Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38239 del 21/06/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 4 Num. 38239 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KOMBI SOIJON nato a SHKODER( ALBANIA) il 24/07/1988

avverso la sentenza del 17/01/2018 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

~lite_ le conclusioni-dei-

Data Udienza: 21/06/2018

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Kombi Soijon ricorre tempestivamente, tramite difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui gli è stata applicata ex artt. 444 e ss.
cod. proc. pen. dal G.u.p. del Tribunale di Brescia il 17 gennaio 2018 la pena
concordata con il Pubblico Ministero in relazione alla violazione dell’art. 73 del
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 21 novembre 2017.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, che si trascrive testualmente ed

nalità trasversali, e su espressa richiesta dell’imputato, al solo fine di evitare allo
stato il passaggio in giudicato della sentenza sopra indicata, e quindi l’immediata
esecutività della stessa, in vista degli effetti che l’irrevocabilità del provvedimento potrebbe avere sulla sua posizione amministrativa di regolarità sul territorio,
tuttora in trattazione da parte della P.A.» (pagina unica del ricorso).

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di impugnazione che si è testualmente riferito, infatti, non è previsto dall’art. 606 cod. proc. pen. né da altra fonte.

4. Essendo dunque il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13.06.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella
al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 21/06/2018.

integralmente: «Per dovere di verità, il presente ricorso viene presentato per fi-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA