Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38236 del 21/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38236 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARRACANE LORENZO N. IL 12/11/1961
avverso la sentenza n. 1461/2010 TRIBUNALE di BARI, del
05/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata Lorenzo Barracane è stato
dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 5, lett. b), e 6 L. 283/62,
per avere detenuto per la vendita 20 kg. di seppie decongelate senza
accorgimenti igienico sanitari, e condannato alla pena di euro 400,00 di

-che la difesa dell’imputato ha proposto appello, trasmesso a questa
Corte ex art. 568, co. 5, cod.proc.pen., eccependo la mancanza di prova
della responsabilità penale del Barracane in ordine alla ipotesi
contravvenzionale contestata; nonché l’eccessiva quantificazione della
pena, la mancata concessione delle attenuanti generiche e dei doppi
benefici di legge;
-che il primo motivo di annullamento si palesa del tutto infondato,
rilevato che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata
pronuncia, permette di rilevare la logicità e la correttezza

della

argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla
concretizzazione del reato contestato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto, col r;chiamare, puntualmente, le

emergenze istruttorie

(deposizioni testi Cavallo, Vurro e Romito ), assoggettate a compiuta

analisi valutativa;
-che, peraltro, con il detto motivo di annullamento la difesa tende ad una
rilettura degli elementi costitutivi la piattaforma probatoria, sui quali al
giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo;
-che, del pari, le ulteriori censure sono manifestamente infondate, perché
il trattamento sanzionatorio è stato applicato in misura di poco superiore
al minimo edittale, fissato ex art. 6 in euro 309,00 di ammenda, e perché
le attenuanti generiche, come i doppi benefici, non sono stati oggetto di
formale richiesta in sede di merito, per cui nessuna doglianza può essere
avanzata in sede di legittimità sulla rispettiva mancata concessione;

ammenda;

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 21/6/2013.

Ammende della somma di euro 1.000,00.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA