Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38236 del 21/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38236 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARRACANE LORENZO N. IL 12/11/1961
avverso la sentenza n. 1461/2010 TRIBUNALE di BARI, del
05/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 21/06/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata Lorenzo Barracane è stato
dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 5, lett. b), e 6 L. 283/62,
per avere detenuto per la vendita 20 kg. di seppie decongelate senza
accorgimenti igienico sanitari, e condannato alla pena di euro 400,00 di
-che la difesa dell’imputato ha proposto appello, trasmesso a questa
Corte ex art. 568, co. 5, cod.proc.pen., eccependo la mancanza di prova
della responsabilità penale del Barracane in ordine alla ipotesi
contravvenzionale contestata; nonché l’eccessiva quantificazione della
pena, la mancata concessione delle attenuanti generiche e dei doppi
benefici di legge;
-che il primo motivo di annullamento si palesa del tutto infondato,
rilevato che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata
pronuncia, permette di rilevare la logicità e la correttezza
della
argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla
concretizzazione del reato contestato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto, col r;chiamare, puntualmente, le
emergenze istruttorie
(deposizioni testi Cavallo, Vurro e Romito ), assoggettate a compiuta
analisi valutativa;
-che, peraltro, con il detto motivo di annullamento la difesa tende ad una
rilettura degli elementi costitutivi la piattaforma probatoria, sui quali al
giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo;
-che, del pari, le ulteriori censure sono manifestamente infondate, perché
il trattamento sanzionatorio è stato applicato in misura di poco superiore
al minimo edittale, fissato ex art. 6 in euro 309,00 di ammenda, e perché
le attenuanti generiche, come i doppi benefici, non sono stati oggetto di
formale richiesta in sede di merito, per cui nessuna doglianza può essere
avanzata in sede di legittimità sulla rispettiva mancata concessione;
ammenda;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Così deciso in Roma il 21/6/2013.
Ammende della somma di euro 1.000,00.