia, supportati dagli esiti delle
spirometrie e dagli altri accertamenti medici allegati alle richieste.
Tali documenti, pur richiamati nei motivi di appello, erano stati, tuttavia,
ignorati nella sentenza impugnata.
Nel corso del giudizio promosso dalla Leo per l’ottenimento dell’assegno di
invalidità ben quattro medici erano pervenuti alle medesime conclusioni del

Vi era, inoltre, la consulenza tecnica di ufficio svolta nel secondo grado del
giudizio civile per il riconoscimento dell’invalidità civile, che avevano condotto
alla assoluzione dalla imputata per il delitto originariamente contestato al capo
65).
Immotivato era, pertanto, l’addebito rivolto alla Leo di aver indotto il
Manisco a prescrivere falsamente l’ossigeno per favorire la concessione della
pensione di invalidità civile alla imputata.
Non era, infatti, stato provato un accordo criminoso tra l’imputata ed il dott.
Manisco.
La Leo, del resto, non potendo conoscere, né sospettare di eventuali accodi
del Manisco con le imprese fornitrici di ossigeno, aveva agito in buona fede,
ritenendo veritiere le diagnosi del proprio medico.
Le conversazioni telefoniche intercettate dimostravano, invero, solo il
rapporto di fiducia che legava la imputata al proprio medico di fiducia, dal quale
avrebbe accettato tutte le terapie dallo stesso ritenute necessarie per la cura
delle proprie patologie

8.2. Tali censure si rivelano manifestamente infondate.
La Corte di appello di Lecce non incongruamente ha rilevato come, all’epoca
della redazione della diagnosi da parte del Manisco, la Leo non abbisognasse di
“ossigeno terapia domiciliare”.
Dalle intercettazioni telefoniche tra la Leo ed il Manisco era, infatti, emerso
esplicitamente che la indicazione della prosecuzione della ossigenoterapia era
dovuta non già ad esigenze terapeutiche o alle condizioni patologiche in cui
versava la paziente, ma esclusivamente all’esigenza di ottenere il trattamento
pensionistico di indennità civile.
Dalle conversazioni del 24 marzo 2004, del 10 giugno 2004 e del 20 giugno
2004 risultava, infatti, che la Leo si era sottoposta alla ossigenoterapia solo
perché utile al conseguimento della utilità civile e che il Manisco non solo aveva

61

Manisco circa la necessità di cura della Leo ricorrendo all’ossigenoterapia.

condiviso tale scelta, senza eseguire alcun accertamento, ma le aveva consigliato
di continuare tale terapia anche durante la pendenza del ricorso.
Proprio perché rappresentava non già una terapia, bensì un espediente il
Manisco, senza effettuare alcun accertamento previo, aveva acconsentito alla
richiesta della Leo che gli aveva chiesto di rinnovarle la prescrizione per un
ulteriore periodo.
In tali conversazioni, del resto, il Manisco risultava neppure essere a
conoscenza delle reali condizioni di salute della Leo, al punto da aver chiesto alla
stessa paziente di quali certificati disponesse e se fosse stata mai ricoverata,

mentre la Leo, da parte sua, non aveva avvertito neppure la necessità di chiarire
in dettaglio le proprie condizioni di salute per ottenere la nuova prescrizione della
ossigenoterapia, limitandosi a rispondere che teneva “tutta la prassi tua”.
Nella conversazione ambientale n. 4012 dell’Il febbraio 2005, inoltre, il
Manisco aveva consigliato alla Leo di non farsi visitare dai consulenti tecnici
nominati dal Pubblico Ministero, ma di limitarsi a consegnare la documentazione.
Nessuna aporia era, inoltre, ravvisabile con riferimento alla assoluzione della
Leo dal delitto di falso per induzione del Giudice del lavoro, delitto contestato al
capo 65), in quanto il medesimo aveva ritenuto, sulla base di ragioni giuridiche e
non mediche, irrilevante la diagnosi di ossigenoterapia redatta dal Manisco ai fini
dell’accoglimento della domanda per il riconoscimento dell’indennità proposta
dalla Leo.

8.3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione
dell’art. 62-bis cod. pen. ed la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta
illogicità della motivazione sul punto.
Nella sentenza impugnata non erano, infatti, state esposte le ragioni poste a
fondamento del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche
alla imputata, peraltro incensurata ed affetta da anni da molteplici patologie
invalidanti.
La Corte di appello, “adagiandosi” sulle conclusioni raggiunte dal Tribunale di
Brindisi, aveva omesso di considerare situazioni pur documentate dalla difesa,
quali gli accertamenti medici successivi al rilascio della certificazione
asseritamente falsa e che l’imputata aveva, peraltro, anche rinunziato alla
prescrizione.

8.4. Anche tale motivo si rivela inammissibile, in quanto la ricorrente
argomenta la opportunità di una diversa valutazione in punto di concessione

62

a

delle circostanze attenuanti generiche, ma non dimostra la carenza o la
manifesta illogicità del convincimento espresso dalla Corte di appello di Lecce.
In tema di attenuanti generiche, infatti, il giudice del merito esprime un
giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché
sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli
indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione
o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle

nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente
motivazione (ex plurimis: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv 259142).
Nessuna violazione di legge è, inoltre, ravvisabile sul punto, in quanto ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della
concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è, inoltre, tenuto a
prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo
sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi
alla concessione delle attenuanti (ex plurimis: Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016,
De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201).
Nella specie, peraltro, la Corte di appello di Lecce ha, tutt’altro che
incongruamente, rilevato che non potevano essere riconosciute all’imputata le
circostanze attenuanti generiche, non essendo emersi elementi valorizzabili in
favore della stessa in ragione della durata assai prolungata delle

condotte

delittuose poste in essere e dell’assenza di sintomi di resipiscenza.
Il parametro valutativo del trattamento sanzionatorio è, del resto,
desumibile dal testo della sentenza impugnata riguardata nel suo complesso
argomentativo e non necessariamente nella parte destinata alla mera
quantificazione della pena

(ex plurimis:

Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016,

Rignanese, Rv. 267949); in tale prospettiva interpretativa la valutazione di
innmeritevolezza della concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata
motivata, tutt’altro che illogicamente, nella sentenza impugnata.

9. Francesca Carmina De Netto all’esito della sentenza di secondo grado è
imputata, in concorso con Vincenzo Manisco, Antonio Lubelli e Francesco Manna,
del delitto di cui agli artt. 110, 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., per aver
determinato i predetti sanitari a formare diagnosi ideologicamente false; la

63

diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra, infatti,

r4

produzione di tale falsa documentazione aveva costituito gli artifici ed i raggiri
che avevano indotto in errore l’INPDAP di Brindisi, procurando un ingiusto
profitto alla De Netto costituito dal riconoscimento, anticipato ed in assenza dei
presupposti di legge, del trattamento di pensione di inabilità, nella misura di euro
14.861 circa annuale. Con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di un
ente pubblico. In Brindisi, dalla fine di settembre del 2005 sino alla data odierna
con permanenza (capo 94).
La De Netto è, altresì, imputata dei delitti di falso cui all’art. 479 cod. pen. di

Lubelli, e dei delitti di cui agli artt. 110, 48, 479 cod. pen. per aver determinato
con l’inganno il rilascio di certificazioni sanitarie ideologicamente false dal
Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Brindisi e dal Dirigente INPDAP di
Brindisi (capi 92) e 93) .
L’avv. Angela Maria Rosaria Epifani difensore di Francesca Carmina De
Netto, ricorre avverso tale sentenza ed all’ordinanza emessa in data 19 giugno
2016 dalla Corte di appello e deduce otto motivi.

9.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per inosservanza dell’art.
161, comma 4, cod. proc. pen. e per errata notificazione del decreto di citazione
nel giudizio di appello.
La notifica del decreto di citazione in appello era, infatti, stata eseguita alla
De Netto, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mentre la imputata
era ricoverata presso l’Ospedale Gemelli di Roma per sostenere un intervento
chirurgico.
La Corte di appello, tuttavia, con l’ordinanza emessa in data 19 giugno
2016, aveva rigettato la eccezione di nullità della notifica formulata dalla difesa,
obliterando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la consegna
dell’atto al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. postula
l’accertamento dell’avvenuto trasferimento della residenza o la incidenza di altra
causa che renda impossibili le notifiche nel domicilio eletto o dichiarato.
Non era, pertanto, sufficiente la mera momentanea assenza dell’imputato
dal domicilio eletto o dichiarato per procedere nelle forme di cui all’art. 161,
comma 4, cod. proc. pen., in quanto la stesse non rende impossibile eseguire la
notifica.
Nella specie la imputata era stata meramente assente dal domicilio
dichiarato in quanto aveva subito un intervento chirurgico e la notifica, pertanto,
avrebbe dovuto essere eseguita presso il luogo di cura.

64

cui ai capi 90) 91), con riferimento alle diagnosi false del Manisco e dell’otorino

9.2. Tale motivo si rivela manifestamente infondato.
La Corte di appello correttamente ha ritenuto che la notifica fosse stata
legittimamente eseguita presso il difensore nelle forme di cui all’art. 161, comma
4, cod. proc. pen., in quanto, proprio a causa del ricovero ospedaliero in Roma e
della mancata comunicazione di tale trasferimento all’autorità procedente, la
notifica era divenuta impossibile nel domicilio dichiarato.
Come già rilevato con riferimento alla analoga censura formulata dal De
Netto, del resto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che

l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161,
comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza
dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non
agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che
attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato
possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen.
(Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772).
Nella comunicazione redatta in data 20 luglio 2016 dai Carabinieri di
Carovigno in ordine alla mancata notifica del decreto di citazione in grado di
appello alla De Netto risulta, del resto, che, come riferito dal coniuge, contattato
sulla utenza cellulare, l’intervento chirurgico prevedeva una lunga degenza e,
pertanto, la progettazione difensiva di una mera assenza temporanea dal
domicilio dichiarato è infondata.

9.3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale e per vizio della motivazione con riferimento alla
violazione del diritto di difesa.
La Corte di appello aveva, infatti, omesso di dichiarare la nullità della
sentenza di primo grado in conseguenza della incompatibilità del collegio
giudicante del Tribunale di Brindisi ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen.
Nel corso del dibattimento, infatti, il Collegio giudicante aveva emesso la
sentenza n. 861 del 24 dicembre 2012 con la quale aveva dichiarato la
prescrizione dei reati per alcuni coimputati dei medesimi fatti e, pertanto, aveva
ritenuto che non fossero presenti elementi idonei per pervenire ad una sentenza
assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen. nei confronti degli stessi.
A seguito di tale pronuncia, tuttavia, il Collegio, chiamato a giudicare dei
medesimi fatti, avrebbe dovuto astenersi in ragione della incompatibilità medio
tempore insorta ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen..

65

l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima

Il Collegio, pertanto, avrebbe dovuto astenersi o, comunque, trasmettere gli
atti al Presidente del Tribunale per segnalare la propria incompatibilità, in quanto
aveva compiuto una valutazione di merito relativa alla colpevolezza di soggetti
coimputati per gli stessi fatti.

La Corte di appello, tuttavia, non aveva adeguatamente motivato sul punto
ed aveva erroneamente ritenuto che non vi fosse incompatibilità rilevante ai
sensi dell’art. 34 cod. proc. pen..
La sentenza impugnata aveva, pertanto, obliterato la elaborazione sul punto

Tribunale di Brindisi, aveva adottato una pronuncia di merito, pur sussistendo
una ipotesi di incompetenza funzionale.
In via subordinata, la ricorrente deduceva la illegittimità costituzionale
dell’art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a
partecipare al giudizio del giudice che abbia pronunciato, nel medesimo processo
e nei confronti di coimputati per gli stessi fatti, sentenza parziale di non doversi
procedere per intervenuta prescrizione per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 111
della Costituzione.

9.4. Anche tale doglianza si rivela manifestamente infondata.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal
quale non vi è ragione per discostarsi, non versa in situazione di incompatibilità il
giudice che, dopo l’apertura del dibattimento, dichiari con sentenza l’estinzione
per prescrizione di alcuni reati per cui procede, disponendo contestualmente il
prosieguo del dibattimento in relazione agli altri (ex plurimis: Sez. 6, n. 34517
del 04/07/2012, Copertino, Rv. 253436).
La stessa Corte Costituzionale ha, peraltro, sempre escluso che situazioni
d’incompatibilità potessero verificarsi in conseguenza di valutazioni operate dal
giudice già legittimamente investito, nella sede propria, del merito, sulla base
degli stessi elementi destinati a essere posti a base della decisione finale (Corte
cost., sentenze n. 448 del 1995 e n. 177 del 1996): e ciò perché in questi casi la
valutazione non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere
instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già
correttamente investito senza che ne possa essere spogliato.
Parimenti manifestamente infondata si rivela la questione di legittimità
costituzionale dedotta dalla ricorrente.
Nella costante interpretazione della giurisprudenza della Corte Costituzionale
i presupposti della incompatibilità di cui all’art 34 cod. proc. pen. vengono
individuati con riferimento a due criteri: il contenuto valutativo del merito della
stessa imputazione che caratterizzi due successive decisioni assunte dal

66

della Corte Costituzionale e non aveva considerato che, operando in tal modo il

medesimo giudice; la diversità dei ruoli giudicanti di cui quelle decisioni siano
espressione.
La Corte Costituzionale ha, pertanto, individuato il nucleo fondante della
situazione pregiudicabile nell’aver espresso “una valutazione contenutistica della
consistenza dell’ipotesi accusatoria” (C. Cost., sentenza n. 401 del 4 novembre
1991, n. 401), ma, al contempo, ha escluso la sua operatività in ambito
“endofasico” (C. Cost., sentenza n. 131 del 17 aprile 1996), essendo più che
ragionevole che, all’interno di ciascuna fase, venga preservata l’esigenze di

Le valutazioni rilevanti ai fini dell’insorgere dell’incompatibilità devono,
dunque, appartenere a “fasi diverse del processo, essendo più che ragionevole
che in ciascuna di essa sia preservata l’esigenza di continuità e di globalità”;
pertanto, il giudice non incorre “in incompatibilità tutte le volte in cui compie
valutazioni preliminari anche di merito destinate a sfociare in quella conclusiva”
(C. Cost., ordinanza n. 448 del 15 dicembre 1998).
La Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 131 del 1996 e n. 124 del 1992 e
nella ordinanza n. 24 del 1996, ha, inoltre, ribadito che “il processo che è per
sua natura costituito da una sequenza di atti, ciascuno dei quali può
astrattamente implicare apprezzamenti su quanto risulti nel procedimento ed
incidere sui suoi esiti, non può essere frammentato, isolando ogni atto che
contenga una decisione idonea a manifestare un apprezzamento di merito, ma
preordinata, accessoria o incidentale rispetto al giudizio del quale il giudice è già
investito, per attribuire ogni singola decisine ad un giudice diverso, sino a
rompere la necessaria unità del giudizio e la sua intrasferibilità”.
Nessuna menomazione dell’imparzialità del giudice può, infatti, configurarsi
in relazione a valutazioni, anche di merito, endofasiche, in quanto, diversamente
opinando, si attribuirebbe all’imputato la potestà di determinare l’incompatibilità
del giudice correttamente investito del giudizio, in contrasto con il principio del
giudice naturale precostituito per legge (C. Cost., ordinanza n. 76 del 7 febbraio
2007).
Tale fondamentale principio, ribadito in più occasioni, costituisce un limite a
quella che, nelle stesse parole della Corte, è rappresentata come “un’assurda
frammentazione del procedimento” che comporterebbe “l’aberrante conseguenza
di dover disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti
sono gli atti da compiere” (C. Cost., ordinanza n. 24 del 24 gennaio 1996).

9.5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e
censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., per
violazione del diritto di difesa e del diritto al contradditorio e per difetto di

67

continuità e di globalità nello svolgimento del processo.

motivazione conseguente al mancato reperimento di intercettazione ambientale
n. 811 del 10 aprile 2004.
La Corte di appello di Lecce, al pari del Tribunale di Brindisi, aveva, infatti,
posto a fondamento della propria valutazione la predetta intercettazione
ambientale che, tuttavia, non era stata reperita dalla difesa.
Il Tribunale di Brindisi aveva, peraltro, rilevato che la difficoltà di
reperimento della stessa era stata determinata dalla mancata indicazione di tale
conversazione nell’indice cartaceo e da uno sfasamento tra le pagine stampate

La Corte di appello aveva, tuttavia, omesso ogni motivazione sul punto, pur
a fronte delle doglianze difensive proposte nell’atto di appello.

9.6. Tale motivo si rivela, tuttavia, aspecifico, in quanto il ricorrente non ha
allegato la decisività di tale intercettazione e non ha documentato la tempistica
con la quale ha sollevato tale eccezione nel corso del giudizio, anche in relazione
alle operazioni peritali di trascrizione delle intercettazioni svolte in udienza
preliminare.
Nella stessa prospettazione della ricorrente non è, inoltre, chiaro se non sia
stata reperita la trascrizione o la registrazione del contenuto dialogico captato.
La doglianza, del resto, oblitera che il mancato reperimento della
trascrizione della intercettazione non può dar luogo ad inutilizzabilità della
stessa, in quanto non è prevista da alcuna norma (invero neppure indicata dal
ricorrente).
Parimenti, in tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, lo smarrimento
del supporto magnetico contenente la registrazione delle comunicazioni
intercettate non comporta alcuna inutilizzabilità, in quanto, essendo stata
rispettata la formalità della registrazione voluta dalla legge, la prova del
colloquio e del suo contenuto può essere data utilizzando gli ordinari mezzi
probatori e, principalmente, la lettura del brogliaccio di cui all’art. 268, comma
secondo, cod. proc. pen., fermo restando che il giudice deve esercitare la
massima prudenza nella valutazione dei mezzi di prova da assumere per la
ricostruzione del contenuto delle intercettazioni, escluso ogni automatismo
surrogatorio (ex plurimis: Sez. 1, n. 5095 del 12/01/2011, Bulla, Rv. 249790).

9.7. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza assoluta, contraddittorietà ed
illogicità manifesta della motivazione con riferimento alle prove indicate dalla
difesa.

68

ed il dischetto.

La Corte di appello aveva, infatti, omesso integralmente l’esame della
documentazione medico-sanitaria prodotte dalla difesa, che dimostrava la
sussistenza delle patologie dichiarate.
Le certificazioni rilasciata dal Lubelli e dal Manisco non avevano, peraltro,
inciso sul giudizio espresso dalla Commissione al fine del riconoscimento del
diritto al trattamento pensionistico e, pertanto, ove risultate false,
costituirebbero meramente un falso innocuo.

sollecitazione alla Corte di legittimità a procedere ad una rinnovata valutazione
degli elementi di prova presenti agli atti.
La Corte di appello di Lecce, muovendo dalle statuizioni della sentenza di
primo grado, ha disatteso congruamente le censure difensive.

Dal dialogo captato in data 14 ottobre 2004 all’interno dell’ambulatorio del
Manisco era, infatti, emerso in modo inequivocabile che il medico aveva
effettuato la diagnosi di una patologia della paziente più grave, che sapeva
inesistente anche perché non riscontrata strumentalmente ed aveva, inoltre,
altrettanto falsamente attestato l’esito di prove allergologiche mai effettuate,
così determinando la falsità dei provvedimenti emessi dal Centro Servizi
Amministrativi e dall’INPDAP.
A sua volta, l’otorino Lubelli, nel referto redatto in data 13 febbraio 2004 su
carta intestata della struttura pubblica presso la quale prestava servizio
(ancorché nella stessa non fosse stata rinvenuta alcuna traccia della
prenotazione e del pagamento del

ticket da parte della De Netto), aveva

diagnosticato alla imputata una patologia invero inesistente (“ipoacusia
bilaterale, con faringo-tonsillite”), che la stessa imputata non era neppure in
grado di ricordare.
La Corte di appello ha, pertanto, confermato sul punto le statuizioni del
Tribunale di Brindisi rilevando, con apprezzamento logico e congruamente
motivato, che le patologie diagnosticate dal Manisco e dal Lubelli erano risultate
decisive, nella valutazione finale della Commissione, in quanto avevano reso
ancora più invalidante l’unica patologia della quale la De Netto era affetta (“il
reflusso biliare”).
Tali diagnosi ideologicamente false avevano coonestato un inesistente
aggravamento delle condizioni fisiche della imputata riscontrate dalla
competente Commissione Medica pochi mesi prima del nuovo giudizio e
conclusesi con un esito interlocutorio.
La idoneità della false diagnosi a conseguire l’ottenimento illecito della
pensione era, pertanto, stato dimostrato proprio dal fatto che solo per effetto

69

9.8. Tale motivo si rivela, tuttavia, inammissibile in quanto si risolve in una

delle stesse era stato superato dalla Commissione Medica la pregressa
valutazione di attuale inidoneità delle condizioni di salute della De Netto a
consentire la erogazione del trattamento assistenziale.

9.9. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza assoluta, contraddittorietà ed
illogicità manifesta della motivazione con riferimento alle prove indicate dalla
difesa ed a specifiche doglianze contenute nell’atto di appello.

sanitarie, depositate nel giudizio di primo grado, le prime risalenti addirittura alla
fine degli anni ottanta prodotte dalla difesa, che sono state elencate nel ricorso,
e che erano idonee a dimostrare la esistenza delle patologie indicate nel verbale
dalla commissione per la concessione del trattamento pensionistico.
La Corte di appello aveva, tuttavia, pretermesso tali prove ed illogicamente
aveva fatto derivare la falsità di tutti i certificati dal contenuto di intercettazioni,
dal luogo di redazione degli stessi o dal mancato pagamento del

ticket, che

peraltro risultava versato.
La Corte di appello, peraltro, non aveva motivato in ordine alla richiesta
formulata dalla difesa di riesaminare la prova orale mediante la escussione dei
testi a discarico.
Il consulente di parte, dott. Vincenzo Garzia, nella deposizione resa alla
udienza dibattimentale del 7 marzo 2012, aveva, peraltro, dimostrato la
sussistenza delle patologie della imputata e, dunque, la sussistenza di un quadro
polipatologico che incideva sulla capacità lavorativa di insegnante di scuola
elementare.
Dalla diagnosi di tale medico, peraltro, l’unico ad aver visitato la imputata,
risultava che non tutte le patologie accertate e diagnosticate erano state ritenute
utili a pervenire al riconoscimento del trattamento assistenziale e, pertanto,
idonee ad indurre in errore la commissione di verifica.
La Corte di appello non aveva, inoltre, esaminato la portata della
deposizione del dott. Alessandro Dell’Erba, che aveva evidenziato in termini
precisi e concordanti “la teoria della virtuale sottrazione della pratica di ogni
singolo certificato al fine di valutare l’incidenza dello stesso sul giudizio
diagnostico”, e le ragioni della non credibilità dei testi della difesa che avevano
affermato che nel giudizio finale della Commissione erano state indicate solo le
patologie ritenute rilevati ai fini del riconoscimento del beneficio.

9.10 Tale motivo si rivela, tuttavia, inammissibile in quanto, ribadendo
integralmente il contenuto delle doglianze già formulate in appello, non si

70

Nell’atto di appello la difesa aveva richiamato numerose certificazioni

confronta, mediante specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi
di fatto che fondano il dissenso, con la motivazione della sentenza impugnata.
La ricorrente, pur censurando formalmente il vizio della illogicità della
motivazione, si duole invero della mancata adesione della Corte di appello alla
propria ipotesi ricostruttiva.
Nel giudizio di cassazione sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione

migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
La ricorrente non ha, peraltro, neppure allegato la sussistenza dei
presupposti per procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale, né la
decisività dei testi di cui lamenta la omessa escussione.

9.11. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 110, 640,
secondo comma, n. 1 e 479 cod. pen. e per mancanza degli elementi costitutivi
dei delitti contestati, travisamento della prova ed illogicità della motivazione sul
punto.
La Corte di appello aveva, infatti, affermato che all’ottenimento della
pensione per la De Netto aveva indubbiamente contribuito la diagnosi di una
grave patologia polmonare operata dal Manisco, in quanto molto nota per i propri
sintomi invalidanti.
Tutti i testi che componevano le Commissioni avevano, tuttavia, affermato
che nel giudizio finale sono indicate le sole patologie ritenute determinanti ai fini
del riconoscimento del beneficio.
Tale rilevo comportava la insussistenza degli artifici e dei raggiri che
caratterizzavano il reato di truffa nei termini di cui alla contestazione, oltre alla
integrale insussistenza del danno patrimoniale, in quanto la pensione percepita
dalla De Netto era calcolata su base contributiva in relazione agli anni di servizio
prestati.

9.12. Anche tale censura è inammissibile, in quanto esorbita dai limiti della
cognizione propri del giudizio di legittimità risolvendosi in una sollecitazione

ad

una generale rivalutazione degli elementi probatori posti a fondamento della
decisione impugnata.
La contestazione relativa alla insussistenza del danno patrimoniale in
ragione del metodo contributo mediante il quale viene calcolata la pensione

erogata alla De Netto si rivela, inoltre, manifestamente infondata, in quanto la

71

dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una

Corte di appello, unitamente alla sentenza di primo grado, ha rilevato, con
apprezzamento coerente e congruo, che il riconoscimento di tale trattamento era
stato ottenuto a mezzo di una condotta truffaldina.
E’, pertanto, inconferente l’argomento relativo alla asserita congruità delle
prestazioni previdenziali ricevute, in quanto esattamente determinate in ragione
dei contributi versati dalla imputata, a fronte della insussistenza del diritto alla
ricezioni delle stesse e dell’avvenuto ottenimento dello stesso ricorrendo a
condotte penalmente illecite.

l’imputata non avrebbe potuto conseguire per mancanza del requisito dell’età,
ma ad una pensione ordinaria di inabilità, che ha illegittimamente consentito
l’anticipata erogazione di trattamenti previdenziali in suo vantaggio.
Il danno subito dall’Istituto previdenziale, pertanto, attiene non solo al
quantum dell’importo del trattamento previdenziale illegittimamente acquisito,
bensì anche all’an della percezione di una pensione di inabilità fondata su
patologie inesistenti.

9.13. Con il settimo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale in ordine al termine di prescrizione del reato di
truffa e per la illogicità della motivazione sul punto.
La Corte di appello aveva, infatti, ritenuto che non fosse maturata la
prescrizione in relazione ai delitti contestati alla imputata, ma aveva omesso di
considerare che la pensione corrisposta alla De Netto era calcolata sulla base dei
contributi versati e, pertanto, che tale provvidenza aveva natura contributiva.
Pertanto, l’ottenimento del collocamento a riposo con inabilità all’esercizio
delle mansioni di appartenenza aveva, pertanto, determinato la commissione del
fatto, laddove il successivo versamento costituiva un mero post factum non
punibile ed irrilevante ai fini della individuazione del tempus commissi delicti.
Il reato era, pertanto, unico e si era esaurito nell’iniziale comportamento;
tutte le altre condotte, attive o omissive, quale l’aver optato per non essere
adibita a mansioni diversa da quelle di appartenenza esulavano dal disposto
normativo dell’art. 640 cod. pen.

9.14. Tale censura si rivela manifestamente infondata per i motivi già
esposti in ordine alla ravvisabilità della figura della una truffa a consumazione
prolungata nelle ipotesi .

72

Il reato contestato, infatti, attiene non già al trattamento di quiescenza, che

I

Il criterio di calcolo della prestazione previdenziale erogata, inoltre, non può,
del resto, influire in alcun modo là dove si sia in presenza pur sempre di una
prestazione lucrata illecitamente.

9.15. Con l’ultimo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della inosservanza e della erronea applicazione
della legge penale con riferimento alla omessa concessione delle circostanze
attenuanti generiche in ragione di prevalenza ed alla eccessività dell’aumento di

del beneficio della sospensione condizionale della pena, ed del vizio di
motivazione sul punto.
Nell’atto di appello la difesa aveva lamentato la eccessività della pena inflitta
alla De Netto, determinata all’esito degli aumenti per la continuazione in tre mesi
di reclusione per ogni delitto accertato, non tenendo in alcun conto la
incensuratezza della imputata, e la assenza di carichi pendenti.
Tali circostanze avrebbero ben potuto consentire il contenimento nel minimo
dell’aumento di pena per la continuazione, in modo da limitare la pena inflitta, in
ragione della già concesse attenuanti generiche nei limiti della sospensione
condizionale della pena.
La Corte di appello aveva, tuttavia, illogicamente negato la concessione
della sospensione condizionale della pena alla De Netto, pur provvedendo alla
riduzione della pena complessivamente inflitta, senza equiparare il trattamento
sanzionatorio della stessa agli altri imputati incensurati, cui era stata concessa la
sospensione condizionale e la non menzione.

9.16. Anche tale motivo si rivela inammissibile, in quanto il ricorrente
argomenta la opportunità di una diversa valutazione in punto di concessione
delle circostanze attenuanti generiche, ma non dimostra la carenza o la
manifesta illogicità del convincimento espresso dalla Corte di appello di Lecce.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra, infatti,
nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente
motivazione (ex plurimis: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv 259142).
Nella specie, peraltro, la Corte di appello di Lecce ha, tutt’altro che
incongruamente, escluso la riduzione della pena inflitta dalla sentenza di primo

73

pena per la continuazione, con contenimento della pena nei limiti di concedibilità

grado in ragione della capacità a delinquere manifestata dall’imputata nei fatti
per cui si procede e della gravità dei fatti commessi, in considerazione della
durata prolungata delle condotte delittuose poste in essere, anche in corso di
causa, e dell’assenza totale di sintomi di resipiscenza.
Manifestamente infondata si rivela, inoltre, la censura relativa alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto la pena inflitta
alla De Netto (due anni e sei mesi di reclusione) esula dall’ambito applicativo di

10. Angelo De Biasi, all’esito della sentenza impugnata, è imputato dei delitti
di cui agli artt. 110, 479 cod. pen., contestati ai capi 84), 85), 87) e 88), per
aver determinato i medici Antonio Lubelli, Vittorio Cavallo, Carlo Albano a
formare false diagnosi che avevano consentito all’imputato di essere giudicato
temporaneamente non idoneo all’insegnamento dalle dipendenze del Ministero
della Pubblica Istruzione e del delitto di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1,
cod. pen. per aver indotto l’INPDAP di Brindisi a riconoscergli, in assenza dei
presupposti di legge, il trattamento di pensione ordinaria di inabilità (capo 89).
L’avv. Angela Maria Rosaria Epifani e l’avv. Francesco Carmelo Orlandino,
difensori di Angelo De Biasi, ricorrono avverso tale sentenza e deducono sette
motivi.

10.1. Il primo motivo, relativo alla violazione di legge ed al vizio di
motivazione della ordinanza emessa in data 19 giugno 2016 dalla Corte di
appello in relazione alla mancata declaratoria della sussistenza della causa di
incompatibilità (ed alla connessa questione di legittimità costituzionale) ed il
sesto motivo, relativo alla inosservanza della legge penale con riferimento alla
mancata declaratoria della prescrizione, sono formulati in termini assolutamente
sovrapponibili alle doglianze articolate dal medesimo difensore nell’interesse
della De Netto e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili per le
medesime ragioni.

10.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza assoluta, contraddittorietà ed
illogicità manifesta della motivazione con riferimento alle prove indicate dalla
difesa.
La Corte di appello, infatti, non aveva motivato in ordine alle doglianze
formulate nell’atto di appello con riferimento alla omessa disamina da parte del
Tribunale della documentazione prodotta dalla difesa e connotata dal requisito
della decisività.

74

tale beneficio.


Da tale documentazione era emerso che le certificazioni rilasciate dal
Manisco non avevano inciso sul giudizio espresso dalla Commissione e, pertanto,
si era in presenza di un falso innocuo.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole la violazione dell’art. 606, comma 1,
lett. e), cod. proc. pen., per mancanza assoluta, contraddittorietà ed illogicità
manifesta della motivazione con riferimento alle prove indicate dalla difesa.
Nell’atto di appello la difesa aveva, infatti, richiamato numerose
certificazioni sanitarie, depositate nel giudizio di primo grado, le prime risalenti
addirittura alla fine degli anni ottanta prodotte dalla difesa, che sono state
elencate nel ricorso, e che erano idonee a dimostrare la esistenza delle patologie
indicate nel verbale dalla commissione per la concessione del trattamento
pensionistico.
La Corte di appello aveva, tuttavia, fatto deriva la falsità delle certificazione
dalle intercettazioni, senza esaminare la documentazione prodotta dalla difesa ed
i teste a discarico.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole la violazione dell’art. 606, comma
1, lett. e), cod. proc. pen., omessa risposta alle censure svolte nell’atto di
appello con riferimento alla testimonianza del dr. Campanelli, che aveva
riconosciuto la paternità del referto indicato al capo 87) della imputazione.
La Corte di appello, infatti, con una erronea valutazione della prova
acquisita, si era limitata a far derivare la falsità del certificato radiologico n.
44332 del 30 settembre 2004 da quello acquisto dal NAS, senza considerare che
il Campanelli in giudizio aveva riconosciuto la autenticità del primo.

10.3. Tali censure si rivelano, tuttavia, inammissibili in quanto costituiscono
la riproposizione delle doglianze formulate nell’atto di appello e congruamente
disattese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata; sono, inoltre, intese a
riproporre la prospettazione alternativa dell’imputato e non già a dedurre vizi di
legittimità.
Non vi è alcuna omissione di pronuncia, in quanto la Corte di appello ha
affermato la falsità della documentazione sulla base degli esiti delle
intercettazioni telefoniche, delle dichiarazioni del dott. Campanelli, dei riscontri
documentali acquisiti e delle stesse dichiarazioni rese dall’imputato in sede di
interrogatorio.

10.4. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza della legge penale
in relazione agli artt. 110, 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. per mancanza
degli elementi costitutivi dei delitti contestati.

it’r

I componenti della Commissione, infatti, avevano affermato che nel giudizio
finale sono indicate solo le patologie riconosciute determinanti ai fini del
riconoscimento del beneficio.
Non sussisteva, inoltre, l’estremo del danno patrimoniale, in quanto la
pensione percepita era stata calcolata su base contributiva in relazione agli anni
di servizio prestati e per tale ragione l’INPS non aveva sospeso l’erogazione della
pensione.
Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 606, comma 1,

legge penale in ordine al termine di prescrizione del reato di truffa e per la
illogicità della motivazione sul punto.
La Corte di appello, infatti, aveva erroneamente ritenuto che la truffa nella
specie fosse ad esecuzione prolungata, laddove, invece, il termine di prescrizione
doveva decorrere dalla data dell’ottenimento della collocazione a riposo con
inabilità all’esercizio delle mansioni di appartenenza.

10.5. Tali censure si rivelano, tuttavia, manifestamente infondata per i
medesimi argomenti già esposti con riferimento all’omologo motivo di ricorso
formulato dalla De Netto.

10.6.Con l’ultimo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della inosservanza e della erronea applicazione
della legge penale con riferimento alla omessa concessione delle circostanze
attenuanti generiche in ragione di prevalenza ed alla eccessività dell’aumento di
pena per la continuazione, con contenimento della pena nei limiti di concedibilità
del beneficio della sospensione condizionale della pena, ed del vizio di
motivazione sul punto.
Anche tale censura, integralmente sovrapponibile all’ultimo motivo dedotto
dalla De Netto, si rivela inammissibile per le medesime ragioni.

lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della

Manifestamente infondata è, da ultimo, la censura relativa alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto la pena inflitta
al De Biasi (due anni e sei mesi di reclusione) esula dall’ambito applicativo di tale
beneficio.
11. Alla stregua di tali rilievi devono, pertanto, essere dichiarati
inammissibili i ricorsi proposti da Danese Cosimo Pio, Manna Francesco,
Chiaramida Vincenzo, Cavaliere Giuseppe, Leo Annamaria, De Biasi Angelo e De
Netto Francesca Carmina.

76

.17

fo< I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di duemila euro, in favore della cassa delle ammende. De Netto devono, inoltre, essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili Inps e Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, che si liquidano rispettivamente per l'Inps in euro 5.600, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, e per il Miur in euro 5.000, oltre a spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa. Vincenzo Manisco e Cosimo Pio Danese, da ultimo, devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile Asl di Brindisi, che si liquidano in euro 4.200, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Linde Medicale S.r.l., limitatamente alla disposta confisca e alla sanzione interdittiva applicata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sui tali punti. Rigetta nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Manisco Vincenzo limitatamente al reato di cui al capo 58) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione. Ridetermina la residua pena inflitta al Manisco in anni sei di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di Danese Cosimo Pio, Manna Francesco, Chiaramida Vincenzo, Cavaliere Giuseppe, Leo Annamaria, De Biasi Angelo e De Netto Francesca Carmina, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore delle cassa delle ammende. Condanna, inoltre, Manisco Vincenzo, Manna Francesco, De Biasi Angelo e De Netto Francesca Carmina alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili Inps e Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca che liquida rispettivamente per l'Inps in euro 5.600 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa e per il Miur in euro 5.000 oltre a spese generali 77 Vincenzo Manisco, Francesco Manna, Angelo De Bias e Francesca Carmina nella misura del 15%, Iva e Cpa. Condanna, infine, Manisco Vincenzo e Danese Cosimo Pio alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile Asl di Brindisi, che liquida in euro 4.200, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa. Così deciso il 17/04/2018. Fabrizio D'Arcangelo s.7-1 Il Presidente Stefano Mogini e../( Il Consigliere estensore

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