Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3824 del 05/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3824 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANNINO RUBEN N. IL 17/04/1981
avverso la sentenza n. 1793/2013 TRIBUNALE di FIRENZE, del
15/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette/sep.te le conclusioni del PG Do
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Data Udienza: 05/12/2014

1116/2014

1.Con sentenza del 15 aprile
2013 il Tribunale di Firenze ha
applicato nei confronti di Mannino Ruben la pena di nove mesi e
dieci giorni di arresto e 4000,00 euro di ammenda per guida in
stato di ebbrezza, art. 186, co.2 lett. c) e co. 2 bis , fatto
commesso il 19 febbraio 2012, disponendo altresì la confisca
dell’autovettura e ordinando la revoca della patente.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato
che denuncia violazione di legge per avere il giudice disposto la
revoca della patente di guida; sostiene che la revoca della patente
non consegue a tutti i casi di guida in stato di ebbrezza con
superamento del tasso di 1,5 g/I ma solo a quelli da cui derivino
derivano lesioni gravi o gravissime o l’omicidio colposo; in tal
senso dovrebbe intendersi l’espressione “E’ fatto salvo il disposto
dell’art. 222”, con cui termina l’art. 186, co.2 bis. Poiché nel
presente caso l’incidente non aveva cagionato danno alcuno alle
persone, la revoca della patente risulterebbe illegittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Occorre tenere conto del diverso campo di applicazione delle due
norme nella specie evocate e che prevedono la sanzione della
revoca della patente; l’art. 186, co.2 bis , stabilisce la obbligatorietà
della revoca in caso di conducente che abbia commesso il reato di
guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico superiore a 1,5 g/I
(lettera C) e che abbia cagionato un incidente, di qualsivoglia tipo,
nulla essendo ulteriormente specificato; l’art. 222 stabilisce analoga
sanzione per il caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico
superiore a 1,5 g/I (lettera C) e che abbia cagionato lesioni
gravissime o omicidio.
Se l’interpretazione fosse quella limitativa voluta dal del ricorrente,
non si vede a cosa sarebbe servito il comma 2 bis dell’art. 186,
introdotto dalla legge n.120 del 2010, dal momento che per le
fattispecie di guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5
(come pure per quelle commesse sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui al parallelo art. 187) da cui
derivano lesioni gravi o gravissime o l’omicidio colposo era già
prevista la revoca della patente, introdotta nell’art. 222 con legge
n.82 del 2008; è evidente che la nuova disposizione ha avuto un
effetto di ampliamento delle situazioni in cui la revoca era già
obbligatoria ex art. 222, estendendola a tutti i casi in cui venga
cagionato un incidente da soggetto con tasso alcolico superiore a

RITENUTO IN FATTO

2. Risultando dunque erroneo il ragionamento giuridico che è alla
base dell’impugnato ricorso, il medesimo non può accolto. Al rigetto
segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 5.12.2014.

1,5 g/I (e da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti),
indipendentemente dal tipo di conseguenze dannose, alle cose o
alle persone, che ne siano derivate.
La espressione contenuta nell’art. 186 co.2 bis, secondo cui “E’
fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 222 cds” , non ha
dunque l’effetto di limitare il campo di applicazione della nuova
disposizione ma si è resa necessaria per esprimere la volontà del
legislatore di non derogare, in senso restrittivo, a tale disposizione
nella parte in cui il campo di applicazione della medesima è più
ampio di quello del comma 2 bis dell’art.186 in esame,
prevedendo l’ultimo comma dell’art. 222 la possibilità di applicare la
revoca della patente anche in caso di recidiva reiterata specifica
entro 5 anni.
In sostanza, tra le norme degli artt. 186, co.2 bis e 222 cds viene
a porsi un rapporto di specialità reciproca, con conseguente
prevalenza della norma che, di volta in volta, debba qualificarsi
speciale nella concreta fattispecie sottoposta all’esame del giudice.

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