Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38240 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38240 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTUCCI VALTER N. IL 14/02/1957
avverso la sentenza n. 9853/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 21/06/2013

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
I motivi originari attengono alla questione della prescrizione.
3.1 Per quanto concerne la mancata escussione dei testi – rilevante per la prova – la sentenza
è ben motivata con il rilievo per cui la difesa in primo grado aveva rinunciato ad altri testi sulla
prova dell’epoca del commesso reato. E dunque non ha motivo in questa sede l’imputato di
dolersi della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Peraltro quest’ultima si rende
obbligatoria solo nel caso di prove sopravvenute.
3.2 Ciò posto la corte di appello correttamente ha rilevato che la prescrizione non poteva
ritenersi maturata stante la sospensione del periodo di un anno e giorni 27 per l’astensione
degli avvocati dalle udienze. Sarebbe stato a questo punto onere del ricorrente contestare il
computo fatto dalla corte di appello indicando le ragioni dell’eventuale errore. Il che non risulta
avvenuto.
3.3 L’inammissibilità dei motivi originari travolge i motivi aggiunti.
L’inammissibilità originaria dell’impugnazione, per la genericità e la manifesta infondatezza dei
motivi, consente soltanto il rilievo della “abolitio criminis” o della dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma incriminatrice oggetto dell’imputazione, precludendo il rilievo
d’ufficio di ogni altra questione. (Sez. 4, n. 25644 del 21/05/2008 Rv. 240848).
Infine, la prescrizione maturata successivamente alla decisione di appello, come
costantemente affermato da questa Corte, non rileva se il ricorso è inammissibile né il ricorso
può essere proposto al fine di far valere unicamente la prescrizione.
In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite puntualizzando che l’inammissibilità del
ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di
un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del
22/11/2000 Rv. 217266) e che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente
per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua
presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio
della specificità dei motivi enunciato nell’art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in
relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 dello stesso codice.( Sez. U,
Sentenza n. 33542 del 27/06/2001 Rv. 219531).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.000.

1. Martucci Valter propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale
la corte di appello di Roma ha confermato quella resa dal tribunale della medesima città,
sezione di Ostia, che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di cui all’articolo 44 lettera b), 64,
65, 71 72 d.p.r. 380/01 e 349 commi 1 e 2 del codice penale per avere realizzato in assenza
del permesso di costruire su un preesistente edificio una struttura divisa in due ambienti senza
il progetto esecutivo e la direzione di un professionista abilitato e senza la prescritta denuncia
di inizio lavori al competente sportello unico e per avere proseguito i lavori sull’immobile
sottoposto sequestro preventivo completando una tinteggiatura delle pareti, la posa in opera
del controsoffitto, gli impianti tecnologici, così violando i sigilli benché nominato custode
giudiziario.
2. Il ricorrente deduce la violazione degli articoli 63, 194 192 c.p.p. nonché dell’articolo 111
della costituzione in relazione alla mancata escussione dei testi indicati per dimostrare che
l’ultimazione dei lavori risaliva al 2004; nonché la violazione degli articoli 157 e 159 del codice
penale non essendo stata specificate dal giudice di appello le modalità di computo dei periodi di
sospensione della prescrizione.
Successivamente il ricorrente ha fatto pervenire motivi nuovi rilevando, per quanto riguarda la
richiesta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, che in una fattispecie analoga, la Corte ha
affermato che il giudice non può escludere l’ammissione dei testi sulla presunzione, ancorché
ragionevole, della loro inattendibilità e che manca un’adeguata motivazione circa la
illegittimità, la superfluità con la irrilevanza delle nuove prove richieste dall’imputato.

Così deciso, il giorno 21.6.2013

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