Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38242 del 21/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38242 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOPEZ CESARINO MAURO N. IL 21/12/1949
avverso la sentenza n. 937/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
22/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 21/06/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Brescia ha
confermato la pronuncia resa dal giudice di prime cure, con la quale
Cesarino Mauro Lopez era stato dichiarato responsabile del reato di cui
agli artt. 81 cpv cod.pen., 5, d.Lvo 74/2000, perché quale amministratore
per gli anni 2004 e 2005, ometteva di presentare le relative dichiarazioni,
e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
-che l’imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione, ictu
oculi, inammissibile per la aspecificità della doglianza sollevata, in quanto
il contenuto dell’atto non consente di rilevare le ragioni poste a sostegno
della stessa impugnazione;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il’ ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 21/6/2013.
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