Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38237 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38237 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALDUCCI PAOLO N. IL 16/02/1965
NICCOLINI LUCIANO N. IL 04/01/1936
NICCOLINI ALESSIO N. IL 23/10/1972
avverso la sentenza n. 4356/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Firenze, in
parziale riforma della decisione di prime cure, con cui Paolo Balducci,
Luciano Niccolini e Alessio Niccolini erano stati riconosciuti responsabili
del reato ex art. 44, lett. b), d.P.R. 380/01, per avere realizzato, in totale
Pasticceria Rosa dei Venti, costituente un vero e proprio ampliamento
della superficie e della volumetria dell’immobile in cui veniva esercitata
l’attività commerciale, ha ridotto la pena rideterminandola nella misura
ritenuta di giustizia;
-che i prevenuti hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione: il
Balducci, eccependo la insussistenza del reato contestato; le difese
dell’Alessio Nicólini e del Luciano Nieolini, contestando la violazione
dell’art. 44, lett. b), d.P.R. 380/01 e dell’art. 157 cod.pen.;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la pronuncia
impugnata, permette di rilevare

la

logicità e la correttezza della

argomentazione motivazionale adottata, con effettuazione di puntuali
richiami alle emergenze istruttorie, assoggettate a compiuto esame
analitico da parte del giudice di merito: il decidente ha evidenziato come,
a seguito del sopralluogo, eseguito il 10/10/2008, dalla Polizia Municipale
di Empoli presso il Bar Pasticceria Rosa dei Venti fosse stata ravvisata
l’avvenuta installazione di un gazebo, in totale difformità alla DIA

difformità alla DIA n. 434/06, un gazebo nel piazzale di pertinenza del Bar

rilasciata. Detto manufatto aveva una superficie di circa 35 mq. e risultava
stabilmente infisso al suolo; peraltro era posto in adiacenza all’edificio
principale, aumentandone la volumetria, così da permettere la possibilità
di soddisfare un maggior numero di clienti.

v

4–

Conseguentemente, le doglianze formulate nelle rispettive impugnazioni,
contrastano, in assoluto, con le emergenze processuali, e vanno ritenute
inconferenti e prive di ogni fondamento giuridico.
Del pari, del tutto infondata si palesa la eccepita prescrizione del reato,
sentenza, ha depositato presso il Comune la dichiarazione di fine lavori,
indicando la relativa data al 7/11/07, per cui il termine prescrizionale, di
anni 5, si è venuto naturalmente a maturare il 7/11/2012,
successivamente alla pronuncia impugnata ( 28/6/2012 ), ma la
inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi,
non consentendo il compiuto instaurarsi del rapporto di impugnazione,
preclude di rilevare e dichiarare la sussistenza di cause di non punibilità,
ex art. 129 cod.proc.pen. ( Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca ).
I ricorsi vanno dichiarati, dunque, inammissibili, con le conseguenze di
legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno di essi al versamento in favore della Cassa
delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 21/6/2013.

visto che il progettista e direttore delle opere in esame, come rilevato in

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