Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38238 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38238 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUSCRì ROCCO N. IL 18/02/1988
avverso la sentenza n. 194/2009 TRIBUNALE di LOCRI, del
20/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 21/06/2013

Luseì Rocco ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di
Locri lo ha condannato alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’articolo 11 co. 3 lett. f); 30
L. 394/91; 21 co, 1 lett. b); 30 co. 1 lett. d) L. 157/92 per avere esercitato alla caccia in zona
vietata, in quanto all’interno del Parco nazionale dell’Aspromonte, in assenza di autorizzazione.
Nei motivi di appello si chiede l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato trattandosi di
area non segnalata e, comunque, si eccepisce l’eccessività della pena inflitta.
Trattandosi di condanna alla pena dell’ammenda la sentenza è inappellabile e l’impugnazione
deve essere convertita pertanto in ricorso per cassazione.
Il ricorso inammissibile in quanto evidentemente articolato su censure di merito. Per quanto
concerne la delimitazione dell’area peraltro correttamente citando le decisioni di questa Corte,
ricorda il tribunale gli arresti circa la sufficienza della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dei
limiti dei parchi e l’onere per chi intende cacciare di documentarsi al riguardo.
Si è più volte affermato, infatti, che parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con
appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale non necessitano della tabellazione
perimetrale prevista dall’art. 10 della L. 11 febbraio 1992 n. 157 al fine di individuarli come
aree ove sia vietata l’attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita la caccia l’onere di
individuazione dei confini dell’area protetta all’interno della quale si configura il reato di cui
all’art. 30, comma primo lett. a), della citata L. n. 157 (ex plurimis Sez. 3, n. 10616 del
23/02/2006 Rv. 233677)
Vi è adeguata motivazione anche sul trattamento sanzionatorio con riferimento ai criteri
indicati dall’articolo 133 del codice penale.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.000.
Così deciso, il giorno 21.6.2013

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