Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38237 del 21/06/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38237 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
HORBACI MINAI nato a SIRET( ROMANIA) il 23/05/1978
HORBACI MIOARA nato a BACAU( ROMANIA) il 11/02/1980

avverso il decreto del 03/02/2017 del GIP TRIBUNALE di IVREA
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
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lette/sentite le conclusioni del PG C Mh
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Data Udienza: 21/06/2018

RITENUTO IN FATTO

LII G.i.p. del Tribunale di Ivrea, su conforme richiesta del Pubblico Ministero
del 9 maggio – 8 giugno 2016, con provvedimento del 3 febbraio 2017, a
scioglimento della riserva assunta all’udienza camerale del 23 gennaio 2017, a
seguito della opposizione ex art. 410 cod. proc. pen. delle persone offese, ha
disposto l’archiviazione del procedimento avviato nei confronti del medico dr.
Salvatore Ragusa per il reato di lesioni colpose nei confronti di Horbaci Maria

2. Il procedimento trae origine dalla querela proposta dai coniugi signori
Horbaci Mihai e Hortbaci Mioara nei confronti della equipe medica che ha seguito
il parto della signora Horbaci Mioara, essendo nata, al termine di parto cesareo,
la piccola Maria Nicoleta, che ha riportato gravissime lesioni.

3.

Ricorrono, tramite difensore, per la cassazione del provvedimento le

persone offese, cioè i genitori della piccola Horbaci Maria Nicoleta, che si affidano
a due motivi, con i quali denunziano violazione di legge.
3.1. Con il primo motivo, in particolare, censurano la – ritenuta – abnormità
del provvedimento impugnato, in quanto il G.i.p., disponendo l’archiviazione del
procedimento, avrebbe ecceduto dai suoi poteri, e ciò in quanto il P.M. aveva
formulato richiesta di archiviazione soltanto per il capo di imputazione relativo
alle lesioni colpose gravissime e non già con riferimento ad un diverso evento,
cioè la asistolia transeunte.
3.2.

Con l’ulteriore motivo lamentano ulteriormente l’illegittimità del

provvedimento del G.i.p., in quanto adottato nonostante la sussistenza di fatti
potenzialmente addebitabili agli indagati e nonostante la contestuale
insussistenza di elementi idonei a fornire altra e diversa spiegazione, in termini
causali, dell’evento occorso, avendo, ad avviso dei ricorrenti il G.i.p.
illegittimamente esercitato valutazioni anticipatorie dell’esito di un possibile
dibattimento.
Chiedono, in definitiva, l’annullamento del provvedimento impugnato.

4.

I ricorsi, originariamente fissati innanzi alla Sez. 7 della S.C., in

accoglimento di istanza delle pp.00. del 2 gennaio 2018, con le quali si
sostenevano le ragioni sia dell’ammissibilità che della fondatezza nel merito
dell’impugnazione, con ordinanza del 21 febbraio 2018 sono stati restituiti alla
Sezione competente per la trattazione nel merito e, quindi, fissati all’odierna
udienza camerale non partecipata (art. 611 cod. proc. pen.).

2

Nicoleta, fatto ipotizzato come commesso dal 2 gennaio al 20 gennaio 2012.

5. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta del 27 aprile
2018 ha chiesto la reiezione dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
Deve, infatti, farsi applicazione nel caso di specie del principio secondo il
quale «Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione

rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale e, pertanto, non
possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento
dell’ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di
motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni
dell’organo titolare dell’accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di
opposizione» (Sez. 4, n. 51558 del 16/11/2016, P.O. in proc. Ricci e altri, Rv.
268343; in termini, v. Sez. 6, n. 23048 del 04/04/2017, P.O. in proc. Magliola,
Rv. 270488; Sez. 7, ord. n. 28532 del 18/05/2017, P.O. in proc. Recano e altro,
Rv. 270469; nello stesso senso, cfr. Sez. 3, n. 50350 del 19/10/2016, P.O. in
proc. P., Rv. 268388; Sez. 6, n. 12522 del 24/02/2015, P.O. in proc. M. ed altro,
Rv. 262953; Sez. 2, n. 29936 del 04/07/2013, P.O. in proc. Loffredo, RV.
256660). E’ inammissibile il ricorso con cui si lamenti vizio di motivazione in
relazione alla configurabilità del reato prospettato o di diverso reato ovvero la
ritenuta necessità di investigazioni suppletive (cfr. Sez. 5, n. 14564 del
07/03/2017, P.O. in proc. Cavallari, Rv. 269720; Sez. 1, n. 9440 del
03/02/2010, P.O. in proc. Di Vincenzo e altri, Rv. 246779) ovvero la omessa
considerazione di circostanze di fatto che il ricorrente stimi già acquisite (v. Sez.
6, n. 52119 del 14/11/2014, P.O. in proc. c/ignoti, Rv. 261681; Sez. 1, ord. n.
8842 del 07/02/2006, P.O. in proc. Laurino ed altri, Rv. 233582) cioè il merito
della notitia criminis (v. Sez. 6, n. 436 del 05/12/2002, dep. 2003, Mione, Rv.
223329; Sez. 5, n. 5052 del 21/10/1999, Andreucci, Rv. 215629).
Del resto, si è recentemente ritenuta manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale della complessiva disciplina dell’archiviazione, che
affida il controllo sulla decisione del Pubblico Ministero di non esercitare l’azione
penale ad un provvedimento motivato di un diverso organo emesso a seguito di
riesame (Sez. 4, n. 50067 del 10/10/2017, P.O. in proc. Del Rio ed altri, Rv.
271351).
Ciò posto, a fronte della denunziata abnormità ed illegittimità del
provvedimento impugnato, si prende atto che lo stesso è stato adottato dal

emesso all’esito dell’udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato

decidente nell’esercizio di poteri riconosciuti dall’ordinamento processuale e che
non determina, perciò, regressione irrazionale ovvero stasi del procedimento.
Si osserva, inoltre, che il Giudice ha – motivatamente – fatto applicazione
della previsione dell’art. 125 disp. att. cod. proc. pen.
Le persone offese non rimangono prive di tutela da parte dell’ordinamento,
potendo, in ipotesi, far valere le proprie pretese risarcitorie in sede civile.

2.Consegue dalle considerazioni svolte il rigetto dei ricorsi e la condanna dei
ricorrenti, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/06/2018.

Il Consigliere estensore
aniele

nci

Il Presidente
Piccial

processuali.

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