Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38238 del 21/06/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 4 Num. 38238 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LIKA ILIRJAN nato il 24/12/1980

avverso la sentenza del 10/10/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LA
SPEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette/sentite-l-e-c-anclustoni – I PG

Data Udienza: 21/06/2018

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lika Ilirjan ricorre tempestivamente, tramite difensore, per la cassazione
della sentenza indicata in epigrafe con cui gli è stata applicata, ai sensi degli artt.
444 e ss. cod. proc. pen., dal G.u.p. del Tribunale di La Spezia il 10 ottobre 2017
la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione a reiterate cessione di
droga del tipo cocaina a Davide Cotoni, da fine luglio 2016 al 6 agosto 2017 (capo A), e di estorsione consumata aggravata in danno dello stesso Davide Cotoni,

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale denunzia la nullità
della sentenza per violazione di legge (art. 114 cod. pen.), non avendo il decidente riconosciuto la sussistenza dell’attenuante della partecipazione di minima
importanza ex art. 114 cod. pen., che, quanto alla posizione di Lika Ilirjan, sarebbe risultata evidente dagli atti.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza.

3. Il ricorso è inammissibile.
Va rammentato preliminarmente che il Giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod.
proc. pen. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente.
Ciò posto, la, pur sintetica, motivazione (p. 1), avuto riguardo alla – consapevole e volontaria – rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti
oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla
speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente
adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv.
214637; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n.
5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135).
Infatti, come la S.C. ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. U,
27/09/1995, Serafino, cit.), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
2

fatto commesso il 10 settembre 2016 (capo B).

l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità
della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia – ecco il punto – che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129
cod. proc. pen.).
Discende dalle considerazioni svolte che non è consentito, dopo avere proposto il patto ovvero dopo avere aderito allo stesso, poi ratificato dal decidente,
sollevare doglianze – peraltro assai vaghe – circa pretese violazioni di legge, la-

te oggetto dell’accordo processuale tra le parti, ratificato dal decidente.

4. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno
2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 21/06/2018.

Il Consigliere estensore
Daniele Cenci
–{7,

Il Presidente

mentando il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti che non sono sta-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA